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Massima
Testo
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Massima:
TAR Lazio, Latina, 28 gennaio 1998, n. 37
La circostanza che il richiedente un’autorizzazione per la vendita di articoli funerari sia socio di altre società che effettuano la vendita degli stessi articoli, eventualmente richiedenti la stessa autorizzazione, non configura necessariamente un conflitto di interessi rilevante dinanzi al comune destinatario delle domande che si trova di fronte soggetti distinti; pertanto non può negarsi la legittimazione del soggetto ad avanzare richiesta di autorizzazione.
Testo completo:
TAR Lazio, Latina, 28 gennaio 1998, n. 37
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE STACCATA DI LATINA
composto dai magistrati:
– Dott. Antonio CAMOZZI – Presidente
– Dott. Salvatore RAPONI – Consigliere
– Dott. Elia ORCIUOLO – Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi n. 155 del 1995, n. 1531 del 1996, n. 84 del 1997, n. 239 del 1997, n. 610 del 1997, proposti da B. G. (il primo, il terzo, il quinto) e da D. S. F. (il secondo e il quarto), rappresentati e difesi: B. G. dallÂ’Avv. Giuseppe Avvisati, con domicilio in Latina, Viale dello Statuto n. 35 (quanto al primo ricorso; n. 155/95), dallÂ’Avv. Orfeo Palmacci, con domicilio, in Latin, Viale dello Statuto n. 24 (c/o Castelli) (quanto al terzo e al quinto ricorso; n. 84/97 e n. 610/97); D. S. F. (secondo e quarto ricorsa; n. 1531/96 e n. 239/97) dallÂ’Avv. Corrado de Simone, con domicilio in Latina, Viale dello Statuto n. 24;
contro
– COMUNE DI PRIVERNO, in persona del Sindaco: rappresentato e difeso, quanto al primo ricorso (n. 155/95), dallÂ’Avv. Mario Langella, con domicilio in Latina, Corso Matteotti n. 61, quanto al secondo ricorso (n. 1531/96), dallÂ’Avv. Marcello Montalto, con domicilio in Latina, Via Ulpiano n. 2, quanto al quarto ricorso (n. 239/97), dallÂ’Avv. Lucio Anelli, con domicilio ex lege presso la Segreteria di questo Tribunale; non costituito quanto al terzo e al
quinto ricorso (n. 84/97 e n. 610/97);
nei confronti
– (quanto al secondo, e al terzo ricorso; n. 1531/96 e n. 84/97) T. U.: rappresentato e difeso (quanto al ricorso n. 1531/96) dallÂ’Avv. Gaetano Colletta, con domicilio in Latina, Via E. Filiberto n. 9;
non costituito quanto al ricorso n. 84/97;
– (quanto al quarto e al quinto ricorso; n. 239/97 e n. 610/97) C. G.: rappresentato e difeso (quanto al ricorso n. 239/97) daLLÂ’ Avv. Gaetano Colletta, con domicilio ut sopra; non costituito_ quanto al ricorso n. 610/97;
con intervento ad opponendum
– (quanto al primo ricorso; n. 155/95} della I. s.r.l. con sede in Priverno, in persona del legale rappresentante M. C., difesa e rappresentata dallÂ’Avv. Corrado de Simone, con domicilio ut supra;
per lÂ’annullamento
previa sospensione (ma non per il ricorso n. 155/95) di atti in tema di autorizzazioni commerciali.
Visti i ricorsi con i relativi allegati.
Viste le costituzioni in giudizio del Comune di Priverno, di T.U. e di C. G.
Visto lÂ’atto di intervento ad opponendum della predetta I. s.r.l.
Visti gli atti tutti di causa.
Relatore il Consigliere Dott. Elia Orciuolo.
Uditi alla Pubblica Udienza del 5/l2/1997, per le parti gli avv.ti G. Avvisati, C, de Simone, A. M. Amedio, L. Anelli, G. Colletta, G. Nevi, con delega dellÂ’avv. M. Montaldo, A. Stipione, con delega
dellÂ’avv. O. Palmacci;
Ritenuto e considerato quanto segue
FATTO
A) Quanto al primo,ricorso (n. 155 del 1995).
