TAR Puglia, Sez. II, 18 aprile 2016, n. 646

Testo completo:
TAR Puglia, Sez. II, 18 aprile 2016, n. 646

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2010, proposto da:
Agrigas Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Palmiro Carlo Liuzzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giacomo Cardone in Lecce, Via Lupiae 37;
contro
Comune di Maruggio, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Quinto, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, Via Garibaldi N. 43;
nei confronti di
Addolorata Margarita;
per l’annullamento
dell’atto di diniego definitivo della richiesta di autorizzazione petrolifera e titolo edilizio per l’installazione, da parte dell’odierna esponente, nell’agro di Maruggio (Ta), località “San Cosimo”, inerente un terreno agricolo, catastalmente identificato al foglio 15, particelle 152 e 197, tipizzato, dal “Piano di Fabbricazione Comunale”, come “F2″, area di rispetto cimiteriale, di un impianto di policarburanti, metano e gas propano liquido, con proposta di adeguamento dello strumento urbanistico, protocollato al n. 6844 del 7 giugno 2010 del Comune di Maruggio (Ta), Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, ricevuto dall’Agrigas” SpA. il 15 giugno 2010, con lettera raccomandata a.r. n. 13519255027-8, dell’8 giugno c.a.,
nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale ad esso atto di diniego definitivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Maruggio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. C. La Corte, in sostituzione dell’avv. P. C. Liuzzi, per la ricorrente e avv. A. M. Durante, in sostituzione dell’avv. A. Quinto, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento del 7 giugno 2010, l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia del Comune di Maruggio ha comunicato alla società ricorrente il diniego definitivo avente ad oggetto la “contestuale richiesta di autorizzazione petrolifera e titolo edilizio per la installazione di un impianto di policarburanti, metano e g.p.l.”, da ubicare in zona F.2 Aree di Rispetto Cimiteriale dello strumento urbanistico vigente.
Il diniego è stato adottato dall’amministrazione comunale intimata perché:
– “l’intervento proposto ricade in area tipizzata dallo strumento urbanistico vigente come zona F.2 Aree di Rispetto Cimiteriale- le cui NTA stabiliscono che sono consentiti soltanto parcheggi e piccole costruzioni per la vendita dei fiori od oggetti per il culto e l’onoranza dei defunti a titolo precario”;
– “il vincolo cimiteriale, quale vincolo imposto dalla legge, determina un divieto assoluto di edificazione entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale stesso, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge come espressamente stabilisce l’articolo 338 del testo unico leggi sanitarie, approvato con R.D. n.1256 del 1934 e l’articolo 57 del D.p.r. n.285 del 1990 (Regolamento di polizia mortuaria)”;
– “la ratio di tali norme, tra l’altro, è quella di perseguire una molteplicità di interessi pubblici quali: a) la tutela di esigenze igienico sanitarie, b) la sacralità del luogo, c) l’interesse a mantenere un’area di possibile espansione del perimetro cimiteriale vietando l’edificazione nelle aree ricadenti in tale fascia di rispetto dei manufatti che, per durata, inamovibilità ed incorporazione al suolo, possono qualificarsi come costruzioni edilizie, come tali, incompatibili con la natura insalubre dei luoghi e con l’eventuale futura espansione del cimitero”.
Il gravame è affidato alle seguenti censure:
Eccesso di potere, per sviamento, per ingiustizia manifesta, per travisamento o per erronea valutazione dei fatti, nonché per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Violazione di legge.
Si è costituito in giudizio il Comune di Maruggio, il quale ha chiesto, per mezzo, di articolata memoria difensiva, il respingimento del ricorso nel merito.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 17 dicembre 2015.
DIRITTO
La tesi propugnata dalla difesa della società ricorrente non può essere condivisa.
Essa fa leva, in primo luogo, sulla interpretazione eccessivamente liberale dell’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n.166.
Si assume, in proposito, che, pur essendo vero che i cimiteri devono essere collocati a distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, con conseguente divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici, entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risulta dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, il secondo comma della predetta norma di legge stabilisce che il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente Azienda sanitaria Locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purchè non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrono le seguenti condizioni:
risulti accertato dal medesimo Consiglio Comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche, almeno di livello comunale, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
Se ne desume che, “ se per edificio deve intendersi qualsiasi opera in muratura o struttura prefabbricata di notevoli dimensioni, realizzata come abitazione o come manufatto destinato allo sviluppo di altre particolari attività umane, l’installazione di un impianto di distribuzione di policarburanti, metano e gas propano liquido, può essere realizzata anche ad una distanza inferiore a 200 metri dal perimetro dell’esistente impianto cimiteriale, ma non al di sotto del limite di 50 metri dal detto confine, in ragione di un ambito di rispetto appositamente ridimensionato dai competenti organi comunali” .
Osserva, il Collegio che, è ben vero che l’art. 28, comma secondo della legge 166 del 2002 – erroneamente riportato dalla difesa della ricorrente in parte qua – prevede che “Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.”
Ma la riduzione della zona di rispetto cimiteriale poggia sull’esercizio di una potestà altamente discrezionale da parte del competente Consiglio Comunale che, nella fattispecie, l’organo assembleare del Comune di Maruggio non ha ritenuto di esercitare.
Non solo.
