TAR Lazio, Latina, Sez. I, 18 novembre 2021, n. 618

TAR Lazio, Latina, Sez. I, 18 novembre 2021, n. 618

Pubblicato il 18/11/2021
N. 00618/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2021, proposto da
Milva P., rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Formia, via Marziale n. 3;
contro
Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Piccolo, Annamaria Rak, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, e Autorita’ di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Itri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Cardinale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comitato Monte Bucefalo, Comitato San Martino, Associazione del Quartiere Sant’Angelo di Gaeta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dall’avvocato Aldo Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Formia, via Marziale n.3;
per l’annullamento
previa sospensiva,
– della Deliberazione del Consiglio Comunale di Gaeta n. 75 del 17.12.2019, con cui è stato approvato il Progetto Preliminare per la realizzazione di Impianto Cimiteriale di Cremazione in località S. Angelo e contestuale adozione di variante urbanistica ai sensi dell’art. 19 comma 2 del DPR 327/2001;
– della Determinazione Dirigenziale n. 764 del 18.9.2020, adottata dal Dirigente del Dipartimento Riqualificazione Urbana del Comune di Gaeta, di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’ art. 14-quater, legge n. 241/1990 e di approvazione del Progetto Preliminare per la realizzazione di Impianto Cimiteriale di Cremazione in località S. Angelo in Variante Urbanistica ai sensi dell’ art. 19 del DPR 327/2001;
– della nota prot. 14648 del 24.10.2019 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Latina – Frosinone – Rieti, adottata nell’ambito della conferenza dei servizi indetta dal Comune di Gaeta per l’ approvazione del Progetto Preliminare per la realizzazione di Impianto Cimiteriale di Cremazione in località S. Angelo, con cui è stato espresso il parere favorevole ai fini archeologici ed è stata esclusa la presenza del vincolo paesaggistico;
– della nota prot. 2581 del 6.4.2020 dell’Autorità di Bacino dell’Appenino Centrale, adottata nell’ambito della conferenza dei servizi indetta dal Comune di Gaeta per l’approvazione del Progetto Preliminare per la realizzazione di Impianto Cimiteriale di Cremazione in località S. Angelo, con cui è stato espresso il parere favorevole ai fini della realizzazione dell’impianto di cremazione;
– della nota prot. 5653 del 10.8.2020 dell’Autorità di Bacino dell’Appenino Centrale, adottata nell’ambito della conferenza dei servizi indetta dal Comune di Gaeta per l’approvazione del Progetto Preliminare per la realizzazione di Impianto Cimiteriale di Cremazione in località S. Angelo, con cui è stato confermare il parere favorevole espresso dalla medesima Autorità ai fini della realizzazione dell’impianto di cremazione;
– della Deliberazione del Consiglio Comunale di Gaeta n. 64 del 25.11.2020, pubblicata dal 21.12.2020 a l5.1.2021, con cui, tra l’altro, è stato ratificato (punto B) il contenuto della Determinazione Dirigenziale n. 764 del 18.9.2020 del Dirigente del Dipartimento Riqualificazione Urbana del Comune di Gaeta di Conclusione Positiva della Conferenza dei Servizi, è stata disposta (punto C), conseguentemente, l’efficacia della Variante Urbanistica ai sensi dell’ art. 19, comma 4 del DPR n. 327/2001 e s.m.i. finalizzata alla realizzazione del Giardino di Cremazione in località S. Angelo come da progetto approvato con la medesima Determinazione n. 764/2020 e alle condizioni ivi impartite, è stato preso atto (punto D) che l’ approvazione della Variante urbanistica di cui al precedente punto C attribuisce all’ area in trattazione la destinazione “Area Cimiteriale – Impianto di Cremazione” e per l’ area circostante “Verde Pubblico”, è stato disposto (punto E), per effetto di quanto deliberato al punto C, il vincolo preordinato all’ esproprio per le aree ancora di proprietà privata, è stato disposto (punto F) che la deliberazione medesima costituisce dichiarazione di pubblica utilità, è stato demandato (punto G) al Dirigente del Dipartimento RU di adottare gli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell’ opera prevista dalla Variante Urbanistica in parola ed è stato confermato (punto H) che per la realizzazione e gestione del Giardino della Cremazione in località S. Angelo si ricorrerà allo strumento della Finanza Progetto di cui all’ art. 183, commi da 1 a 14, del D.Lgs. 50 del 18.4.2016 s.m.i., con l’affidamento dell’area e della costruenda struttura in concessione, per un periodo complessivo di 30 anni e ponendo a base di gara il Progetto Preliminare definitivamente approvato con condizioni con Determinazione Dirigenziale n. 764/2020;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, correlati e conseguenziali a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e dell’Autorita’ di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato a mezzo pec il 5 Marzo 2021 e depositato il successivo 1° Aprile la sig.ra Milvia P. – proprietaria del terreno in catasto del Comune di Gaeta al foglio 1 particelle n. 597 e n. 729 sub. 1, 2 e 3, sul quale insiste una abitazione e un deposito di pertinenza oggetto di domanda di condono edilizio inoltrata ai sensi della legge 323/03, protocollata con il numero 47844 del 9.12.2004 – ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, con i quali il Comune di Gaeta ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un Impianto Cimiteriale di Cremazione in località S. Angelo con adozione di variante urbanistica ai sensi dell’art. 19 comma 2 del DPR 380/01.