Con atto notificato il 7 gennaio 1995, depositato il successivo 3 febbraio, B. G. ha impugnato la nota n. 14445 dell’11 novembre 1994 con cui il Comune di Priverno, nella persona del Commissario Straordinario, ha respinto l’istanza con la quale egli ricorrente aveva chiesto il rilascio di una autorizzazione commerciale per la vendita di prodotti compresi nella tabella XIV, cat. a), articoli funerari e mortuari (così interpretata dallo stesso Comune la richiesta di autorizzazione per l’esercizio di una agenzia funeraria).
La reiezione è stata pronunciata nella considerazione che sussistono tre autorizzazioni similari (gestite da una unica società ) e che è stato già espresso dalla Commissione per il commercio parere favorevole per il rilascio di altra autorizzazione del genere.
Il ricorrente ha dedotto la illegittimità del diniego ed ha concluso per il suo annullamento; con vittoria di spese.
Il Comune di Priverno si é costituito ed ha contrastato il ricorso deducendone la inammissibilità e la infondatezza, con coerenti conclusioni e chiedendo la vittoria delle spese.
Ha dispiegato intervento ad opponendum la I. s.r.l. deducendo anch’essa la inammissibilità e la infondatezza del ricorso e concludendo in conformità ; con ogni conseguenza.
B) Quanto al secondo ricorso (n. 1531 del 1996).
Con atto notificato il 5 novembre 1996, depositato il successivo 3 dicembre, D. F. ha impugnato, unitamente agli atti connessi, la autorizzazione n. 219 del 23 luglio 1996 con cui il Comune di Priverno ha assentito allÂ’intimato T.U. il commercio di articoli funerari e mortuari.
Il ricorrente, al quale il rilascio di analogo titolo era stato denegato con nota, parimenti impugnata, n. 2487 del 2 maggio 1995, ha dedotto la illegittimità degli atti contestati ed ha concluso per il loro annullamento previa sospensione; con ogni conseguenza.
Il Comune di Priverno si è costituito ed ha contrastato il ricorso deducendone la infondatezza e concludendo per il rigetto.
Si è costituito anche l’intimato T.U., che ha contrastato il ricorso deducendone la inammissibilità e la infondatezza, con coerenti conclusioni e con ogni conseguenza.
La domanda cautelare è stata accolta; ma è stata respinta la domanda di esecuzione del provvedimento cautelare, nella considerazione della autoesecutività di esso.
C) Quanto al terzo ricorso (n. 84 del 1997}.
Con atto notificato il 17 gennaio 1997, depositato il 27 detti, il sopra citato B. G. ha impugnato la predetta autorizzazione commerciale (di cui al secondo ricorso) n. 219 del 23 luglio 1996, deducendone la illegittimità e concludendo per l’annullamento previa sospensione, con vittoria di spese.
Nessuno degli intimati si è costituito.
La domanda cautelare è stata respinta.
D) Quanto al quarto ricorso (n. 239 del 1997).
Con atto notificato il 10 marzo 1997; depositato il successivo 11, il sopra citato D. F. ha impugnato, unitamente agli atti connessi, la autorizzazione n. 242 del 19 febbraio 1997 con cui il Comune di Priverno ha assentito allÂ’intimato Carbonara Giuseppe il commercio di articoli funerari e mortuari.
Il ricorrente, al quale il rilascio di analogo titolo era stato denegato con (la sopra citata) nota, parimenti impugnata, n. 2487 del 2 maggio 1995, ha dedotto la illegittimità dagli atti contestati ed ha concluso per il loro annullamento previa sospensione; con ogni conseguenza.
Il Comune di Priverno si è costituito ed ha contrastato il ricorso deducendone la inammissibilità e la infondatezza e concludendo in conformità ; con vittoria di spese.
Si è costituito anche l’intimato C. G., che ha contrastato il ricorso deducendone anch’esso la inammissibilità e la infondatezza, con coerenti conclusioni e con ogni conseguenza.
La domanda cautelare è stata accolta; il relativo provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato in sede di appello.
E) Quanto al quinto ricorso (n. 610 del 1997).
Con atto notificato il 20 maggio 1997, depositato il successivo 17 giugno, il sopra citato B. G. ha impugnato la predetta autorizzazione commerciale (di cui al quarto ricorso) n. 242 del 19 febbraio 1997, deducendone la illegittimità e concludendo per l’annullamento previa sospensione, con vittoria di spese.
Nessuno degli intimati si è costituito.
