Tar Sicilia, Sez. III, 26 novembre 2015, n. 3045

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Tar Sicilia, Sez. III, 26 novembre 2015, n. 3045
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2851 del 2015, proposto da:
Francesco Carimi, Giuseppa Carimi, Amalia Carimi, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Costanza e Valentina Costanza, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo, Via Imperatore Federico 28;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Tomasello, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune di Palermo, sito in piazza Marina n.39;
per l’annullamento
a.] della “Comunicazione di utilizzo” temporaneo di loculi nella sepoltura concessionario Signor Tagliareni Italo -sez. 387 Amp. Lotto 151, Cimitero S..M. Rotoli- prot. n. 529814 del 01.07.2015, pervenuta ai ricorrenti in p1ico postale raccomandato il giorno 03.07.2015;
b.] della “Comunicazione di utilizzo” temporaneo di locali nella sepoltura concessionario Signor Tagliareni Italo -sez. 387 Amp. Lotto 151, Cimitero S..M. Rotoli- prot. n. 659354 del 27.08.2015, pervenuta ai ricorrenti in plico racc.to il 31.08.2015;
c.] di ogni altro provvedimento prodromico e\o consequenziale a quelli sopra indicati e segnatamente:
c\1- l’ Ordinanza Sindacale n. 323/2014-cl2-la nota prot. 219698 de119.03.2015 richiamata nella comunicazione sopra descritta a] punto “b” che precede e mai pervenuta ne notificata ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il Comune resistente ha fatto presente che già prima del deposito del ricorso gli atti impugnati sono stati oggetto di revoca e sono state poste in essere le consequenziali attività di liberazione dei loculi dati in concessione ai ricorrenti;
Considerato che i ricorrenti, pur concordando sulla sostanziale cessazione della materia del contendere, lamentano l’assenza della tempestiva comunicazione di un formale provvedimento di revoca, che ha reso necessario incardinare comunque l’odierna controversia ed insistono per la rifusione delle spese di lite;
Ritenuto che, in ragione della documentazione versata in giudizio e di quanto dichiarato dalle parti nell’Adunanza camerale del 28 ottobre 2015, va dichiarata ex art. 34, co. 5 cod. proc. amm. la cessazione della materia del contendere, condannando tuttavia il Comune di Palermo, che ha provveduto al ritiro degli atti impugnati solo dopo la notifica del ricorso, al pagamento delle spese di giudizio, nella misura quantificata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento in favore dei ricorrenti di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)