2) Espone la ricorrente che con la realizzazione dell’Impianto verrebbe a concretizzarsi l’espropriazione della particella n. 597 e una parte della particella n. 729, con l’ulteriore conseguenza che questa non potrebbe più essere asservita al manufatto oggetto della suddetta richiesta di condono edilizio.
Inoltre, il rilascio del condono edilizio verrebbe compromesso dalla realizzazione dell’anzidetto Impianto di Cremazione in ragione della fascia di rispetto pari a metri 200 – prevista all’art. 338, comma 1, del r.d. n. 1265 del 27.7.1934 – che coinvolgerebbe il fabbricato esistente.
3) Tanto premesso, a sostegno del gravame la ricorrente deduce le seguenti censure:
I) Violazione ed omessa applicazione dell’art. 78, comma 1, del D.P.R. 285 del 10.9.1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) dell’art. 80 comma 3 e 6 stesso D.p.r.: In base al sistema normativo vigente, i forni crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e, quindi, è assolutamente vietata la realizzazione di un forno crematorio all’ esterno degli stessi.
Nel caso di specie, non esiste in località S. Angelo del Comune di Gaeta alcun cimitero, onde il Comune di Gaeta non poteva prevedere certamente la realizzazione di un forno crematorio in detta località.
II) Illegittimità della deliberazione di consiglio comunale n. 75 del 17.12.2019 nella parte in cui ha rigettato l’osservazione prot. 58182 del 19.11.2019 presentata dalla ricorrente: Il Comune, con la deliberazione di consiglio comunale n. 75 del 17.12.2019, ha rigettato l’osservazione presentata dalla ricorrente, affermando che lo stralcio della porzione di terreno della ricorrente non incide né sulla fascia di rispetto cimiteriale, dalla quale il fabbricato è già escluso, né sulle potenzialità di regolarizzazione dell’immobile abusivo fornite dalla procedura della Legge sul condono edilizio, la cui istanza prot. 48744/2004 ad oggi non è peraltro conclusa.
In realtà, con la realizzazione dell’ impianto di cremazione verrà a concretizzarsi, oltre l’espropriazione della particella n. 597 e parte della particella n. 729 che in tal modo non potranno essere asservite al manufatto oggetto della domanda di condono edilizio, anche l’imposizione di una fascia di rispetto di metri 200 prevista dal comma 1 dell’art. 338 del R.D. n. 1265 del 27.7.1934 e s.m.i., la quale verrà a riguardare il fabbricato esistente, così da compromettere anche il rilascio del condono edilizio richiesto con la domanda prot. 47844 del 9.12.2004.
III) Illegittimità della determinazione dirigenziale n. 764 del 18.9.2020: Il Comune di Gaeta, dopo l’approvazione con deliberazione consiliare n. 75 del 17.12.2019 del progetto preliminare per la realizzazione dell’impianto di cremazione de quo, ha convocato una conferenza dei servizi per l’acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni ritenute necessarie.