La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla discussione del merito; ma in tale occasione non è stata attivata.
AllÂ’udienza del 5 dicembre 1997 i cinque ricorsi sono stati ritenuti per la decisione.
DIRITTO
I ricorsi, proposti avverso un diniego avverso il rilascio di analoghe autorizzazioni amministrative sono connessi.
Si ravvisa pertanto la opportunità di disporne la riunione al fine della loro decisione con unica sentenza, ai sensi dell’art. 52 del RD 17 agosto 1907 n. 642.
2.1) Quanto al primo ricorso (n. 155/95), proposto da B. G., concernente diniego di rilascio di autorizzazione commerciale, va innanzi tutto dichiarata la inammissibilità della costituzione in giudizio del Comune di Priverno.
Tale costituzione, invero, è avvenuta con il deposito del fascicolo di parte in data 11 ottobre 1995; detto fascicolo comprende: comparsa di costituzione e risposta; fotocopia del ricorso notificato; copia della deliberazione n. 409 GM del 2.6.1995 di conferimento dell’incarico al legale Avv. Langella.
Manca la procura (ex art. 83 cpc) a rilasciarsi dal Sindaco (in quanto rappresentante del Comune), o la firma di esso (Sindaco) in calce alla predetta, comparsa (arg. ex art. 6, n. 4; RD 17.8.1907 n. 642).
Dal che, la inammissibilità della costituzione e la irrilevanza di quanto dedotto a difesa.
2.2) Va poi respinta l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum dispiegato dalla Soc. I., eccezione sollevata dal ricorrente (cfr., memoria depositata il 24.11.1997) nella considerazione che il Provvedimento impugnato non coinvolgerebbe comunque la posizione di detta Società .
Giusta i principi, la legittimazione a proporre atto di intervento ad opponendum va riconosciuta al soggetto che abbia un interesse anche di mero fatto la conservazione dellÂ’atto in discussione (cfr., Cons. Stato, VI, 14.12.1971, n. 1131).
La Società I., come dalla stessa dimostrato documentalmente, è titolare di autorizzazione commerciale, nello stesso Comune di Priverno, per la vendita di articoli funerari e mortuari; ha quindi interesse, quanto meno di fatto, a contrastare, per evidenti ragioni concorrenziali, l’ingresso nel mercato di altro operatore commerciale con riferimento agli stessi articoli da lei trattati.
Dal che, la ammissibilità del suo intervento.
2.3) Infondata si presenta poi la eccezione,. di inammissibilità , dalla interveniente I. sollevata nella considerazione che il ricorrente aveva avanzato richiesta di autorizzazione per l’esercizio di una agenzia funeraria (come risulta all’inizio del Provvedimento impugnato) per cui la domanda avrebbe dovuto essere respinta per non avere il Comune competenza in proposito, questa spettando al Questore.
Il Comune, peraltro, si è dato carico di tale problema, e lo ha risolto ritenendo che il ricorrente soltanto impropriamente avesse parlato di agenzia funeraria, in realtà intendendo riferirsi alla autorizzazione commerciale (cfr. lo stesso provvedimento impugnato).
Soluzione non manifestamente irragionevole, tenuto conto che il ricorrente si era rivolto al Comune, unico competente al rilascio della (sola) autorizzazione commerciale, ma incompetente al rilascio di licenza per onoranze funebri.
2.4) Nel merito, il ricorso è fondato nella parte in cui è dedotta (pag. 2, in fine, e pag. 3) illegittimità del diniego in assenza di un piano commerciale che disponga in proposito restrittivamente.
Deduzione questa che l’interveniente ad opponendum I. s.r.l. non contrasta se non con riferimento alla opportunità ;di non determinare un aumento del numero delle autorizzazioni commerciali del genere di quella dal ricorrente richieste.
Ciò stante, ai fini della determinazione comunale sulla domanda di rilascio di autorizzazione commerciale non possono essere effettuate, con esito di diniego, valutazioni diverse da quelle relative alla conformità della domanda alle prescrizioni del piano.
Ipotesi, invece, realizzatasi nella specie, dato che il Comune di Priverno ha denegato tale rilascio richiamando i dati anagrafici sulla entità della popolazione e sul numero dei decessi (nel comune e fuori del comune), sulle autorizzazioni in essere, sulla vivacizzazione del mercato (ritenuta utilmente perseguita in relazione al parere favorevole espresso dalla Commissione per il commercio con riferimento ad altra domanda analoga).
