Tar Sicilia, Sez. III, 4 settembre 2015, n. 2108

Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. III, 4 settembre 2015, n. 2108
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2066 del 2015, proposto da:
Giuseppa Ruggeri, rappresentataa e difesa dagli avv. Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino e Giuseppe Nicastro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Immordino sito in Palermo, Via Liberta’, 171;
contro
Comune di Palermo;
per l’annullamento
– dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 323/OS del 19.12.2014 adottata ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. n. 267/2000 dal Vice Sindaco del Comune di Palermo;
– del provvedimento del 14.5.2015 n. 386872 Dir. e n. Cron. 2015/493 adottato dal Comune di Palermo, Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità Settore Servizi alla Collettività – Impianti cimiteriali, con il quale si dispone l’occupazione temporanea dei loculi in concessione all’odierna ricorrente sez. 203 lotto 29 presso il Cimitero di Santa Maria dei Rotoli;
– (ove e per quanto di ragione) della nota n. 492514 Dir. Del 18.6.2015 n. Cron. 2015/554 di comunicazione dell’utilizzo temporaneo della sepoltura fino al 7.5.2018;- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2015 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato in data 24 giugno 2015, e depositato il successivo 25 giugno, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe deducendo diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere e sostenendo in sostanza che l’amministrazione comunale intimata avrebbe adottato i provvedimenti impugnati, aventi la natura di ordinanze contingibili ed urgenti, in assenza dei necessari presupposti per l’adozione di tal genere di provvedimenti.
Alla Camera di Consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, proposta in seno al ricorso, la controversia è stata posta in decisione.
In via preliminare il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art.60 cod. proc. amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare.
Il Collegio non può non rilevare come i provvedimenti impugnati si pongano in linea di continuità con altre analoghe determinazioni adottate dallo stesso Comune di Palermo, in relazione alla medesima vicenda, impugnate dinanzi a questo T.A.R. ed annullate con svariate sentenze, fin dal 2013 (T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, sez: III n. 2339/2013 o, tra le più recenti, n. 593/2015 e n. 1616/2015), alcune delle quali peraltro richiamate nello stesso ricorso.
Nonostante le numerose inequivocabili pronunzie rese da questo Tribunale, sopra richiamate, i cui principi sono stati confermati dal parere del C.G.A. n. 310/2015, citato in ricorso, il Sindaco di Palermo ha ineffabilmente continuato ad adottare provvedimenti di requisizione temporanea dei loculi esistenti presso sepolture private del cimitero dei Rotoli, in assenza dei necessari presupposti di contingibilità ed urgenza per l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, stante la più che decennale situazione di carenza di loculi e l’inesistenza, ad oggi, di concrete iniziative di natura ordinaria per porvi rimedio.
Pertanto non possono non essere richiamate le motivazioni di tali sentenze – che, peraltro l’Amministrazione intimata non può non conoscere, essendo stata parte nelle relative controversie e riguardando provvedimenti del tutto sovrapponibili a quelli oggetto della presente controversia – nelle quali non solo vengono analiticamente indicate le ragioni per le quali i provvedimenti contingibili ed urgenti adottati dal Comune nella vicenda per cui è causa sono privi dei necessari presupposti di legge, ma viene anche rilevato che la loro continua reiterazione costituisce una grave ed ingiustificata lesione al principio di legalità.
In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, annullati i provvedimenti impugnati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore della ricorrente, in €. 1.500,00 (millecinquecento), oltre rifusione del contributo unificato ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Aurora Lento, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Written by:

0 Posts

View All Posts
Follow Me :