Massima
Testo
Norme correlate:
Art 1 Regio Decreto n. 2578/1925
Testo completo:
TAR Friuli Venezia Giulia, 23 aprile 2001 n. 170
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli – Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati:
Vincenzo Sammarco – Presidente
Enzo Di Sciascio – Consigliere
Vincenzo Farina – Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 569/00 proposto dalla società PRIMARIA IMPRESA ZIMOLO S.r.l., in persona del suo amministratore, rappresentata e difesa dagli avv. Gianni Maria Saracco e Rita Breveglieri, con domicilio eletto presso lo studio della seconda, in Trieste, via XX Settembre n. 1;
contro
il Comune di Trieste, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Caia e Oreste Danese, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Trieste, Avvocatura comunale, via Genova n. 2;
e nei confronti
della società AC.E.GA.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Concetta Leuzzi e Costantino Tessarolo, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Trieste, via Maestri del Lavoro n. 80, controinteressata;
per l’annullamento:
1) della deliberazione del Consiglio comunale di Trieste n. 30 in data 8.5.2000, avente ad oggetto: Servizi funerari-affidamento all’AC.E.GA.S. s.p.a. per la durata di 30 anni;
2) in parte qua, della deliberazione n. 110 in data 23.12.1996, con la quale il Consiglio comunale di Trieste ha revocato l’affidamento dei servizi pubblici locali alla azienda municipalizzata ACEGA(Azienda Comunale Elettricità Gas Acqua), ed ha costituito la società AC.E.GA.S. s.p.a., cui affidare i servizi di acquedotto, elettricità e gas, nonché gli altri servizi rientranti nell’oggetto sociale(tra cui i servizi pubblici cimiteriali);
3) dell’art. 3 dello Statuto dell’AC.E.GA.S. s.p.a., ove è prevista “la gestione dei servizi funebri e cimiteriali”;
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 23.3.2001 la relazione del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorso mira all’annullamento:1) della deliberazione del Consiglio comunale di Trieste n. 30 in data 8.5.2000, avente ad oggetto: Servizi funerari-affidamento all’AC.E.GA.S. s.p.a.per la durata di 30 anni; 2) in parte qua, della deliberazione n. 110 in data 23.12.1996, con la quale il Consiglio comunale di Trieste ha revocato l’affidamento dei servizi pubblici locali alla azienda municipalizzata ACEGA(Azienda Comunale Elettricità Gas Acqua), ed ha costituito la società A.C.E.GA.S. s.p.a., cui affidare i servizi di acquedotto, elettricità e gas, nonché gli altri servizi rientranti nell’oggetto sociale(tra cui i servizi pubblici cimiteriali);
3) dell’art. 3 dello Statuto dell’AC.E.GA.S. s.p.a., ove è prevista “la gestione dei servizi funebri e cimiteriali”.
A sostegno del gravame la società istante ha dedotto il seguente mezzo, così variamente articolato:
Violazione di legge con riferimento all’art. 22, 1° comma, della legge n. 142/90; violazione di legge con riferimento all’art. 22, 2° comma, della legge n. 142/90; violazione di legge con riferimento all’art. 41 della Costituzione; violazione di legge con riferimento all’art. 90, nn. 1 e 2 del Trattato CE; violazione di legge con riferimento all’art. 8 della legge n. 287/90.
La ricorrente, sotto i profili rubricati, ha denunciato la illegittimità dell’affidamento alla società ACEGAS dei servizi funebri cimiteriali, i quali – sottolinea la medesima – non possono essere ricondotti alla nozione di servizi pubblici locali.
Si sono costituiti in giudizio l’intimato Comune e la società controinteressata, deducendo, sotto vari profili, la inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
DIRITTO
1. Il ricorso mira all’annullamento:1) della deliberazione del Consiglio comunale di Trieste n. 30 in data 8.5.2000, avente ad oggetto: Servizi funerari-affidamento all’AC.E.GA.S. s.p.a. per la durata di 30 anni; 2) in parte qua, della deliberazione n. 110 in data 23.12.1996, con la quale il Consiglio comunale di Trieste ha revocato l’affidamento dei servizi pubblici locali alla azienda municipalizzata ACEGA (Azienda Comunale Elettricità Gas Acqua), ed ha costituito la società A.C.E.GA.S. s.p.a., cui affidare i servizi di acquedotto, elettricità e gas, nonché gli altri servizi rientranti nell’oggetto sociale(tra cui i servizi pubblici cimiteriali);
3) dell’art. 3 dello Statuto dell’AC.E.GA.S. s.p.a., ove è prevista “la gestione dei servizi funebri e cimiteriali”.
