Tar Campania, Sez. II, 11 dicembre 2014, n. 6517

Testo completo:
Tar Campania, Sez. II, 11 dicembre 2014, n. 6517
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti n.6648/2007, 6909/2009 e 448/2010 proposti dal Sig. De Riggi Michele, rappresentato e difeso dagli Avv. Paolo e Giovanni Leone ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Napoli, Via V. Mosca n.41;
contro
Comune di Nola in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Renzulli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Valerio Barone in Napoli, Piazza Sannazzaro n.71;
Provincia di Napoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luciano Scetta ed elettivamente domiciliata presso la Sede in Napoli, Piazza Matteotti n.1;
Regione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Vittoria De Gennaro ed elettivamente domiciliata presso la Sede in Napoli, Via S. Lucia n.81;
Consorzio ASI Provincia di Napoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Caporaso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Viale degli Astronauti n.4;
Comune di Marigliano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
General Costruzioni Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio D’Angelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via del Rione Sirignano n.6;
per l’annullamento
Quanto al ricorso n.6648/2007:
del DGR n.421 del 9/3/2007 di approvazione della variante al PRG per area di sviluppo industriale della Provincia di Napoli – agglomerato Nola Marigliano; delle Delibere del Commissario Straordinario dell’Area di Sviluppo Industriale di Napoli nn.155/2002, 431/2002, 80/2004 e 123/2004; del Verbale di Conferenza di Servizi del 27/4/2004; della Delibera del Consiglio Provinciale n.7/2005; della Delibera di Giunta del Comune di Nola n.12 del 7/2/2007; della comunicazione di avvio del procedimento di esproprio del 19/9/2007.
Quanto al ricorso n.6909/2009:
della DGR n.1369/2009 di parere positivo alla Variante al Piano Regolatore dell’ASI della Provincia di Napoli, oltre alle Delibere del Commissario Straordinario dell’Area di Sviluppo Industriale di Napoli nn.155/2002, 431/2002, 80/2004 e 123/2004; del Verbale di Conferenza di Servizi del 27/4/2004; della Delibera del Consiglio Provinciale n.7/2005; della Delibera di Giunta del Comune di Nola n.12 del 7/2/2007; della comunicazione di avvio del procedimento di esproprio del 19/9/2007.
Quanto al ricorso n.448/2010:
del DPGRC n.291 del 6/11/2009 di approvazione dell’Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo cimitero nella Frazione di Polvica del Comune di Nola con procedura di project financing in variante al PRG; dell’Accordo di Programma di realizzazione del cimitero nella Frazione di Polvica del Comune di Nola; del Verbale di Conferenza di Servizi del 15/9/2008; della Delibera di Giunta Provinciale n.748/2008; della Delibera di Giunta Provinciale n.120/2009; della Delibera di Giunta del Comune di Nola n.12/2007; della Determina dirigenziale di indizione di gara n.24/2007; del Bando di gara del 25/7/2007; delle Delibere consiliari n.25/2005, n.12/2008 e n.38/2008, oltre agli atti presupposti.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione e le memorie versate in atti;
Viste le ordinanze di questo Tribunale nn.4748 e 4749 del 2013 con la quale è stata disposta l’interruzione dei giudizi Rg nn.6909/2009 e 448/2010;
Visti i ricorsi in riassunzione di parte ricorrente;
Vista la costituzione dell’Avv. Maurizio Renzulli in sostituzione dell’Avv. Biagio Capasso;
Vista la memoria del Comune di Nola;
Vista la memoria della Regione Campania;
Vista la costituzione dell’Avv. Paolo Leone in sostituzione dell’Avv. Maria Claudia Ioannucci;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla udienza pubblica del 20 novembre 2014, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Quanto al ricorso n.6648/2007:
Espone in fatto parte ricorrente di essere proprietaria nel Comune di Nola di aree di cui al fl.3 part.2, 51, 53, 277, 274, 276, 21, 28 e 29, nonché al fl.5 part.578; trattasi di aree a destinazione agricola e che sono state coinvolte nella procedura di correzione materiale attivata dal Comune di Nola come prescritto dalla Provincia di Napoli in sede di approvazione del PRG. Il Commissario Straordinario del Consorzio ASI approvava la variante al PRT dell’ASI con ampliamento delle aree agricole limitrofe e la Provincia di Napoli approvava la variante al piano ASI, mentre da certificazione dell’8/5/2006 risultava che il terreno aveva ancora destinazione agricola. Dopo che la Regione esprimeva sul Piano ASI il parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica territoriale, il Comune di Nola avviava il procedimento di esproprio delle aree di proprietà del ricorrente per realizzare il cimitero di Polvica, ma in verità non avrebbe mai approvato il vincolo cimiteriale che risultava dalla cartografia inviata alla Provincia ed al Consorzio ASI.
Quanto al ricorso n.6909/2009:
Richiamate le circostanze di cui al precedente ricorso, viene rappresentato che con l’atto impugnato sarebbe stata individuata una vasta area per la realizzazione di un cimitero; il ricorrente sarebbe legittimato in quanto si è imposto un vincolo di rispetto di in edificabilità assoluta sulla sua proprietà confinante con quella interessata dalla realizzazione del cimitero.