Il richiamo a tali parametri (soprattutto a quelli sulla entità della popolazione e sul numero dei decessi) viene solitamente effettuato (impregiudicato ogni giudizio sulla sua legittimità ) allorquando l’Amministrazione sia chiamata a pronunciarsi su una domanda di rilascio di autorizzazione allo svolgimento del servizio di onoranze funebri.
Ciò, nella considerazione che si presenta opportuno evitare il fenomeno del c.d. “sciacallaggio”, che può verificarsi allorquando, essendo il numero delle imprese di onoranze funebri eccessivo rispetto alle necessità , in occasione di eventi luttuosi tali imprese effettuino anomale insistenze presso i familiari per ottenere lÂ’affidamento del servizio (in ordine al quale la domanda è anelastica e sussiste solitamente lÂ’urgenza di provvedere).
Peraltro, fenomeno siffatto, se può verificarsi con riferimento al servizio delle onoranze funebri, non altrettanto può ritenersi avvenire per la vendita di articoli mortuari e funerari (trattandosi di articoli che, in generale, non vengono venduti soltanto in occasione dei decessi, e non sussistendo altrettanta urgenza nel provvedere).
Consegue che il rigetto della domanda del ricorrente per le motivazioni sopra riportate, non presentandosi coerente con il piano commerciale (come dedotto e non contestato ex adverso), si presenta illegittimo.
2.5) Il provvedimento impugnato con il primo ricorso va pertanto annullato.
Ciò essendo satisfattivo per il ricorrente, non necessita trattare delle rimanenti censure, delle quali viene pertanto dichiarato l’assorbimento.
Trattandosi di annullamento per erroneità della motivazione, restano salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione dovrà adottare in esecuzione della presente sentenza.
3) In ordine al secondo ricorso (n. 1531/96), proposto da D. S. F., concernente il rilascio di autorizzazione commerciale (n. 219 del 23.7.1996) a T.U. e la nota sindacale n. 2487 del 2.5.1995 di diniego di analoga autorizzazione a lui ricorrente, va innanzi tutto respinta la eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato nella considerazione che il ricorrente non ha a suo tempo impugnato la predetta nota di diniego n. 2487.
Non risulta quando tale nota sia stata portata a conoscenza del ricorrente, né il controinteressato, sollevando l’eccezione, ha offerto elementi utili a dimostrare la data di conoscenza siffatta.
È del resto principio in base al quale chi eccepisce deve dimostrare i fatti a fondamento della eccezione.
Va poi respinta la ulteriore eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, sollevata anch’essa dal controinteressato nella considerazione che il ricorrente è socio di tre società che effettuano la vendita di articoli religiosi e funerari, fra cui la I. s.r.l. di Priverno; dal che, avrebbe desunto conflitto di interesse fra il ricorrente e le tre predette società .
Va in proposito osservato che il conflitto come dedotto concerne (ed è rilevante fra) il ricorrente e le società suddette; non interessa invece il Comune di Priverno di fronte al quale si presentano due soggetti distinti (la soc. I. il ricorrente).
Con la conseguenza che non può negarsi la legittimazione del ricorrente ad avanzare richiesta per ottenere, in proprio favore, la autorizzazione in questione.
3.1) Nel merito, è infondato il primo motivo, con cui è dedotta nullità degli atti per incertezza del soggetto destinatario della rilasciata autorizzazione, dato che, nella deliberazione GM n. 255 del 6.6.1996 (relativa all’accoglimento della istanza), tale soggetto è indicato come T. nell’oggetto, come T. nel seguito.
La incertezza non sussiste, dato che la autorizzazione è stata rilasciata in favore di T.U., in coerenza con quanto statuito nel dispositivo della deliberazione n. 255 cit., che ha preso in esame (cfr. il primo comma del preambolo) lÂ’istanza di “T.U.”.
Va quindi ritenuto che la dizione T. di cui allÂ’oggetto della medesima deliberazione sia il frutto di un mero errore, non rilevante in quanto da esso non desumibile senzÂ’altro, anche in mancanza di documentata deduzione sul punto, la esistenza di soggetto diverso che abbia avanzato analoga istanza.
