TAR Calabria, Reggio Calabria, 29 marzo 2023, n. 283

TAR Calabria, Reggio Calabria, 29 marzo 2023, n. 283

Pubblicato il 29/03/2023
N. 00283/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00538/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 538 del 2020, proposto da
Mario I. , rappresentato e difeso dall’avvocato Luciano Maria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melito di Porto Salvo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Margherita Crocè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 22451 dell’11 agosto 2020, a firma dell’arch. Vincenzo M., del Comune di Melito Porto Salvo e della determina n. 714 del 24.9.2020, sempre a firma dell’arch. Vincenzo M., nonché ancora di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Melito di Porto Salvo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la legittimità del provvedimento di decadenza della concessione del suolo cimiteriale n. 22 di mq 9,10, di cui il ricorrente era originariamente titolare assieme al fratello, adottato dal Comune di Melito Porto Salvo in data 11.08.2020.
2. La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta della convergente documentazione prodotta dalle parti controvertenti come segue:
– i fratelli Mario e Fortunato I. avevano rispettivamente presentato due domande per la concessione di due distinti suoli cimiteriali che, successivamente, su richiesta dell’odierno ricorrente inviata al Comune di Melito il 22.11.2006, furono accorpati in un solo sedime di mq. 9,10 destinato all’edificazione di un’unica edicola funeraria;
– con nota del 21.11.2006, a firma dell’ing. Mario I., essi si erano impegnati ad eseguire tutte le lavorazioni previste nella planimetria di progetto così come convenute, all’esito di congiunto sopralluogo, con il Responsabile del Settore Tecnico Operativo del Comune e aventi ad oggetto “il riempimento del terrapieno frontale da porre a quota stradale e lo spostamento ed adeguamento della ringhiera di protezione onde creare un utile slargo” per poter dare maggior decoro e transito al Cimitero” (v. doc. n. 12 di parte resistente);
– con processo verbale del 09.02.2007 il responsabile del Settore Tecnico Operativo ha proceduto all’assegnazione del suolo cimiteriale n.22 di mt. 3,50 x mt. 2,60 per una superficie complessiva di mq. 9,10 ai fratelli I. che ribadivano, anche in quell’occasione, l’obbligo posto a loro carico di realizzare la cappella funeraria e di eseguire le opere propedeutiche alla sua edificazione sopra descritte (punto 4 verbale). Nello stesso verbale (punto 7) si stabiliva espressamente che “il permesso di costruire per la costruzione funeraria verrà rilasciato solo dopo la stipula del contratto di concessione del suolo della durata di 99 anni…”;
– in data 07.06.2007 veniva stipulato il contratto di concessione, laddove i fratelli I. si obbligavano (art. 4) “a realizzare in concomitanza e secondo le scadenze stabilite dai regolamenti comunali e dalle leggi per la realizzazione della cappella funeraria a proprie spese i lavori previsti dall’art. 4 del verbale di assegnazione dell’area cimiteriale del 09.02.2007” e all’art. 9 “a presentare immediata richiesta di permesso di costruire e terminare i lavori entro i successivi 18 mesi a pena di decadenza, salvo proroga concessa dal Comune”, mentre il successivo art. 10 prevedeva che “In caso di mancata osservanza dei predetti termini la concessione si intende di diritto decaduta e le somme versate saranno incamerate dal Comune per 1/3 senza che i concessionari possano pretendere risarcimento alcuno”;
– con nota prot. 22451 del 11.08.2020, constatata la mancata realizzazione del manufatto in parola, il Comune comunicava al ricorrente la decadenza della assegnazione del suolo cimiteriale per non avere edificato l’edicola funeraria di famiglia nei termini previsti sia dal combinato disposto degli artt. 66 e 59 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria che dall’art. 9 del contratto di concessione stipulato tra le parti il 07.06.2007;
– con successiva determina del 24.09.2020, anch’essa gravata, il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio approvava l’elenco dei suoli cimiteriali soggetti a decadenza/rinuncia, disponendone la riassegnazione a favore di coloro che ne avevano nel frattempo fatto richiesta.
3. Con ricorso notificato e depositato nei termini e nelle forme di legge, il ricorrente impugnava il provvedimento di decadenza, deducendone l’illegittimità per difetto di motivazione, eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e violazione degli artt. 59 e 66 del Regolamento di Polizia Mortuaria e art. 9 del contratto di concessione.
Secondo la prospettazione attorea, l’indisponibilità dell’area cimiteriale, da cui dipendeva la realizzazione dei suindicati lavori di riempimento del terrapieno frontale da porre a quota stradale, sarebbe esclusivamente imputabile al comportamento del Comune che non avrebbe mai rilasciato il necessario titolo edilizio in favore di parte ricorrente.
Ciò avrebbe impedito il decorso del termine sia per la realizzazione della cappella funeraria che per i lavori ad essa propedeutici, sicché nessuna decadenza ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di polizia Mortuaria avrebbe potuto dirsi mai perfezionata.
L’eccesso di potere per sviamento sarebbe invece ravvisabile nella volontà successivamente manifestata dal Comune intimato di voler riassegnare il suolo cimiteriale già concesso per 99 anni ai fratelli I. in mancanza dei necessari presupposti decadenziali, incidendo illegittimamente sull’inviolabile ius sepulchri costituito in capo al ricorrente.
