Tar Sicilia, Sez. III, 9 novembre 2015, n. 2895

Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. III, 9 novembre 2015, n. 2895
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2686 del 2015, proposto da: Maria Rosa Ferrara, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, Giuseppe Nicastro, con domicilio eletto presso il primo difensore, in Palermo, Via Liberta’, 171;
contro
Comune di Palermo in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Tomasello, con domicilio eletto presso l’ Ufficio Legale del Comune, in Palermo, piazza Marina N.39;
per l’annullamento
– dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 323/OS del 19.12.2014 adottata ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. n. 267/2000 dal Vice Sindaco del Comune di Palermo.- del provvedimento del 16.2.2015 n. 124403 Dir. e n. Cron. 2015/187 di comunicazione dell’utilizzo della temporaneo della sepoltura in esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 323 del19.12.2014;
– del provvedimento del 19.1.2015 n. 40760 Dir. e n. Cron. 2015/76 adottato dal Comune di Palermo – Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità – Settore Servizi alla Collettività – Impianti Cimiteriali, con il quale si dispone l’occupazione temporanea dei loculi in concessione all’odierna ricorrente sez. 325 lotto 18 presso il Cimitero di Santa Maria dei Rotoli;
– nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che queste nulla hanno obiettato circa la possibilità dell’adozione di sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Va osservato, preliminarmente, che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con la predetta tipologia di sentenza, stante l’integrità del contraddittorio, la completezza della documentazione e delle difese dispiegate dalle parti;
2. Relativamente all’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal Comune di Palermo, ne va rilevata l’infondatezza, in quanto le notifiche cui si richiama il Comune medesimo (relative alla nota 19.1.2015, notificata il 20.1.2015 e alla nota 16.2.2015, notificata il 24.2.2015) si riferiscono a tale Gaeta Giuseppa, in via Dei Nebrodi n. 55, e a tale Ferrara Fabrizio, in viale Regione siciliana N.O. n. 3152, (soggetti, questi, che, dagli atti prodotti dalla ricorrente – v. dich. di successione – risultano essere, l’una la mamma e l’altro il fratello della odierna ricorrente e con essa coeredi del fu Ferrara Giuseppe nato il 5.5.1933).
Di conseguenza, non risulta provata, da parte del Comune che ne aveva l’onere (cfr., da ultimo, C.g.a. sent. n. 207 del 14 aprile 2014), la notifica, o la comunicazione, o la piena conoscenza degli atti sopra indicati da parte dell’attuale ricorrente Ferrara Maria Rosa (peraltro residente in via Domenico Costantino n. 5), portatrice di un diritto suo proprio al sepolcro per cui è causa e quindi titolare di un correlativo interesse legittimo che deve ritenersi tempestivamente azionato col ricorso in esame.
3. Nel merito, parte ricorrente censura tale atto per assenza dei presupposti di legge, alla stregua dell’art. 50 e 54 TUEL, art. 21 quater L. 241/1990 ed art. 3 Cost.; nonché eccesso di potere sotto diversi profili, richiamando, a tal fine, numerosi precedenti giurisprudenziali di questo stesso T.A.R. (v. sent. 455/2015) e del C.g.a. (v. par. n. 310/2015).
4. Il ricorso è fondato.
In particolare, con sentenza n. 1745/2015, questa Sezione ha osservato che:
– questo TAR ha ripetutamente affermato in casi del tutto analoghi (sentt.: n. 2339/2013, confermata dal C.g.a. con sent. 267/2015; n. 1889/2014; n. 2180/2014; n. 593/2015; n. 455/2015 e, da ultimo, n. 1616/2015), che il Comune di Palermo illegittimamente adotta provvedimenti extra ordinem, contingibili ed urgenti, pur a fronte di problemi e criticità – in materia cimiteriale e di polizia mortuaria – risalenti nel tempo;
– comunque, nella odierna fattispecie, a fronte della temporaneità propria dei provvedimenti in argomento, gli atti impugnati prevedono l’utilizzo della sepoltura di che trattasi fino all’11 aprile 2017, così dilatando in modo eccessivo la concreta efficacia della misura adottata;
– l’effettivo limite temporale delle ordinanze in argomento deve essere adeguato alla situazione da fronteggiare, nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per provvedere attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, sicché non può ammettersi che la relativa efficacia perduri, sostanzialmente, sino alla data di risoluzione del problema generale, da cui è scaturita la contingenza, qualora la data stessa sia del tutto incerta;
– diversamente opinando le ordinanze contingibili ed urgenti diverrebbero degli strumenti sostanzialmente ordinari e, in ultima analisi, arbitrari, con grave compromissione del principio di legalità.
E’ stato altresì osservato, nella citata sent. 1745/2015, che le pur articolate difese del Comune non appaiono convincenti, in quanto:
a) il limitato periodo di efficacia dell’ordinanza sindacale 323/2014 (ossia fino al 25.12.2015) assume valore puramente formale, dato che – come prima rilevato – l’utilizzo del loculo della ricorrente è previsto in realtà fino al mese di aprile del 2017;
b) il fatto che la citata ordinanza si sia fatta carico di possibili sopravvenute esigenze dei concessionari, è circostanza certamente apprezzabile in termini di tentativo di ricerca di una equilibrata tutela degli interessi coinvolti (perché al bisogno è stata prevista la liberazione dei loculi per cui è causa), ma ciò non elude il vizio di fondo connesso con l’abnorme dilatazione del potere straordinario utilizzato dall’Autorità comunale; potere che, viceversa, è contemplato dalla legge solo per fronteggiare situazioni, non solo urgenti, ma anche temporanee e comunque connesse ad eventi imprevedibili, tali da non potere essere fronteggiate con gli ordinari mezzi amministrativi;
c) a fronte di un problema sorto – notoriamente – nel 2007 (orsono quasi otto anni), i progetti in corso per la messa in sicurezza dei costoni del Monte Pellegrino (cui si richiama la pur abile Difesa del Comune) attestano viepiù la lentezza dell’azione amministrativa;
d) la deduzione secondo cui non esiste nell’immediato altra soluzione, propone un argomento che finisce con l’invocare una sorta di regola del “fatto compiuto” che, nella materia di che trattasi ed in relazione alla specialità ed eccezionalità del potere in parola, non può essere condivisa;
e) l’ulteriore argomento, secondo cui, lo stesso Comune avrebbe posto in essere quanto in suo potere, non solo per la messa in sicurezza del costone roccioso di Monte Pellegrino, ma anche per la realizzazione di un nuovo cimitero, o per l’ampliamento di altri, è del tutto generico e comunque inadeguato a spiegare una situazione d’emergenza cimiteriale che dura da molti anni. In tal modo, in effetti, l’Amministrazione, non indica specifiche e concrete iniziative intraprese per risolvere, in tempi ragionevoli, il problema in esame, e l’addotta incolpevole permanenza della criticità della situazione appare ormai solo meccanicamente affermata.
In conclusione, i provvedimenti impugnati non resistono alle addotte censure ed il ricorso deve essere accolto, con la conseguente statuizione di annullamento degli stessi, per quanto di ragione;
Le spese debbono seguire la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune resistente la pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento\00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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