3.2) È infondato altresì il secondo motivo, con cui è dedotta violazione dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 per illegittimità , dei pareri resi dal responsabile del servizio e dal segretario generale e per mancanza del parere del responsabile di ragioneria.
La deduzione, in mancanza di espresso richiamo, va ritenuto riferirsi alla deliberazione n. 255 cit., come è a desumersi dal contenuto della stessa deduzione, laddove, a proposito della tesi della illegittimità dei primi due pareri, si afferma “”in considerazione di quanto in delibera impropriamente ed inesattamente motivato in ordine alla necessità di procedere al contestato rilascio””.
Ciò precisato va osservato che, quanto ai pareri del responsabile del servizio e del segretario generale, dei quali è dedotta la illegittimità perché privi di adeguato supporto circa la motivazione, la relativa deduzione si risolve in analoga censura (quarta motivo) avverso la deliberazione; e in tale occasione verrà esaminata.
È infatti principio che le eventuali illegittimità consumate nel corso del procedimento di formazione di un atto amministrativo si riverberano sul provvedimento finale, il quale ultimo ne sopporta tutte le conseguenze.
Quanto poi al parere del responsabile di ragioneria, si osserva che lo stesso ha espresso il suo avviso in proposito, precisando che (cfr. lÂ’allegato alla deliberazione in questione) “”Non si esprime parere in esito alla regolarità contabile né attestazione di copertura finanziaria sulla presente proposta in quanto la stessa non contempla spesa né onere alcuno a carico del bilancio comunale””.
Il che fa concludere per la intervenuta osservanza della norma (art. 53 cit.), questa richiedendo che su ogni proposta di deliberazione debba essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità contabile, del responsabile di ragioneria, e che tale parere debba essere inserito nella deliberazione.
Orbene, incontroverso essendo che la deliberazione in argomento non attiene a problemi contabili, correttamente il responsabile di ragioneria ha precisato di non esprimere parere; quest’ultimo, invero, come dalla norma inequivocamente emerge, va richiesto, e reso, con riguardo alla regolarità contabile; con la conseguenza che, logicamente, ove un aspetto di regolarità contabile non venga in evidenza, un eventuale parere non avrebbe l’oggetto su cui esprimersi.
Va perciò concluso che, in caso di incontroversa inesistenza, anche per asserzione dello stesso funzionario responsabile del servizio, di aspetti contabili di una deliberazione, non sia necessario che lo stesso funzionario esprima un suo parere.
3.3) Con il terzo motivo è dedotta violazione dell’art. 16 (rectius: 24) della legge sul commercio 11 giugno 1971 n. 426 per omessa acquisizione del parere della commissione per il commercio.
Commissioni siffatte sono state soppresse dal DPR 9 maggio 1994 n. 608, come modificato dal DPR 27 luglio 1995 n. 398 (cfr. art. 2, che, ai sensi dellÂ’art. 1, comma 28,a lett. [a], della legga 24.12.1993 n. 537, ha statuito la soppressione degli organi collegiali elencati nella annessa tabella A, il cui punto 18 (sub Ministero dellÂ’Industria, del Commercio e dellÂ’Artigianato) prevede la “Commissione per i piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 11 giugno 1971, n.426).
Consegue la legittimità , sub specie illati, della rilasciata autorizzazione amministrativa.
Irrilevante si presenta, pertanto, sia l’esame della censura di illegittimità (contenuta nello stesso motivo) sollevata dal ricorrente con riferimento al precedente DPR 18.4.1994 n. 384 che aveva escluso il parere delle commissioni per il commercio ai fini del rilascio di taluni provvedimenti, sia la censura di illegittimità (anch’essa contenuta nel medesimo motivo) della deliberazione della giunta municipale n. 255 cit., sollevata nella considerazione che tale organo non potrebbe sostituirsi alla commissione per il commercio attese le specifiche competenze dei componenti di quest’ultima.
3.4) Can il; quarto motivo è dedotto eccesso di potere per illogicità , avendo il Comune di Priverno negato al ricorrente il rilascio della autorizzazione e avendo poi assentito analoga,autorizzazione, al controinteressato.