2. Il ricorso si appalesa inammissibile per mancanza di interesse in capo alla impresa ricorrente, giusta le eccezioni sollevate dai resistenti.
Va ricordato, in linea generale, il fondamentale principio per cui l’interesse a ricorrere non può prescindere da una puntuale verifica della lesione, concreta e immediata, che dalla determinazione assunta dall’Amministrazione deriva alla sfera giuridica del ricorrente: dunque, non può prescindere dall’individuazione del vantaggio concreto e immediato che egli conseguirebbe dall’accoglimento del ricorso; pertanto, è inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro un atto che non lede attualmente un interesse del ricorrente (Cfr., ex pluribus, Cons. Stato, IV Sez., 2 novembre 1993 n. 966; T.A.R. Basilicata, 31 marzo 1999, n. 83).
Nel caso di specie, la verifica di cui si è testé detto postula l’esame della situazione precedente agli atti impugnati, come risulta dalla documentazione versata al processo.
Il Comune di Trieste-osserva il Collegio-gestiva in economia le c.d. onoranze funebri (es. :cofani, fiori, addobbi), ed in regime di privativa il trasporto funebre.
Il regime di privativa, occorre precisare, traeva il proprio fondamento giuridico dall’art. 1, comma 1, punto 8. del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.
Quest’ultimo decreto è così intitolato: “Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province”.
L’art. 1, comma 1, punto 8. del decreto in parola ha previsto, per quello che interessa, che: 1 (art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047). I comuni possono assumere nei modi stabiliti dal presente testo unico, l’impianto e l’esercizio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti: …… 8. trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali; ..….”.
Non sembra superfluo ricordare, in questo contesto, che l’ art. 91 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, stabiliva, tra l’altro, l’obbligatorietà delle spese per i servizi relativi ai trasporti funebri (lett. C, n. 11).
Ciò posto, va detto che, come risulta dallo studio effettuato (su incarico del Comune) dalla Scuola di direzione aziendale dell’Università Luigi Bocconi (approvato con la impugnata deliberazione 8.5.2000, n. 30), il servizio di onoranze funebri era svolto “in concorrenza con due ditte private” (pagg. 11 e 24).
Ora, con il “Contratto di servizio per la gestione dei servizi funerari nel Comune di Trieste”, il cui schema è stato approvato con la gravata deliberazione n. 30/2000, è stato affidato alla controinteressata società A.C.E.GA.S. s.p.a., tra l’altro, “la gestione dei servizi di onoranze e trasporto funebre, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento dei Servizi Funebri Comunali pro tempore vigente”.
Giova precisare che il secondo servizio(trasporto funebre) è stato affidato in esclusiva (art. 7 del contratto in argomento) alla società controinteressata:ma ciò, de plano, non significa che si sia creata, come opina la deducente, una forma di monopolio in capo alla medesima, nel senso di una esclusione di qualsiasi altro soggetto da siffatta attività . Con questa formula il Comune si è semplicemente vincolato (fino a diversa determinazione) a non affidare il servizio de quo ad altri soggetti.
La impresa ricorrente, come risulta dal relativo statuto, svolge esclusivamente la attività di trasporto funebre e di onoranze funebri(con esclusione, quindi, dei c.d. servizi cimiteriali, cioè di tutte quelle attività dirette al seppellimento delle salme ed alla cremazione).
Quindi, per quanto riguarda i c.d. servizi cimiteriali, nessuna lesione è derivata alla ricorrente, non gestendo essa questi servizi, (e, correlativamente, nessun vantaggio le deriverebbe dall’annullamento, in parte qua, degli atti impugnati); circa le attività di onoranze funebri e di trasporto funebre, l’accoglimento del ricorso farebbe sì che ritornerebbe in vita il pregresso assetto (regime in economia e privativa), di cui si è cennato, certamente non più favorevole per gli interessi della deducente di quello nuovo.
In particolare, non prevedendo il nuovo assetto una situazione maggiormente pregiudizievole per la istante, non si vede come quest’ultima possa affermare (pag. 3 del ricorso) che si creerebbe un “sostanziale blocco di tutta la propria attività commerciale ……..”. Pertanto, dall’annullamento giurisdizionale degli atti impugnati nessun concreto vantaggio deriverebbe alla ricorrente.
3. In conclusione, alla luce delle suesposte osservazioni, il gravame va dichiarato inammissibile, con l’assorbimento delle altre eccezioni sollevate dai resistenti.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente al rimborso delle spese e competenze giudiziali nei confronti delle parti resistenti, che liquida in £. 5.000.000(cinque milioni) a favore di ciascun resistente, e, quindi, in complessive £. 10.000.000 (dieci milioni).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vincenzo Sammarco – Presidente
Vincenzo Farina – Estensore