TAR Emilia-Romagna, Parma, 18 aprile 2007, n. 282

Norme correlate:  

Massima

Testo

Norme correlate:
Decreto Presidente Repubblica n. 184/2006

Riferimenti: Cons. Stato, Sez. V, 02/10/2006, n. 5718

Testo completo:
TAR Emilia-Romagna, Parma, 18 aprile 2007, n. 282
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò, Presidente
Dott. Umberto Giovannini, Consigliere
Dott. Italo Caso, Consigliere Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul ricorso n. 43 del 2007 proposto da Badini Romano Onoranze Funebri, Bonelli S.a.s., Agenzia Funebre Mazzola Giorgio e Impresa Pilotti S.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., tutte difese e rappresentate dall’avv. Antonio Andreoli e dall’avv. Andrea Cevolo, e presso il primo elettivamente domiciliate in Parma, via XXII Luglio n. 3;
contro
l’Azienda U.S.L. di Parma, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Pagliari e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, borgo Antini n. 3;
e nei confronti
di Oltre S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall’avv. Marzia Mosconi e dall’avv. Giancarlo Cantelli, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Parma, stradello di piazzale Boito n. 1;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 114147/06 del 27 dicembre 2006, con cui il Direttore del Presidio ospedaliero Fidenza – San Secondo dell’Azienda U.S.L. di Parma ha disposto di non accogliere l’istanza di accesso agli atti presentata dalle imprese ricorrenti;
per l’accesso a:
a) moduli di raccolta informazioni di pertinenza del servizio mortuario presso il presidio ospedaliero di Fidenza relativi al periodo 01/01/2002 – 30/10/2006, esclusivamente nella parte relativa all’indicazione dell’impresa di pompe funebri incaricata; b) moduli di raccolta informazioni di pertinenza del servizio mortuario presso il presidio ospedaliero di Fidenza relativi al periodo 01/01/2002 – 30/10/2006, esclusivamente nella parte relativa all’indicazione dell’impresa di pompe funebri incaricata con specifico riferimento agli incarichi conferiti alla società Oltre S.r.l.; c) numero complessivo di trasporti autorizzati presso il presidio ospedaliero di Fidenza nel periodo 01/01/2002 – 30/11/2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda U.S.L. di Parma e di Oltre S.r.l.;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi alla Camera di Consiglio del 3 aprile 2007 l’avv. Cevolo e l’avv. Piva per le ricorrenti, l’avv. Sollini per l’Amministrazione resistente e l’avv. Cantelli per la controinteressata;
Considerato che con istanza in data 15 novembre 2006, al dichiarato fine di acquisire elementi di prova da far valere in un giudizio già pendente presso questo Tribunale, le imprese ricorrenti presentavano formale richiesta di accesso ad atti in possesso dell’Azienda U.S.L. di Parma;
che, in particolare, esse richiedevano l’esibizione di: a) moduli di raccolta informazioni di pertinenza del servizio mortuario presso il presidio ospedaliero di Fidenza relativi al periodo 01/01/2002 – 30/10/2006, esclusivamente nella parte relativa all’indicazione dell’impresa di pompe funebri incaricata; b) moduli di raccolta informazioni di pertinenza del servizio mortuario presso il presidio ospedaliero di Fidenza relativi al periodo 01/01/2002 – 30/10/2006, esclusivamente nella parte relativa all’indicazione dell’impresa di pompe funebri incaricata con specifico riferimento agli incarichi conferiti alla società Oltre S.r.l.; c) numero complessivo di trasporti autorizzati presso il presidio ospedaliero di Fidenza nel periodo 01/01/2002 – 30/10/2006;
che, tuttavia, con provvedimento prot. n. 114147/06 del 27 dicembre 2006 il Direttore del Presidio ospedaliero Fidenza – San Secondo disponeva di non accogliere l’istanza;
che avverso tale diniego hanno proposto ricorso le imprese interessate, esercitando l’actio ad exhibendum ex art. 25 della legge n. 241 del 1990; Ritenuto che, se è vero che l’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 (nel testo modificato dall’art. 16 della legge n. 15 del 2005) prescrive che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici …” e che il precedente art. 22, comma 1 (nel testo modificato dall’art. 15 della legge n. 15 del 2005) identifica i legittimati all’accesso in coloro che “… abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” [lett. b)], occorre desumerne la necessaria strumentalità del diritto di accesso rispetto alla tutela di una posizione soggettiva qualificata dall’ordinamento, onde il giudice deve sempre verificare la effettività e la concretezza del collegamento dell’accesso al documento con la dichiarata esigenza di difesa degli interessi del richiedente, tenendo altresì presente che la verifica è più rigorosa quando si tratta di documento che, per recare informazioni relative alla vita privata o alla riservatezza di terzi, è soggetto a specifici limiti di divulgazione al fine di non ledere gli interessi altrui, protetti dall’art. 24, comma 6, lett. d), della legge n. 241/90 (v. Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2006 n. 5718);