Il diniego del rilascio della autorizzazione al ricorrente è stato motivato (cfr. la deliberazione n. 222 GM del 31 marzo 1995 richiamata nella impugnata nota n. 2487 del 2.5.1995) osservandosi che la domanda del ricorrente, tenuto conto della sussistenza delle previste condizioni soggettive ed oggettive, sarebbe suscettibile di accoglimento, ma ne consigliano.il rigetto ragioni di opportunità , tese ad evitare il sorgere del fenomeno del c.d. sciacallaggio, dato che in Priverno sussistono tre autorizzazioni similari, utilizzate da un unico soggetto (il che determina una situazione monopolistica di fatto) e che è stato già espresso parere favorevole nei confronti di istanza analoga (il che sarebbe sufficiente a vivacizzare il mercato).
Il rilascio della autorizzazione al controinteressato T. è stato motivato (cfr. deliberazione n. 255 GM del 6 giugno 1996) ritenendosi la opportunità di perseguire lÂ’equilibrio dellÂ’apparato distributivo in quanto sussiste una situazione monopolistica di fatto (a cagione della esistenza delle predette tre autorizzazioni come utilizzate) nonostante lÂ’avvenuto rilascio di altra autorizzazione (n. 2561 del 9.6.1995 a B. G.), non avendo questÂ’ultimo soggetto una apprezzabile attività di articoli funerari e mortuari, ma sostanzialmente, limitando la vendita a fiori e piante, data che, da accertamento condotto dai vigili urbani il 22.31996 era risultato che la B. “non vendeva marmi da cimitero” e aveva acquistato soltanto 3 feretri (il 12.3.1996) senza peraltro ancora venderli (cfr. relazione dei predetti vigili in data 28.3.1996, depositata dal resistente Comune).
Fermo quanto osservato in occasione della trattazione del primo ricorso circa la possibilità di procedere, ai fini del rilascio di autorizzazioni commerciali, a valutazione diverse da quelle previste dal piano per il commercio, va ritenuto che la, dedotta illogicità non sussiste.
Le due deliberazioni che vengono in evidenza sono state adottate in tempi diversi (a distanza, lÂ’una dallÂ’altra, di circa 14 mesi); inoltre, come emerge da quanto osservato, sono state assunte in base a presupposti diversi.
Non, può pertanto predicarsi delle stesse la illogicità per comparazione; per giungere a tanto occorrerebbe dimostrare la uguaglianza dei presupposti considerati ovvero la erroneità di essi; ma dimostrazione siffatta non sussiste.
La censura va perciò respinta.
Il che comporta la reiezione altresì della censura, di cui supra è stata rinviata la trattazione di illegittimità dei pareri del responsabile del servizio e del segretario generale per (dedotta) impropria ed inesatta motivazione della deliberazione a cui i pareri medesimi accedono.
3.5) Con il quinto motivo è dedotta illegittimità nella considerazione che il Comune avrebbe erroneamente ritenuto, ai fini del rilascio di autorizzazione del genere di quello in questione, la sussistenza di una situazione giuridica di “generale liberalizzazione nel rilascio dei titoli commerciali, tanto da affermare che la domanda avrebbe per ciò solo potuto trovare accoglimento”.
Non è di evidenza la ammissibilità di deduzione siffatta, dato che la sua fondatezza, dal che andrebbe. desunta la impossibilità del rilascio della autorizzazione impugnata, comporterebbe analoga impossibilità nei confronti del ricorrente.
Comunque, la deduzione si rivela infondata, non avendo il Comune di Priverno affermato la accoglibilità della domanda del controinteressato per il fatto della liberalizzazione nel rilascio dei titoli commerciali, bensì avendone affermato la accoglibilità con riferimento ai requisiti di legge e tenuto conto dell’art. 6 delle direttive sulla rete distributiva adottate con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 1991 (cfr. il preambolo, commi 4 e 5, della deliberazione n. 255 cit.).
3.6} Con il sesto, ed ultimo, motivo, è dedotto eccesso di potere per disparità di trattamento anche tenuto conto dell’art .41, 4’ comma, del DM 4.8.1988 n. 375 (norme di esecuzione della legge sul commercio n. 426 del 1971 cit.) che impone l’esame delle domande di autorizzazione secondo l’ordine cronologico di presentazione, salve talune ipotesi.
