Norme correlate:
Massima
Testo
Riferimenti: cfr. Cons. St. sez. V, 10/01/2005, n. 27
Testo completo:
TAR Toscana, Sez. II, 18 maggio 2007, n. 761
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
II^ SEZIONE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 624/2007 proposto da BARDELLI VIVIANO nella sua qualità di socio accomandatario e legale rappresentante dell’omonima società, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Muzi e Gianluigi Cecchi Aglietti ed selettivamente domiciliato presso lo studio del secondo di tali difensori in Firenze, Via G.La Pira n. 21;
contro
– il COMUNE DI BUCINE, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Emilio Paolini ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale in Firenze, Via Ricasoli n. 40;
per l‘annullamento
dell’atto di cui alla nota n. 1912, in data 6 febbraio 2006, del responsabile dell’ufficio Tecnico Gare e Appalti, con cui il Comune di Bucine ha rifiutato di corrispondere ad esso ricorrente gli indennizzi risarcitori, così come da questi richiesto, in sede di tentativi di amichevole composizione estimativa e che gli sarebbero dovuti a seguito della scadenza dell’atto di concessione, come previsto nella relativa convenzione, per il servizio pubblico di illuminazione cimiteriale con lampede votive negli 11 cimiteri comunali;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 19 aprile 2007, relatore il Consigliere Vincenzo FIORENTINO , gli avv.ti Giorgio Muzi e Marco Manneschi in sostituzione dell’avv. Paolo Emilio Paolini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato l’11 aprile 2006 e depositato il 21 dello stesso mese, Bandelli Viviano nella sua qualità di socio accomandatario e legale rappresentante dell’omonima società, ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la condanna del Comune di Bucine al pagamento in favore di esso ricorrente di somme di danaro da questi ritenute spettategli a seguito della scadenza intervenuta il 31 dicembre 2005, del rapporto concessorio instauratosi il 21 febbraio 1967, avente ad oggetto l’affidamento dell’esercizio e della manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione per le cappelle mortuarie e le lampade votive dei cimiteri comunali.
A sostegno della pretesa azionata parte ricorrente ha invocato le disposizioni relative agli obblighi previsti dalla convenzione accessoria a tale concessione e che sarebbero state dal comune disattese.
Il Comune, costituitasi in giudizio con atto depositato il 15 maggio 2006, ha, con memoria depositata il 3 novembre successivo, eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione di questo giudice, mentre, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso.
La causa è stata trattenuta per la decisione sulle memorie delle parti alla pubblica udienza del 19 aprile 2007.
DIRITTO
Va pregiudizialmente esaminata, in quanto attinente all’ “an” del processo, l’eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dalla difesa comunale sul rilievo che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204, del 6 luglio 2004 sarebbe venuta meno la giurisdizione amministrativa esclusiva sulle vertenze in materia di corrispettivi per lo svolgimento di servizi pubblici.
L’eccezione è fondata.
La suindicata sentenza della Corte Costituzionale, infatti, con la declaratoria di incostituzionalità in parte qua, degli artt. 33, commi 1 e 2, e 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, come sostituiti dall’art. 7, lettera a) e b) della L. 21 luglio 2000 n. 205, ha rideterminato i confini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Per quanto di rilevanza nel presente giudizio la Corte ha statuito che “la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo”, così assumendo quale criterio di verifica della giurisdizione esclusiva in questa materia, il fatto che nella controversia la pubblica amministrazione abbia veste di autorità ovvero, in altre parole, che il giudizio verta sull’esercizio da parte dell’amministrazione del potere di cui è attributaria e, dunque, sullo svolgimento della pubblica funzione.
Il precedente assetto del riparto giurisdizionale in tema di “indennità, canoni ed altri corrispettivi” relativi a servizi pubblici ne è risultato in conseguenza mutato, di modo che attualmente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia non comprende più le controversie, riguardanti diritti di credito, nelle quali la pubblica amministrazione non sia coinvolta come autorità (cfr. Cons. St. sez. V, 10 gennaio 2005 n. 27).
Il precedente giudizio scaturisce dalla pretesa della parte ricorrente ad ottenere il corrispettivo per servizi svolti e prestazioni eseguite, per cui il reale oggetto non è l’esercizio di un potere da parte dell’Amministrazione, ma soltanto il rapporto di credito e debito intercorrenti tra le parti e le relative e reciproche posizioni di diritto soggettivo e di obbligo.
La controversia, pertanto, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione;
Spese ed onorari di causa compensati;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 19 aprile 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe PETRUZZELLI – Presidente
Vincenzo FIORENTINO – Consigliere, rel.est.
Lydia Ada Orsola SPIEZIA – Consigliere
Depositata in segreteria il 18 maggio 2007