Tag: CMestumulazione
Norme correlate: Art. 92 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
Massima
Il carattere temporaneo del regime di concessione delle sepolture private e, comunque, la necessità che gli spazi concessi in uso per sepolture, certamente costituenti una risorsa scarsa, debbano essere razionalmente utilizzati, decorso un determinato periodo di tempo si debba procedere all’estumulazione dei resti mortali completamente mineralizzati e alla raccolta e collocazione dei medesimi in cassette ossario. Una tale procedura, delineata altresì nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, consente agli aventi titolo, alla scadenza della concessione del loculo e, a condizione che la salma sia completamente mineralizzata, di scegliere tra la cremazione e l’acquisto di una concessione trentennale di una celletta ossario dove riporre i resti mortali o le ceneri. Non sussiste lesione della libertà di culto, impropriamente invocata, ove si consideri come quello si riferisca alla fattispecie di estumulazione di resti ossei e successiva cremazione dei medesimi avvenuta in assenza di esplicito consenso degli aventi causa del defunto, circostanza questa che ad avviso della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. III, n. 370/2023), tanto più che in quel caso, conferiva carattere illecito alla cremazione delle spoglie compiuta dal concessionario cimiteriale ed obbligava il medesimo a risarcire il danno non patrimoniale subito dalle attrici, consistente nella lesione del proprio diritto secondario al sepolcro, ossia il diritto, di natura personalissima ed intrasmissibile, che spetta a chiunque sia congiunto di una persona, che riposa in un sepolcro, di accedervi e di opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella spoglia.
Testo
TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 25 ottobre 2023, n. 15825
Pubblicato il 25/10/2023
N. 15825/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12143/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12143 del 2023, proposto da
Mirella P. ed Emanuela L. L., rappresentate e difese dagli avvocati Gianluca Calistri e Luca Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Bruno Buozzi, 109;
contro
Comune di Grottaferrata (RM), non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare
– del diniego adottato con nota comunale avente prot. n. 32463 del 2 agosto 2023 trasmessa a mezzo pec in pari data avverso l’istanza di rinnovo trentennale della concessione cimiteriale rep. n. 3530 dell’8 luglio 1994 presentata dalle ricorrenti a mezzo pec in data 4 luglio 2023 e avente prot. comunale n. 29374 dell’11 luglio 2023;
– di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi espressamente incluso il Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Grottaferrata approvato con deliberazione del Sub Commissario prefettizio con i poteri di Consiglio n. 12 del 28 febbraio 2022 nella parte in cui:
– all’art. 16, lett. a), dispone per le sepolture individuali (loculi) che “detta concessione potrà essere rinnovata per una sola volta per ulteriori 30 anni qualora, procedendo all’estumulazione ordinaria della salma, i resti mortali non fossero interamente mineralizzati e ci sia carenza di posti a terra nel campo comune. In questo caso si dovrà ricorrere all’impiego di particolari sostanze biodegradabili da addizionare obbligatoriamente al resto mortale (a carico del concessionario) affinché favorisca la scheletrizzazione. Il richiedente si farà carico del pagamento corrispondente al prezzo vigente stabilito per le concessioni di loculi cimiteriali al momento dell’estumulazione”;
– all’art. 18, comma 1, lett. g, dispone che “La concessione per le sepolture private individuali viene disposta con le modalità disciplinate dal presente regolamento previa verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione stessa …”;
– all’art. 20, in tema di rinnovo della concessione, dispone che “Alla scadenza della concessione, su richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo per un periodo di 30 anni per i loculi per una sola volta per ulteriori 30 anni qualora, procedendo all’estumulazione ordinaria della salma, i resti mortali non fossero interamente mineralizzati e ci sia carenza di posti a terra nel campo comune …”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art .60 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 14.9.2023 e depositato in pari data, le ricorrenti impugnavano:
– la nota PEC n. 32463 del 2.8.2023 con cui il comune di Grottaferrata, fornendo riscontro all’istanza trasmessa il 4.7.2023, la respingeva dichiarandola “in palese contrasto con gli artt. 16-20 del regolamento cimiteriale comunale, approvato con deliberazione del sub commissario con i poteri del Consiglio n. 12 del 28.2.2022”;
– il regolamento di polizia mortuaria comunale approvato con deliberazione del Sub Commissario prefettizio con i poteri di Consiglio n. 12 del 28 febbraio 2022,
articoli 16, lett. a), 18, comma 1, lett. g) e 20,
esponendo quanto segue:
– con contratto concluso l’8.7.1994, il comune di Grottaferrata ed il sig. Lino P. (dante causa delle odierni ricorrenti) costituivano un rapporto concessorio avente ad oggetto il “loculo n. 12, fila 1, batteria vecchia” sito nel cimitero comunale, per la durata di 30 anni a decorrere dal 3.7.1994, con diritto d’uso riservato alla salma della moglie C. Loreta. Detta concessione non recava alcuna disciplina inerente il rinnovo della stessa, da intendere quindi come cessata alla data di scadenza;
– con istanza inviata via PEC il 4 luglio e protocollata in entrata dal comune di Grottaferrata il successivo 11 luglio, con nota congiunta a firma anche dell’odierno difensore, le ricorrenti, approssimandosi la scadenza della concessione, ne chiedevano il rinnovo per ulteriori anni 30, manifestando l’interesse a che le spoglie mortali non venissero estumulate o traslate;
– con il provvedimento impugnato, trasmesso via PEC il 2 agosto, il comune respingeva l’istanza dichiarandola “in palese contrasto con gli artt. 16-20 del regolamento cimiteriale comunale, approvato con deliberazione del sub commissario con i poteri del Consiglio n. 12 del 28.2.2022”.
Contro il predetto diniego le ricorrenti muovevano le seguenti censure:
Violazione degli artt. 2, 3, 19, 97 e 117 Cost., dell’art. 9 CEDU, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 92 del d.P.R. n. 285/1990, violazione dei principi di imparzialità e proporzionalità ed eccesso di potere sotto varie figure.
A loro avviso, le previsioni regolamentari invocate dal comune a sostegno del diniego – art. 16, comma 1, lett. a) ed art. 20 – subordinando il rinnovo della concessione, per una sola volta, per ulteriori 30 anni, alla circostanza che, procedendo all’estumulazione ordinaria della salma, i resti mortali non siano interamente mineralizzati e ci sia carenza di posti a terra nel campo comune, prevedendo altresì che, in questo caso, si debba ricorrere all’impiego di particolari sostanze biodegradabili da addizionare obbligatoriamente al resto mortale (a carico del concessionario) affinchè venga favorita la scheletrizzazione, violavano le disposizioni costituzionali e convenzionali in materia di libertà religiosa.
Secondo le ricorrenti, infatti, alla scadenza della concessione, ove i resti mortali siano interamente mineralizzati, non consentire il rinnovo della concessione e prevedere, di contro, o la cremazione dei resti mortali o l’acquisto di una nuova concessione trentennale avente ad oggetto, questa volta, una celletta ossario, avrebbe cozzato con la libertà di coscienza religiosa della defunto che, nel caso di specie, in ragione del credo religioso professato, aveva chiesto ai familiari di curare la propria sepoltura e di garantire che le sue spoglie mortali non fossero corrotte, riesumate o trasferite in luogo diverso dall’originaria ubicazione.
Sempre secondo le ricorrenti, infatti, come espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l’interesse dei parenti ad avere un luogo per onorare il defunto, e l’interesse a che tale luogo non sia trasformato, costituirebbe esplicazione di un diritto della personalità che verrebbe ad essere leso, altresì, dalla imposizione di forme di 6 culto che non sono previamente accettate dai parenti del defunto (Cass. Civ., sez. III, n. 370/2023).
Allo stesso modo, sempre a parere delle ricorrenti, l’estumulazione e la salma dal luogo di originaria sepoltura, contrasterebbe con il diritto di scelta del luogo di sepoltura esercitato dalla defunta quando era ancora in vita.
Infine, il provvedimento impugnato, a giudizio delle ricorrenti, appariva sproporzionato rispetto all’interesse pubblico all’uso temporaneo delle concessioni cimiteriali, introducendo condizioni ulteriori a cui subordinare la temporaneità delle concessioni non previste dall’art. 92 del d.P.R. n. 285/1990, peraltro divergendo ingiustificatamente dalle soluzioni adottate in proposito da altri comuni (a cominciare da Roma Capitale) nei quali il rinnovo per ulteriori 30 anni della concessione non sarebbe subordinato all’incompleta decomposizione della salma.