Poiché la domanda del ricorrente, risalente al 15.2.1995, è stata esaminata nel 1995 (deliberazione n. 222 GM del 31.3.1995 e nota (di diniego) sindacale n. 2487 del 2.5.1995), mentre la domanda del controinteressato, risalente al 28.2.1996, è stata esaminata nel 1996 (deliberazione n. 255 del 6.6.1996 e assentimento del 23.71996), risulta osservato il citato art. 41 nella parte relativa alla prescrizione dell’esame delle domande in base all’ordine cronologico di presentazione; né tale ordine risulta sconvolto per il fatto che medio tempore era stata rilasciata altra autorizzazione (n. 256: del 9.6.1995): alla sopra citata B. G..
Il controinteressato, inoltre, ha depositato copia di precedenti proprie domande, la prima delle quali risale al 7 luglio 1995, successiva cioè finanche al diniego espresso dal Comune nei confronti del ricorrente.
Il secondo ricorso va pertanto respinto.
4) Il terzo ricorso (n. 84 del 1997), proposto da B. G. avverso la stessa autorizzazione (n. 219 del 23.7.1996) impugnata con il secondo ricorso, è invece fondato; nella parte (contenuta nel quinto motivo) in cui è dedotto che, nonostante il diniego espresso nei confronti del ricorrente con la nota n. 14445 dell’11 novembre 1994 (impugnata con il primo ricorso), è stata,poi rilasciata autorizzazione analoga (a quella inutilmente richiesta) al controinteressato T.U..
E invero, a seguito della declaratoria di illegittimità ut supra, della predetta nota, sorge nel Sindaco di Priverno l’obbligo di nuovamente pronunciarsi sulla istanza del ricorrente; cosicché si rivela illegittima la pronuncia (con esito favorevole) sulla domanda di T.U., dato che tale pronuncia ha a suo (quanto meno implicito) presuppostola assenza di altra domanda del genere, mentre, a cagione della predetta declaratoria di illegittimità , sussiste altresì la istanza del ricorrente.
La impugnata autorizzazione n. 219 va pertanto annullata.
Essendo ciò satisfattivo per il ricorrente, non necessita trattare delle rimanenti censure contenute nel ricorso; di esse va quindi dichiarato l’assorbimento.
Ma, trattandosi di annullamento per violazione del modus procedendi, restano salvi gli ulteriori provvedimenti che il Sindaco dovrà adottare.
5) Tenuto conto della reiezione del secondo ricorso, il quarto ricorso (n. 239/97), ugualmente proposto, come il secondo, da D. S. F. avverso analoga autorizzazione (n. 242 del 19.2.1997 rilasciata a C. G.), si presenta inammissibile.
È principio che, per proporre ricorso, necessita trovarsi in una posizione legittimante, in una posizione, cioè, che abiliti il suo titolare a dolersi della adozione di un provvedimento amministrativo idoneo ad incidere sulla sua sfera giuridica.
Il rilascio di una autorizzazione amministrativa al commercio può incidere, per quanto qui viene in evidenza, sulla posizione di altri soggetti che esercitino la stessa attività e che abbiano un interesse, garantito dall’ordinamento, a non subire una certa concorrenza, oppure sulla posizione di altri soggetti che abbiano chiesto la stessa autorizzazione e siano stati pretermessi.
Il ricorrente, che aveva chiesto analoga autorizzazione con esito negativo (giusta diniego del Comune di cui alla nota, impugnata con il secondo ricorso, n. 2487 del 2.5.1995), non ha più; allo stato, una posizione legittimante per dolersi della autorizzazione rilasciata a C. G..
Egli, infatti, a seguito della sopra riconosciuta infondatezza del secondo ricorso, si trova ormai nella situazione del quisque de populo, in quanto, con la cennata nota n. 2487, la sua posizione di aspirante all’ottenimento di una autorizzazione è stata definita con esito negativo.
Lo stesso ricorrente, del resto, dopo la predetta nota negativa (da ritenere da lui comunque conosciuta, nella ipotesi (a lui) più favorevole, il 4 novembre 1996, data della delega al legale posta a margine del (secondo) ricorso n. 1531/96), non risulta avere presentato ulteriore domanda di autorizzazione; cosicché il Comune di Priverno, allorquando – il 19.2.1997, a distanza di oltre un anno e mezzo del diniego espresso nei confronti del ricorrente; oltrechè per le ragioni analiticamente esposte nella connessa deliberazione n. 68 GM del 18.2.1997, consistenti, fra lÂ’altro, nella intervenuta riduzione (a tre) delle autorizzazioni in essere; ciò senza considerare la sospensiva di questo Tribunale in ordine alla autorizzazione rilasciata a T.U. – ha rilasciato la impugnata autorizzazione a C. G., non si è trovato a sé davanti una posizione giuridicamente rilevante del ricorrente.
