Massima
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Massima:
TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 9 luglio 2012, n. 3288
I timori circa il mantenimento dell ordine pubblico, nonché il fine di evitare disagi per la cittadinanza (spinta dal criterio cronologico ad arrivare dinanzi agli uffici comunali con molto anticipo rispetto al momento fissato per la presentazione delle domande) costituiscono valide ragioni per sostituire il criterio cronologico di assegnazione delle concessioni cimiteriali con il criterio di assegnazione per sorteggio: «Con il secondo ed il terzo dei motivi di ricorso (che per la connessione tra essi sussistente possono essere esaminati congiuntamente), il C. lamenta poi che sarebbero stati violati i principi di economicità, efficacia e pubblicità dell azione amministrativa, perché, senza idonea motivazione, sarebbe stato operato un radicale mutamento delle modalità di scelta dei beneficiari delle concessioni cimiteriali; e, peraltro, tanto sarebbe avvenuto una volta ormai concluso una sorta di accordo con esso ricorrente, conseguente all avvenuta presentazione della domanda concessoria da parte sua. In ogni caso, secondo la prospettazione di parte ricorrente, il dirigente del IV Settore non avrebbe più potuto tornare su una questione ormai definita, una volta consumato il potere di cui era stato investito in forza della delibera n. 138/2006 della Giunta Comunale di Benevento.Anche tali censure non colgono nel segno e vanno perciò disattese. Invero, precisato che costituisce ius receptum che l esercizio del potere da parte di un organo amministrativo (e quindi anche l esercizio del potere dei dirigenti riguardo alla gestione delle attività amministrative rimesse alla loro competenza, ivi comprese quelle di tipo ordinario ed attuativo) comprende in sé anche la possibilità, sussistendone la necessità, di operare modifiche di determinazioni in precedenza prese, va evidenziato che, nel caso di specie, la determinazione di intervenire sulle modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali (passando da un criterio cronologico, legato all ordine temporale di presentazione delle relative istanze, al sorteggio) è stata adottata il 7.12.2006, ovvero prima della data di inizio della presentazione delle domande concessorie (fissata all 11.12.2012), e che il relativo avviso, seppure pubblicato all Albo Pretorio solo a partire dall 11.12.2006 (e quindi portato a conoscenza degli interessati con le medesime forme già utilizzate per il precedente avviso), aveva comunque avuto anteriormente diffusione, quanto al suo contenuto, a mezzo di organi di informazione (è stato, infatti, provato, senza contestazioni di sorta, che la notizia della modifica era stata riportata sul sito del quotidiano Il Sannio dall 8.12.2006, nonché diffusa dall ASCOBEN, agenzia di stampa del Comune di Benevento, già dal 7.12.2006).Da tanto deriva che, oltre a doversi escludere che si fosse formato di un immodificabile accordo , avente ad oggetto le modalità di svolgimento del procedimento, tra l ente territoriale ed il C. una volta che questi aveva presentato la domanda di concessione cimiteriale (attesa, si ribadisce, la possibilità che il potere amministrativo possa essere esplicato nuovamente per tutelare aspetti di rilievo pubblicistico), comunque nel caso di specie neppure potrebbe ipotizzarsi il formarsi di un affidamento tutelabile del privato richiedente quanto ai criteri da applicare per l assegnazione del beneficio, essendo stati, questi ultimi, già modificati prima della presentazione della relativa domanda. Peraltro, le ragioni che hanno condotto all apportata modifica (riconducibili a timori circa il mantenimento dell ordine pubblico, nonché al fine di evitare disagi per la cittadinanza, spinta dal criterio cronologico ad arrivare dinanzi agli uffici comunali con molto anticipo rispetto al momento fissato per la presentazione delle domande) devono dirsi logiche e condivisibili (oltre che fondate su riscontri e valutazioni successivi alla pubblicazione dell Avviso dell 1.12.2006); il ché porta a concludere che i sopravvenuti provvedimenti risultano immuni dai vizi dedotti.»