Tag:Â Concessione di sepoltura, Sentenze, sepolcroÂ
Norme correlate:
Massima
Testo
Norme correlate:
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Riferimenti:
TAR Lazio, Roma, Sez. II, 17 gennaio 2012, n. 488
Le concessioni cimiteriali anteriori alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 ed eccedenti i 99 anni di durata sono soggette ad un regime di particolare protezione stabilito dal secondo comma dell art.92 del D.P.R. 285/1990, che ne prevede la revocabilità esclusivamente quando siano trascorsi 50 anni dall ultima tumulazione e si determini una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e sempre che non sia possibile provvedere tempestivamente all ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero: «che la doglianza merita accoglimento posto che dalla documentazione in possesso dello stesso Comune, comunque allegata e/o indicata puntualmente in ricorso (nella specie: Foglio 4131, Titolo XVIII, Fascicolo 5, lett. F del Registro di Contabilità del Comune di Tarquinia, datato 12.12.1885; Nota di attestazione nel Registro del Cimitero Comunale di Corneto Tarquinia del 2.7.1892; estratto del Registro delle tumulazioni del Cimitero Comunale di Tarquinia al numero d ordine 2673 del 14.3.1891; Relazione del 2.12.1895 dell Ing. C.G., tecnico incaricato dal Comune con nota prot. 5160 dell 11.10.1895), risulta con sufficiente chiarezza che sussisteva, già fin dal diciannovesimo secolo, una concessione in forza della quale è stata utilizzata l area e costruita la Cappella funeraria per cui è controversia; dal che deriva che la concessione in questione – certamente esistente anche se materialmente non rinvenuta – è da ascrivere fra quelle anteriori alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 1975 ed eccedenti i 99 anni e dunque soggette al regime di particolare protezione (altrimenti definibile come regime di miglior favore o regime di protezione rinforzata o di intangibilità relativa ) stabilito dal secondo comma dell art.92 del D.P.R. n. 285 del 1990, che ne prevede la revocabilità esclusivamente nel caso di concorso di una serie di condizioni (nella specie: quando siano trascorsi 50 anni dall ultima tumulazione e si determini una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune , sempreché non sia possibile provvedere tempestivamente all ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero ) che nella fattispecie non si sono (e non risulta formalmente, in esito ad un qualche procedimento a ciò finalizzato, che si siano) verificate; e che pertanto le determinazioni provvedimentali del Comune in ordine al regime applicabile alla concessione del ricorrente sono certamente erronee in quanto illegittimamente volte ad equipararla ad una concessione temporanea infranovantanovennale (che – secondo la erronea prospettazione dell Amministrazione sarebbe comunque da rinnovare (rectius: sarebbe soggetta a necessaria rinnovazione) mediante stipula, con effetto novativo pregiudizievole per l interessato, di un nuovo atto ad efficacia temporale limitata);»