Consegue la inammissibilità del ricorso per assenza di interesse legittimo nello stesso ricorrente.
6) Il quinto ricorso (n. 610/97), proposto da B. G. avverso la predetta autorizzazione n. 242 del 19.2.1997, è fondato per la stessa ragione (cfr. par. 4) per la quale è stato riconosciuto fondato il terzo (proposto dallo stesso ricorrente); nella parte (primo motivo) in cui è dedotto che, nonostante il diniego espresso nei confronti del ricorrente con, la nota n. 14445 dell’11 novembre 1994 (impugnata con il primo ricorso), è stata poi rilasciata autorizzazione analoga al controinteressato C. G..
Non vale, a contrasto,,rilevare che nellÂ’impugnato atto di autorizzazione, depositato dallo stesso ricorrente, è riportata, a margine, la seguente annotazione: Delib. G.M. n. 68/1997; e che in tale deliberazione, depositata in allegato al quarto ricorso, è precisato (cfr. pag. 4, secondo comma) che “”si è infine preso atto del mancato rilascio al sig. B. G. – lo:stesso cui precedentemente si era negata – di altra autorizzazione commerciale dello stesso genere a seguito dello scadere dei termini assegnatigli per lÂ’integrazione ai sensi di legge dellÂ’inoltrata richiesta in data 30 maggio 1996 con la prescritta documentazione (…..decorsi i quali inutiliter, cioè senza provvedere compiutamente in merito, sarà ritenuta non più interessata allÂ’ottenimento della richiesta autorizzazione e lÂ’istanza stessa decaduta a tutti gli effetti di legge)””.
Quanto precisato dalla Giunta Comunale di Priverno nella predetta deliberazione con riferimento infatti, a una diversa domanda avanzata da questÂ’ultimo (il 30.5.1996); il Sindaco, invece, deve (nuovamente) pronunciarsi sulla domanda (del 5.8.1994) rigettata con la citata nota n. 14445.
Anche la impugnata autorizzazione n. 242 va pertanto annullata.
Anche in tal caso, essendo ciò satisfattivo per il ricorrente, non necessita trattare delle rimanenti censure contenute nel ricorso; di esse va quindi dichiarato l’assorbimento.
Inoltre, e parimenti, trattandosi di annullamento per violazione del modus procedendi, restano salvi gli ulteriori provvedimenti che il Sindaco dovrà adottare.
7) Conclusivamente, vengono accolti il primo, il terzo e il quinto ricorso; il secondo viene respinto; il quarto viene dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese si ravvisa la sussistenza di motivi per disporne fra le parti la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Sezione Staccata di Latina, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, proposti da B. G. (il primo, il terzo, il quinto: n. 155/95, n. 84/97, n. 610/97) e da D. S. F. (il secondo e il quarto; n. 1531/96, n. 239/97) contro (tutti i ricorsi) il COMUNE DI PRIVERNO e nei confronti (secondo e terzo ricorso) di T.U. e (quarto e quinto ricorso) di C. G., con intervento ad opponendum (primo ricorso) di I. s.r.l.:
– riunisce gli stessi ricorsi;
– dichiara inammissibile la costituzione in giudizio del Comune di Priverno con riferimento al primo ricorso (n. 155/95);
– accoglie tale primo ricorso (n. 155/95} e, per lÂ’effetto, annulla lÂ’impugnata nota comunale n. 14445 dellÂ’11 novembre 1994; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dellÂ’Amministrazione;
– respinge il secondo (n. 1531/96);
-accoglie il terzo (n. 84/97) e, per lÂ’effetto, annulla lÂ’impugnata autorizzazione commerciale n. 219 del 23 luglio 1996; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dellÂ’Amministrazione;
– dichiara inammissibile il quarto (n. 239/97);
– accoglie il quinto (n. 610/97) e, per lÂ’effetto, annulla lÂ’impugnata autorizzazione commerciale n. 242 del 19.2.1997; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dellÂ’Amministrazione;
– compensa fra le parti le spese del giudizio;
– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Latina, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 1997.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 GEN 1998.