4. Con memoria difensiva del 18.12.2020 si è costituito in giudizio il Comune di Melito di Porto Salvo, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. Nell’approssimarsi della fase di discussione nel merito, le parti si scambiavano memorie conclusive e di replica, insistendo sulle rispettive istanze.
6. All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023 il Collegio introitava la causa per la decisione.
7. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Va innanzitutto premesso che “i provvedimenti di decadenza della concessione di suolo cimiteriale hanno natura sanzionatoria in quanto essi evidenziano, a carico del destinatario di un precedente provvedimento ampliativo, inadempimenti o carenze di requisiti, tali da impedire la costituzione o prosecuzione del rapporto sorto per effetto del suddetto provvedimento ampliativo. In questa direzione, la decadenza dall’autorizzazione amministrativa è un atto dovuto, vincolato ed espressione di un potere di autotutela ad avvio doveroso, che non richiede specifiche valutazioni in ordine all’interesse pubblico alla sua adozione” (v. TAR Napoli sez. VII, 25 novembre 2019 n.5540).
L’art. 92 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, al comma 3, di cui gli artt. 66 e 59 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria costituisce l’attuazione a livello locale, testualmente dispone che “con l’atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione“.
Il Regolamento comunale di polizia mortuaria e sui cimiteri non si pone, quindi, in contrasto con la normativa nazionale in virtù di quanto previsto dall’art. 4, disp. prel., cod. civ, conferendo al Comune un ampio potere di imposizione di obblighi ai concessionari, tra i quali, a solo titolo esemplificativo e non anche allo scopo di declinare un “numerus clausus” di ipotesi di decadenza (v. art. 66 Reg.), è stata menzionata l’ipotesi della mancata realizzazione, nel tempo prescritto, degli edifici funerari.
8. In punto di fatto, è pacifico che il ricorrente dopo quasi tredici anni dalla stipula del contratto di concessione non abbia eseguito né la cappella funeraria né i lavori ad essa propedeutici nei termini previsti da precise disposizioni regolamentari e negoziali.
Per sottrarsi alla mancata esecuzione delle prestazioni richieste a suo carico a pena di decadenza del titolo concessorio, il ricorrente ha opposto una sorta di eccezione di inadempimento, contestando al Comune di non avergli materialmente consegnato l’area cimiteriale interessata dalla progettazione e dai lavori della tomba di famiglia.
Il Collegio, tuttavia, rileva che il ricorrente non ha affatto provato che l’invocata indisponibilità dell’area destinata alla realizzazione dei necessari lavori di “riempimento del terrapieno frontale da porre a quota stradale e lo spostamento ed adeguamento della ringhiera di protezione onde creare un utile slargo” è dipesa da un’ingiustificata inerzia del Comune nel rilasciare il corrispondente permesso di costruire.
Al contrario, ai sensi dell’art. 63 comma 1 e 64 comma 1 c.p.a, era onere di parte ricorrente allegare e provare l’avvenuta presentazione presso i competenti uffici comunali della documentazione progettuale sia per la realizzazione dei lavori propedeutici alla costruzione della cappella funeraria che per l’edificazione della stessa, corredata da idonea asseverazione di un professionista circa il rispetto della normativa urbanistico-edilizia, antisismica, igienico-sanitaria e antincendio.
Non si rinviene in atti traccia alcuna, in quasi tredici anni dal rilascio della concessione, dell’attivazione di rimedi procedimentali (es. atti di diffida) o processuali, volti a sollecitare l’ufficio comunale preposto all’ottenimento del titolo edilizio necessario all’esecuzione delle opere o al compimento di attività a ciò funzionali.
Non avendo assolto questo fondamentale onere probatorio, il ricorrente non ha di che dolersi se il Comune, preso atto della mancata realizzazione della tomba di famiglia, si è determinato dopo il lungo tempo trascorso a revocare la concessione del suolo cimiteriale e ad assegnarlo, in conformità al principio della migliore utilizzazione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, a quei terzi che, nel frattempo, ne hanno fatto richiesta.
In questa direzione la decadenza dall’autorizzazione amministrativa si rivela un atto dovuto e vincolato.
9. Non può trovare favorevole apprezzamento nemmeno la dedotta sussistenza del vizio di eccesso di potere per sviamento in relazione all’acquisito ius sepulchri.
Come affermato in giurisprudenza “se è vero che il diritto sul sepolcro è un diritto di natura reale assimilabile al diritto di superficie, suscettibile di possesso e di trasmissione sia inter vivos e mortis causa, nei confronti degli altri soggetti privati, è altrettanto vero che esso non preclude l’esercizio dei poteri autoritativi spettanti alla amministrazione concedente… È pertanto del tutto logico e corrispondente ai principi generali dell’ordinamento che l’amministrazione con un proprio provvedimento autoritativo riacquisti la disponibilità di un bene pubblico, dato in concessione ed oggetto, come nel caso di specie, di abusi o di illeciti da parte del concessionario.” (cfr. Cons Stato, sez. V, 2 ottobre 2014 n. 4922).
Dalla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio ben può derivare, dunque, la “revoca–decadenziale” del provvedimento costitutivo dello ius sepulchri.
10. In conclusione e per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e deve essere, dunque, respinto.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese del giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
L’ESTENSORE (Andrea De Col)
IL PRESIDENTE (Caterina Criscenti)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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