Tale conferenza, però, presenta i seguenti motivi di illegittimità:
– è stata adottata senza l’acquisizione dell’autorizzazione del Prefetto prevista dall’ art. 343 comma 1 R.D. n. 1265/1934, il quale prevede che “La cremazione dei cadaveri è fatta in crematori autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale”;
– l’Autorità di Bacino dell’Appenino Centrale non poteva esprimere il parere in ordine a quanto previsto sull’ area interessata dal piano Stralcio P.A.I. essendo la competenza, alla luce di quanto previsto dall’ art. 9 della L. Reg. Lazio n. 53/98, della Provincia di Latina.
– La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti nel suo parere prot. n. 14648 del 24.10.2019, afferma erroneamente che la zona interessata non risulta essere interessata da vincoli paesaggistici, mentre in realtà l’intera zona è attraversata dal Fossato S. Angelo, incluso nell’elenco delle acque pubbliche di cui al r.d. 9 dicembre 1909, e sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1 lettera C);
– Il parere favorevole di massima dell’ASL di Latina Reg. Uff. U. 52618 del 10.7.2020 condizionato al rispetto delle norme di cui all’art. 78 comma 2 Cap. XVI del D.P.R. 285/90 avrebbe dovuto essere preceduto dalla relazione prevista dal succitato art. 78 comma 2.
3) Con atti depositati il 9 aprile e il 10 agosto 2021, si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, il Comune di Gaeta e il Ministero della cultura – Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina, deducendo l’infondatezza del ricorso.
4) Con atti regolarmente notificati e depositati, sono intervenuti ad adiuvandum il Comune di Itri, il Comitato Monte Bucefalo, il Comitato San Martino e l’Associazione del Quartiere Sant’Angelo di Gaeta.
5) Alla pubblica udienza del 3 novembre 2021, la causa è stata riservata per la decisione.
6) Il ricorso è fondato.
7) L’area in questione – come spiegato anche dal Comune di Gaeta – ha assunto la destinazione cimiteriale dal 1973, anno di approvazione del vigente PRG, allorché fu deciso lo spostamento dell’attuale complesso cimiteriale monumentale di Gaeta, dal Centro Urbano cittadino, ad una più idonea area periferica, nell’ambito del contesto rurale della città di Gaeta, denominato S. Angelo.
Stante la necessità di realizzare un impianto di cremazione il Comune con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 17.12.2019, provvedeva ad approvare la variante urbanistica per la realizzazione di tale opera, confermando la destinazione urbanistica a Zona Cimiteriale dell’area di cui oggi si discute.
8) Alla luce di quanto sopra, non essendo stato realizzato ancora il cimitero in località Sant’Angelo, ritiene il Collegio che colga nel segno la prima assorbente censura con cui la ricorrente contesta la violazione ed omessa applicazione degli articoli 78, comma 1 e 80 commi 3 e 6 del D.P.R. 285 del 10.9.1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
L’art. 78 dispone che “I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell’impianto ed i sistemi di tutela dell’aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale”.
L’art. 80, inoltre, afferma al comma 3 che “Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati” e al comma 6 che “Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione”.
Oltre a tali norme, già il precedente art. 343 del R.D. 27/07/1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) disponeva che “La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l’area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.
Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione”.
9) Anche la giurisprudenza si è espressa nell’affermare che “Nell’attuale sistema normativo in tema di polizia mortuaria e, in particolare, ai sensi degli artt. 337, t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, e 49, d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, non è consentita la realizzazione di forni crematori al di fuori dei cimiteri (Consiglio di Stato, sez. IV, 05/10/2006, n. 5930).
10) In conclusione, quindi, alla luce delle norme sopra richiamate, gli atti impugnati devono essere annullati in quanto prevedono la realizzazione di un crematorio in un’area ubicata in località Sant’Angelo in cui attualmente non è presente un cimitero.
11) Le spese del giudizio sono poste a carico del Comune di Gaeta e liquidate a favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 217/21 lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Gaeta alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000 (tremila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva, a favore della ricorrente.
Compensa le spese con le altre parti costituite.
Ordina la restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Referendario
L’ESTENSORE (Roberto Maria Bucchi)
IL PRESIDENTE (Antonio Vinciguerra)
IL SEGRETARIO

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Sereno Scolaro

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