TAR Sicilia, Sez. III, 5 gennaio 2017, n. 37

Testo completo:
TAR Sicilia, Sez. III, 5 gennaio 2017, n. 37
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2151 del 2016, proposto da:
Cusumano Antonella, rappresentata e difesa dall’avv. Daniele Zummo, presso lo studio del quale, in Palermo, via G. Marconi n. 7, è elettivamente domiciliata;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Tomasello, ed elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Marina n. 39, presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale;
per l’annullamento
– della nota del Comune di Palermo, Area della partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità, settore Servizi alla Collettività, servizio Cimiteri, prot. n. 1294639 – Dir. del 23.8.2016, cron. 2016/752, inviata alla sig.ra Cusumano Antonella in data 23.8.2016, con la quale veniva comunicato alla ricorrente l’utilizzo temporaneo dei loculi nella sepoltura sita presso il cimitero S.M. dei Rotoli di Palermo, sez. 334, lotto 028;
– dell’Ordinanza Sindacale del Comune di Palermo n. 361/05 del 23.12.2015 per l’emergenza posti salma per inumazione, richiamata nella citata nota del Comune di Palermo prot. n 1294639 – Dir. del 23.08.2016, cron. 2016/752, inviata alla Sig.ra Cusumano Antonella in data 23.8.2016;
– Nonché di tutti gli atti, presupposti, connessi e/o consequenziali, anteriori e successivi, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il Comune di Palermo ha depositato in data 20 settembre 2016 provvedimento di revoca della nota impugnata (provvedimento recante la data del 19 settembre 2016, prot. N. 1388745);
rilevato che all’udienza camerale del 5 ottobre 2016 i difensori di entrambe le parti hanno dato atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, a seguito del richiamato provvedimento;
rilevato altresì che alla medesima udienza camerale la difesa di parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Ritenuto che alla luce delle superiori risultanze debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, e che le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, debbano essere addossate al Comune di Palermo, secondo la regola della soccombenza virtuale, tenuto conto che il provvedimento che ha determinato la ridetta cessazione della materia del contendere è stato adottato solo a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro cinquecento/00, oltre accessori come per legge e oltre alla restituzione dell’importo del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Giovanni Tulumello
IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani

IL SEGRETARIO

Written by:

Meneghini Elisa

0 Posts

View All Posts
Follow Me :