Quanto al ricorso n.448/2010:
Richiamate le circostanze di cui ai precedenti ricorsi, si impugna il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania di approvazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 7/4/2008 per la realizzazione del cimitero nella Frazione di Polvica del Comune di Nola con procedura di project financing in variante al PRG.
Le parti resistenti si sono costituite per dedurre tutte con diversità di argomentazioni l’inammissibilità, la tardività e comunque l’infondatezza dei ricorsi.
Alla udienza pubblica del 20 novembre 2014 le cause sono state chiamate e trattenute per la decisione come da verbale.
DIRITTO
1.Con i ricorsi in esame parte ricorrente deduce l’eccesso di potere, la carenza di istruttoria, lo sviamento e la violazione dell’art.25 della Legge n.1/1978.
2. In via preliminare il Tribunale ritiene di disporre la riunione dei ricorsi, attesa la connessione oggettiva e soggettiva.
2.1 Sempre in via preliminare, la Sezione osserva che la parte ricorrente non può fondare alcuna pretesa giuridicamente tutelata alla destinazione edificatoria del proprio terreno sulla base del semplice Piano adottato. Come infatti chiarito dal Giudice d’appello, <> (cfr. C.d.S, sez. IV, 23 aprile 2013, n. 2250, secondo cui, in particolare <>; cfr., altresì, C.d.S., sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 431, secondo cui <>).
3. Sotto distinto profilo le censure sollevate da parte ricorrente anche in termini di difetto di istruttoria, difetto assoluto dei presupposti e illogicità manifesta risultano infondate tenuto conto che, per come esibito agli atti del giudizio, sulle cartografie di progetto della variante di ampliamento sono stati espressi i pareri di competenza delle varie Amministrazioni, anche in termini di ricaduta territoriale e di incidenza socio-economica. Peraltro l’ampliamento in variante del Piano ASI in oggetto non rientra tra le categorie assimilabili a proroghe legislative di pianificazioni sovraordinate in quanto non è scaturito da attività di reiterazione di vincoli scaduti, bensì da attività di pianificazione in ampliamento su aree non facenti parte dell’agglomerato preesistente.
3.1 In definitiva le scelte urbanistiche circa la disciplina del territorio possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale nei soli casi di arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza ovvero di palese travisamento dei fatti, che costituiscono i limiti della discrezionalità amministrativa (Cons. Stato, IV, 18.6.2009, n.4024), con la conseguenza che, a meno che non siano riscontrabili errori di fatto o abnormi illogicità, non è configurabile neppure il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento basata sulla comparazione con la destinazione impressa ad altre zone adiacenti.
Peraltro, in sede di adozione di nuovo strumento urbanistico, l’Amministrazione può introdurre anche innovazioni per adeguare le vigenti prescrizioni urbanistiche alle nuove esigenze, ciò pure nel caso in cui la scelta effettuata imponga sacrifici ai proprietari interessati e li differenzi rispetto agli altri che abbiano già proceduto all’utilizzazione edificatoria dell’area secondo la previgente destinazione.
4. Applicando tali principi al caso di specie, si deve osservare che sono state espletate le procedure di pubblicizzazione ex art.10 della L.R. n.16/2004, ai sensi del quale l’accordo unanime sostituisce l’adozione definitiva e l’approvazione da parte della Provincia e comporta l’automatica variazione dei piani territoriali ed urbanistici dei Comuni interessati; il parere di conformità ex art.5 della L.R. n.14/1982 si atteggia ad atto di controllo successivo che interviene su atto già perfezionato e di verifica della conformità del Piano alle leggi ed agli strumenti urbanistici intercomunali ed agli atti di pianificazione territoriali. In definitiva la variazione della destinazione urbanistica dei suoli è intervenuta per effetto dell’Accordo di programma del 2008 e della relativa Conferenza di Servizi cui parte ricorrente – come peraltro riconosciuto nella propria memoria depositata il 18/9/2013 – fu invitata con nota del Comune del 28/7/2008, per cui sono smentite le obiezioni circa l’omesso rispetto delle garanzie partecipative; dopo che per effetto della Conferenza di servizi conclusasi il 15/9/2008 era variata la destinazione urbanistica dell’area in questione, era stato apposto il vincolo espropriativo ed era stato approvato il progetto dell’opera da realizzare, l’Accordo di programma venne ratificato via via dal Comune di Roccarainola, dalla Provincia di Napoli e dal Comune di Nola, ragion per cui non è possibile condividere le censure né che le cartografie alla base del citato Accordo di programma sarebbero state errate, né che detta variazione non sia intervenuta antecedentemente alla Delibera regionale n.1369 del 6/8/2009.
5. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che i ricorsi in esame, previa riunione, vadano rigettati per come infondati.
Sussistono ex artt.26, comma 1, c.p.a. gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti, previa riunione li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 20/11/2014 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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