Tar Campania, Sez. II, 30 aprile 2014, n. 865

Testo completo:
Tar Campania, Sez. II, 30 aprile 2014, n. 865
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Global Service Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricorso, dall’avv. Sergio Turturiello, con domicilio eletto in Salerno, Via Torrione, 97 c/o Avv. D.Arturo;
contro
Comune di Atrani, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Armenante, con domicilio eletto in Salerno, largo Plebiscito, n. 6 c/o Scarpa;
nei confronti di
I.R.T.E.L. di Angelisi & Mansi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
(ricorso introduttivo)
a) della nota prot. 2576 del 18.12.2013 con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Atrani, in esecuzione della delibera di G.C. n. 99 del 16.12.2013 – delibera mai notificata o comunicata alla ricorrente – ha proceduto alla revoca dell’affidamento alla ricorrente del servizio di gestione e manutenzione ordinaria del cimitero comunale in località Castiglione;
b) di ogni altro atto antecedente, connesso e consequenziale, comunque lesivo compresa la relazione del Responsabile dell’Area Tecnica del 4.12.2013 e non materialmente conosciuta dalla ricorrente;
(motivi aggiunti)
c) della determina e/o delibera di G.C. di numero e data sconosciuti, menzionata nella lettera prot. n. 2640 del 30.12.2013 che pure si impugna – atti entrambi mai comunicati alla ricorrente – e versati in giudizio dalla difesa del Comune resistente in data 10.02.2014, con la quale il Comune di Atrani ha affidato temporaneamente alla IRTEL snc il servizio di gestione manutenzione ordinaria del cimitero comunale in precedenza revocato con la delibera di G.C. n. 99 del 16.12.2013, impugnata con il ricorso introduttivo;
d) del verbale prot. n. 2634 del 30.12.2013 di sopralluogo per l’affidamento temporaneo del servizio di gestione e manutenzione alla ditta IRTEL e di consegna temporanea;
e) di ogni altro atto antecedente, connesso e consequenziale comunque lesivo comprese le note 2574 del 18.12.2013, prot. n. 2631 del 27.12.2013 di convocazione Irtel e delle note prot. n. 2576 del 18.12. e 2629 del 27.12 richiamate nel verbale sub d) e materialmente non conosciute;
f) nonché per quanto occorra della nota ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione del 12.6.2013 avente ad oggetto proposte per il corretto funzionamento del cimitero.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Atrani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori Turturiello e Armenante.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato in data 11 gennaio 2014 e ritualmente depositato il 21 febbraio successivo, la Società Global Service Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugna l’atto, meglio distinto in epigrafe sub a), con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Atrani, in esecuzione della delibera di G.C. n. 99 del 16.12.2013, ha proceduto alla revoca dell’affidamento in suo favore del servizio di gestione e manutenzione ordinaria del cimitero comunale in località Castiglione. Tale determinazione è motivata per le segnalazioni di “disservizi e degrado in cui versa l’area cimiteriale” nonché per “irregolarità, con particolare riguardo alle modalità di trattamento dei rifiuti cimiteriale ed al trattamento lavorativo del personale impiegato”.
La ricorrente – dopo aver evidenziato, in punto di fatto, che ha iniziato a svolgere il servizio in oggetto a far data dal 29.04.2011 di “consegna delle aree” – solleva, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, lamentando la insussistenza dei presupposti per la revoca, stante la mancanza di un provvedimento ad efficacia durevole che continui a spiegare i suoi effetti, e comunque il difetto di motivazione sull’interesse pubblico, la insussistenza delle pretese inadempienze e l’incompetenza.
Con gravame integrativo, notificato il 26 febbraio 2014 e ritualmente depositato il 6 marzo successivo, la ricorrente impugna l’atto, meglio distinto in epigrafe sub c), con il quale il Comune di Atrani ha affidato temporaneamente alla IRTEL snc il servizio di gestione manutenzione ordinaria del cimitero comunale in precedenza revocato con la delibera di G.C. n. 99 del 16.12.2013, impugnata con il ricorso introduttivo. Lamenta la illegittimità derivata dalle censure già articolate in sede introduttiva e la illegittimità della nota dell’ASL del 12.06.2013, posta a fondamento degli atti impugnati.
Il Comune di Atrani si costituisce in giudizio al fine di resistere.
Alla camera di consiglio del 27 marzo 2014 il ricorso e i relativi motivi aggiunti, rese edotte le parti, verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sono trattenuti in decisione semplificata.
I gravami, su eccezione di parte resistente, sono da dichiarare inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Dalla lettura dei ricorsi si ricava agevolmente come tutto l’impianto difensivo della ricorrente miri allo scopo di sconfessare la fondatezza delle contestazioni di inadempimenti contrattuali, mosse dal Comune di Atrani a seguito delle risultanze istruttorie acquisite.
Osserva il Collegio che, in disparte il nomen juris di “revoca” attribuito dalla stessa Amministrazione all’atto impugnato, le questioni sollevate afferiscono alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale, fondandosi la determinazione contestata su pretese inadempienze o infrazioni normative nella gestione del cimitero comunale. A tal fine, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, la mancata stipula del contratto in forma scritta si pone in posizione del tutto neutrale essendo indubbio, poiché non contestato, che lo svolgimento dell’attività sia stato avviato a seguito di affidamento anticipato del servizio nelle more della stipula del contratto.
Va, dunque, declinata la giurisdizione del giudice adito, in quanto, secondo condivisibile giurisprudenza, “Sussiste la giurisdizione del g.o. in relazione ad una controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale la p.a. ha disposto la decadenza di una ditta dall’aggiudicazione definitiva di una gara di appalto di servizi, per gravi inadempimenti della ditta stessa nell’esecuzione del servizio, nonostante il contratto non sia stato formalmente stipulato” (T.A.R. Parma Emilia Romagna sez. I, 20 dicembre 2012, n. 364). Ciò in quanto in materia di contratti pubblici, l’art. 133, comma 1, lett. e) n. 1, c.p.a. attribuisce alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie relative alle procedure di affidamento, restando devolute alla giurisdizione del g.o. quelle concernenti la fase di esecuzione del contratto, ossia concernenti i diritti e gli obblighi derivanti da quest’ultimo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 25 ottobre 2012, n. 4228).
Per quanto precede va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo statuendosi appartenere la giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del nuovo codice del processo amministrativo.
Le spese, attesa la particolarità della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 136/2014, e relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti da Global Service Group S.r.l., li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti della domanda a norma dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 104/2010.
Spese compensate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Maurizio Santise, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Written by:

0 Posts

View All Posts
Follow Me :