TAR Marche, 3 febbraio 2004, n. 43

Norme correlate:
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Riferimenti: cfr. Cass., I, 16/2/1988

TAR Marche, 3 febbraio 2004, n. 43
Il diritto di riserva che grava sul sepolcro gentilizio non può essere compromesso da nessun atto di disposizione fino a quando non sia estinta la classe dei familiari e dei congiunti, che ne sono titolari, con trasformazione dello “ius sepulchri” da familiare in ereditario.

Testo completo:
TAR Marche, 3 febbraio 2004, n. 43
SENTENZA
sul ricorso n.822 del 1988 proposto dal ***, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Paola Borghini e Nicola Perrulli ed elettivamente domiciliato in Ancona, C.so Stamira n.40; contro
il COMUNE di PERGOLA, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti
del sig***, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della deliberazione 10 settembre 1984 n.731;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2004, il Consigliere Giancarlo Giambartolomei;
Udito, altresì, l’avv. Anna Paola Borghini per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 10 giugno 1988 il *** ha impugnato la deliberazione 10 settembre 1984 n.731 con la quale, a modifica della preesistente concessione, la Giunta municipale ha assegnato al sig. *** due loculi esistenti nella tomba n.138 nel cimitero centrale di Pergola.
Nell’atto impugnato, a presupposto della concessione, è richiamata la disposizione testamentaria con la quale la *** ved. *** ha stabilito di destinare i due loculi a detto *** (fratello del ricorrente).
La tomba era stata costruita dai fratelli *** e ***, il primo dei quali era il padre di *** e di ***, nipoti della sig.ra *** vedova di ***.
Dalla mancanza di una specifica destinazione (non è stato rinvenuto l’atto di fondazione, né l’originario atto concessorio) e per essere riportata nella facciata della cappella la scritta “Famiglia Fratelli *** e ***”, il ricorrente trae ragione per sostenere la natura di sepolcro gentilizio e non ereditario della tomba (costituita da 10 loculi).
Dalla qualificazione della natura di tomba familiare perpetua che assiste l’originaria concessione, deriva l’applicazione alla fattispecie di tutte e solamente le norme che disciplinano il sepolcro gentilizio, con esclusione di tutte le altre disposizioni incompatibili con tale disciplina.
Forte di tale preventiva enunciazione, il ricorrente si appella ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass., I Sez., 16 febbraio 1988) per il quale i familiari del concessionario sono titolari di un diritto di riserva che non può essere compromesso da nessun atto di disposizione (da qui la conseguente nullità della disposizione testamentaria e l’illegittimità della deliberazione comunale che l’ha recepita).
Non contraddetto l’assunto della qualificazione di sepolcro gentilizio del manufatto di parte della cui destinazione ed uso si controverte, al ricorrente sfugge la circostanza che nella specie i fondatori sono due soggetti ai quali fanno capo due famiglie e non una e come entrambi abbiano a suo tempo destinato il manufatto alla sepoltura di se stessi e dei propri familiari (“sibi familiaeque suae”). A fronte della presunta destinazione ai soli membri delle due famiglie, a ciascuna delle quali spettava una quota pari al 50%, estinta la classe dei familiari e dei congiunti di una delle due quote sepolcrali lo “ius sepulchri”, con riferimento alla famiglia del sig. ***, si è trasformato da familiare in ereditario con riviviscenza dello jus successionis e la trasmissibilità del diritto per atto “inter vivos” o “mortis causa”.
A parte l’ulteriore circostanza che (ove si voglia considerare il sepolcro familiare unico) il destinatario della disposizione testamentaria è componente della famiglia d’origine per cui è, in ogni caso, fatto salvo il principio della destinazione del manufatto (seppure vengono modificate le quote d’uso e di possesso) alla sepoltura dei familiari dei due fondatori.
2. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Nulla per le spese non essendosi costituita l’Amministrazione intimata, né il controinteressato.

Written by:

0 Posts

View All Posts
Follow Me :