che, pertanto, non è sufficiente addurre la generica utilità ad acquisire determinati elementi di conoscenza da far valere in un giudizio già pendente o da instaurare, ma va specificata la diretta relazione tra le informazioni oggetto di ricerca e la tutela giudiziaria degli interessi individuali, in modo da evidenziare, sia pure sommariamente, il nesso che intercorre tra la posizione soggettiva del richiedente e la documentazione invocata;
che nella fattispecie, al contrario, a fronte dell’asserito indebito svolgimento dell’attività di servizio funebre da parte dell’impresa controinteressata in locali riconducibili ad una struttura sanitaria pubblica (questione sollevata nel giudizio pendente), non è stata in alcun modo chiarita quale astratta possibile rilevanza possa avere in sede giurisdizionale la conoscenza del volume d’affari realizzato in zona da quell’impresa e dalle altre imprese del settore, posto che la localizzazione di una certa attività è circostanza fattuale del tutto distinta dal livello di fatturato dell’impresa e che l’eventuale incremento di quest’ultimo – come è palese – non costituisce assolutamente indice significativo, neppure in modo indiretto, dell’eventuale violazione dell’art. 13, comma 5, della legge reg. n. 19 del 2004; che quello fatto valere con le domande sub a) e b), in conclusione, si presenta con evidenza, e senza alcuna necessità di puntuale indagine, quale interesse meramente speculativo, solo in apparenza funzionale alle esigenze difensive delle ricorrenti, e perciò inidoneo a prevalere sul diritto di riservatezza che protegge l’interesse commerciale delle imprese coinvolte nella richiesta di accesso (v. Cons. Stato, Sez. V, n. 5718/2006 cit.), tanto da doversi escludere una pur teorica utilità a venire in possesso di simili informazioni – il che indica come il Collegio non abbia anticipato una valutazione propria del giudice di merito ma unicamente vagliato la sussistenza delle condizioni fondamentali per la titolarità del diritto di accesso -, con il rischio in realtà di un impiego dei relativi dati per finalità di altro tipo, verosimilmente pregiudizievoli dei diritti altrui;
che, quanto poi alla domanda sub c), va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale per cui il diritto di accesso è finalizzato esclusivamente a consentire la conoscenza degli atti materialmente esistenti negli archivi dell’Amministrazione e non ne comporta l’obbligo di porre in essere un’attività di elaborazione dei dati in suo possesso, principio da ultimo codificato dall’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006 (v., tra le altre, TAR Sardegna 16 ottobre 2006 n. 654), sicché la tutela del diritto all’informazione e alla conoscenza degli atti detenuti dalla pubblica Amministrazione non può dilatarsi al punto di richiedere un vero e proprio facere, consistendo l’accesso in un pati, ossia nel lasciar prendere visione ed estrarre copia, o al più in un facere meramente strumentale, vale a dire in quel minimo di attività materiale che occorre per reperire i documenti indicati e metterli a disposizione dell’interessato;
che tanto rende infondata la pretesa dedotta – indipendentemente dalle eccezioni sollevate dalle controparti in via pregiudiziale -, giacché la semplicità dell’operazione invocata non ne modifica in ogni caso la natura di attività di indagine volta ad estrarre dalla documentazione in possesso i dati numerici oggetto della richiesta;
Considerato, quindi, che appaiono legittime le ragioni ostative opposte dall’Azienda U.S.L. di Parma alla domanda di accesso delle imprese ricorrenti;
che, di conseguenza, il ricorso va respinto;
che le spese di lite, tuttavia, possono essere compensate, sussistendone giusti motivi in relazione alla peculiarità della fattispecie esaminata
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2007.
Depositata in Segreteria il 18 aprile 2007