Si concludeva il gravame con la richiesta di concessione di misure cautelari collegiali.
Il comune di Grottaferrata non si costituiva in giudizio.
Alla camera di consiglio del 18.10.2023, l’affare veniva trattenuto in decisione, non senza dare primo avviso, ai difensori comparsi, della possibile definizione del medesimo con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Ritiene il Collegio, superati i dubbi di ricevibilità del presente gravame esposti in sede di discussione orale sull’incidente cautelare, di dover pervenire alla decisione nel merito del medesimo, premessa una sintetica ricostruzione del quadro normativo vigente in materia.
Viene in rilievo la disciplina in tema di “Esumazione ed estumulazione” contenuta nel Capo XVII del d.P.R. n. 285/1990.
L’art. 92, la cui violazione è invocata dalle ricorrenti, afferma che le concessioni di sepolture private nei cimiteri “sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo”.
Prendendo in considerazione l’art. 82, comma 1, si evince che “Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni”, ma anche, il comma 2, primo periodo, che “Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità”.
E’ questa la c.d. esumazione ‘ordinaria’, da distinguere da quella straordinaria eventualmente effettuata su ordine dall’autorità giudiziaria.
L’art. 85, comma 1, detta gli adempimenti da svolgere con riferimento ai resti ossei rinvenuti in occasione delle esumazioni ordinarie, che “devono essere raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione”.
L’art. 86 recita, poi, che, qualora non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, le estumulazioni si eseguono “allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco. 2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. (…) 5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario”.
In definitiva, dalla lettura delle norme sopra riferite pare al Collegio potersi trarre l’indicazione che, stante il carattere temporaneo del regime di concessione delle sepolture private e, comunque, la necessità che gli spazi concessi in uso per sepolture, certamente costituenti una risorsa scarsa, debbano essere razionalmente utilizzati, decorso un determinato periodo di tempo si debba procedere all’estumulazione dei resti mortali completamente mineralizzati e alla raccolta e collocazione dei medesimi in cassette ossario.
Ovvero, proprio la procedura prevista dal contestato regolamento comunale che, per esplicita ammissione dei ricorrenti, alla scadenza della concessione del loculo e, a condizione che la salma sia completamente mineralizzata, consente loro di scegliere tra la cremazione e l’acquisto di una concessione trentennale di una celletta ossario dove riporre i resti mortali o le ceneri.
Né ad avvalorare la lamentata lesione della libertà di culto invocata dalle ricorrenti potrebbe valere il precedente di legittimità da esse invocato, ove si consideri come quello si riferisca alla fattispecie di estumulazione di resti ossei e successiva cremazione dei medesimi avvenuta in assenza di esplicito consenso degli aventi causa del defunto, circostanza questa che ad avviso della Suprema Corte, in quel caso, conferiva carattere illecito alla cremazione delle spoglie compiuta dal concessionario cimiteriale ed obbligava il medesimo a risarcire il danno non patrimoniale subito dalle attrici, consistente nella lesione del proprio diritto secondario al sepolcro, ossia il diritto, di natura personalissima ed intrasmissibile, che spetta a chiunque sia congiunto di una persona, che riposa in un sepolcro, di accedervi e di opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella spoglia.
Circostanza questa che non si rinviene, invece, nel caso di specie in cui il comune di Grottaferrata, in coerenza con le disposizioni di rango secondario vigenti in materia, ha previsto che, allo scadere della concessione, ove i resti mortali siano completamente mineralizzati, i parenti del de cuius possano scegliere se procedere alla cremazione dei resti ossei o acquistare una concessione trentennale per una celletta ossario, di talché non sussiste la lamentata lesione della libertà religiosa invocata.
In definitiva, quindi, non vi è spazio per il positivo scrutinio delle censure articolate in ricorso che deve, pertanto, respingersi.
Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite stante la mancata costituzione del comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Giuseppe Licheri)
IL PRESIDENTE (Pietro Morabito)
IL SEGRETARIO