TAR Lazio, Sez. II, 1 giugno 2017, n. 6495

TAR Tazio, Sez. II, 1 giugno 2017, n.6495
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12351 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comitato Cittadino “Punton De Rocca”, in persona della coordinatrice sig.ra Scaccia Marinella, e movimento cittadino “In Nome del Popolo Inquinato”, in persona del coordinatore sig. Pierotti Juri, rappresentati e difesi dall’avv. Daniele Barbieri, domiciliato, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco p.t. Antonio Cozzolino, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Silvio Sbragaglia, Domenico Occagna e Marina Marino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Antonino Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Civitavecchia, n. 95 del 14.7.2016, con la quale è stata approvata la progettazione definitiva, la costruzione e la gestione dell’impianto di cremazione comunale di via Braccianese Claudia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitavecchia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2017 il dott. Francesco Guarracino e uditi l’avv. Daniele Barbieri per la parte ricorrente e l’avv. Silvio Sbragaglia per il Comune resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il Comitato cittadino “Punton De Rocca” ed il movimento cittadino “In Nome del Popolo Inquinato” non hanno addotto, neppure labialmente, alcun elemento a sostegno della propria legittimazione a ricorrere avverso l’impugnata delibera, anche dopo la specifica eccezione sollevata dall’amministrazione resistente con la memoria del 21 dicembre 2016 e che, in relazione a ciò, nella udienza camerale è stato dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto, pertanto, il ricorso inammissibile per carenza del suddetto presupposto processuale, con spese a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 12351/16), integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile. —
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Civitavecchia delle spese processuali, che liquida nella somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge. —
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Francesco Arzillo, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Francesco Guarracino
IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 01/06/2017

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