Il ridimensionamento della fascia di rispetto cimiteriale può essere concretamente attuato, “purchè non vi ostino ragioni igienico-sanitarie”, come la stessa disposizione richiamata dalla difesa della Agrigas s.p.a. si affretta a stabilire in apertura.
E, d’altra parte, occorre sottolineare che il vincolo cimiteriale contemplato dalla legge 166 del 2002 si configura, anche secondo le elaborazioni della giurisprudenza amministrativa, alla stregua di vincolo di inedificabilità assoluta, proprio in ragione delle peculiari esigenze igienico-sanitarie e di tutela della sacralità dei luoghi, che il legislatore primario ha valutato come preminenti rispetto allo ius edificandi.
Si è, infatti, chiarito che “Il vincolo cimiteriale, espresso dall’art. 338, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dapprima dall’art. 4, l . 30 marzo 2001, n. 130 e quindi dall’art. 28 comma 1 lett. a), l. 1 agosto 2002, n. 166, ha natura assoluta e s’impone, in quanto limite legale, anche alle eventuali diverse e contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici, in relazione alle sue finalità di tutela di preminenti esigenze igienico-sanitarie, salvaguardia della sacralità dei luoghi di sepoltura, conservazione di adeguata area di espansione della cinta cimiteriale.” ( Consiglio di Stato, sez. IV, 12/05/2014, n. 2405)”.
La difesa della ricorrente sostiene, in secondo luogo, che l’art 2 del d.lgs 11 febbraio 1998 n.331 ha introdotto un regime di liberalizzazione in materia di impianti di distribuzione di carburanti, in quanto “Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell’impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l’oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell’autocertificazione di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti”.
Ma il comma 1 bis della su citata disposizione normativa stabilisce, altresì, che “La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee .”
Ne deriva che la semplificazione delle procedure relative alla installazione di impianti di distribuzione di carburanti e il connesso mero adeguamento dello strumento urbanistico vigente possono spiegare i loro effetti al di fuori delle zone dello strumento urbanistico generale assoggettate a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali, ivi compreso il vincolo cimiteriale.
Né può, in adesione a quanto prospetta la ricorrente, impiegarsi lo speciale procedimento previsto dall’art. 5 del D.p.r. 447/1998.
Sotto tale specifico aspetto, il Collegio non può che evidenziare che il provvedimento di diniego alla installazione dell’impianto progettato dalla ricorrente illustra adeguatamente le ragioni che hanno indotto l’amministrazione comunale a non avvalersi dello strumento, del tutto eccezionale e derogatorio, della cd variante urbanistica semplificata.
Ed invero, dopo aver evidenziato che “la variante allo strumento urbanistico, richiesta ai sensi dell’art. 5 non costituisce atto dovuto, ma piuttosto oggetto di esercizio di poteri discrezionali”, l’amministrazione spiega perché non ha ritenuto di esercitare tale discrezionalità.
Ed infatti, si legge nel provvedimento che “orbene, dato atto che sono disponibili nel P.di F. altre aree per la allocazione dell’intervento proposto vengono meno la necessità di ricorrere alla disciplina derogatoria per venire incontro a precise esigenze oggettive”.
La rintracciabilità, all’interno del Piano di Fabbricazione vigente nel Comune di Maruggio, di aree capaci di ospitare l’insediamento produttivo progettato dalla Agrigas s.p.a. costituisce ulteriore ragione di legittimo diniego ad una installazione in area non consentita.
Né miglior sorte può avere il richiamo alla normativa regolamentare, varata nella Regione Puglia, in tema di istallazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti.
E’ vero che l’art.9, comma 4 del Regolamento Regionale per la Puglia 10 gennaio 2006, n.2 prevede che “ All’interno delle fasce di rispetto possono essere realizzati gli impianti necessari per l’erogazione dei carburanti e un locale prefabbricato, munito di servizi igienici anche per gli utenti con handicap, con superficie massima di mq. 60 in cui possono essere esercitate anche attività accessorie.”
Ma non si tratta certo di un riferimento di carattere generale, come sembra ipotizzare la difesa della Agrigas s.p.a., quanto, piuttosto, un rinvio alla fascia di rispetto stradale, così come contemplata dal D.lgs 285 del 1992, come si desume dalla lettura del precedente comma 3 della stessa norma secondaria.
Anche la censura concernente la violazione delle garanzie partecipative, che si assume essersi manifestata non consentendo alla società di partecipare, concretamente, al procedimento amministrativo avviato nei suoi confronti, si infrange al cospetto delle risultanze di causa.
Si osserva, infatti, che la lamentata impossibilità di interloquire con l’amministrazione circa la richiesta integrazione documentale proveniente dalla medesima è stata ridimensionata dall’ente civico a motivo della ininfluenza ai fini della decisione adottata.
Nel provvedimento di diniego si è, infatti, messa in evidenza la natura recessiva di ogni profilo di carenza documentale dell’istanza privata, a fronte del fondamentale aspetto della verifica di compatibilità dell’intervento con la zona urbanistica di riferimento.
La motivazione del provvedimento impugnato ruota attorno a siffatto aspetto, il che implica che la dedotta violazione delle garanzie partecipative, così come articolata dalla società ricorrente, trova un limite nell’applicazione dell’art. 21 octies della legge 241 del 1990.
Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.000,00 in favore del Comune di Maruggio, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Primo Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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