Consiglio di Stato, Sez. V, 13 luglio 2017, n. 3456

Consiglio di Stato, Sez. V, 13 luglio 2017, n. 3456

MASSIMA

Consiglio di Stato, Sez. V, 13 luglio 2017, n. 3456

Le somme stabilite per le concessioni di area cimiteriale afferiscono al sorgere del diritto d’uso dell’area stessa, che sorge col regolare atto di concessione. Nel caso in cui il concessionario non provveda, o non possa provvedere (quale ne siano le motivazioni), alla costruzione di cappella funeraria per mancata approvazione del necessario titolo edilizio, tale mancata realizzazione non costituisce titolo al rimborso delle somme versate per acquisire la concessione del diritto d’uso della porzione di area cimiteriale interessata.

NORME CORRELATE

Art. 90 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Art. 94 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

SENTENZA

Consiglio di Stato, Sez. V, 13 luglio 2017, n. 3456

Pubblicato il 13/07/2017
N. 03456/2017REG.PROV.COLL.
N. 02266/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2266 del 2016, proposto da:
Salvatore Lubrano, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Neri e Francesco Acanfora, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Casalino, con domicilio eletto presso lo studio Leopoldo Di Bonito, in Roma, largo Arenula, n. 34;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione VII, n. 3929/2015, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall’amministrazione su istanza di restituzione somme per concessione lotto di terreno nel cimitero comunale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dEL Comune di Pozzuoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 il Cons. Alessandro Maggio e udita per la parte l’avvocato Annunziata Abbinente, in sostituzione dell’avvocato Casalino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza in data 16/12/2014 il sig. Salvatore Lubrano ha chiesto al Comune di Pozzuoli la restituzione della somma pagata per il rilascio della concessione di un’area cimiteriale, sul presupposto di non averla potuta utilizzare per l’edificazione di una cappella votiva, per circostanze imputabili all’amministrazione concedente, la quale non avrebbe mai rilasciato il necessario titolo edilizio.
Stante l’inerzia dell’ente nel dare riscontro alla richiesta il sig. Lubrano ha proposto ricorso al T.A.R. Campania – Napoli per far accertare:
a) l’obbligo del Comune di provvedere sulla domanda e di restituire la somma a suo tempo versata, maggiorata degli interessi;
b) il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno per il comportamento omissivo serbato dal medesimo Comune.
Con sentenza 24/7/2015, n. 3929 il Tar ha respinto il ricorso.
Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. Lubrano.
Per resistere al gravame si è costituito in giudizio il Comune di Pozzuoli, il quale con successiva memoria ha, poi, ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.
Alla camera di consiglio del 22/6/2017, la causa è passata in decisione.
Con due distinti motivi di gravame, che si prestano ad una trattazione congiunta, l’appellante deduce che:
a) il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che l’arresto procedimentale che ha portato al mancato rilascio del titolo edilizio occorrente per la realizzazione della cappella sia imputabile al medesimo appellante e che ciò possa giustificare il silenzio serbato sulla richiesta di rimborso;
b) la restituzione dell’importo pagato per il rilascio della concessione sarebbe doverosa in quanto l’edificio funerario non è stato realizzato a causa del comportamento tenuto dall’amministrazione comunale che non ha mai rilasciato il permesso di costruire, nonostante il richiedente avesse presentato tutta la necessaria documentazione. E’ pacifico, infatti, in giurisprudenza, che il privato che non realizzi l’opera per una qualunque ragione, ha titolo per ottenere il rimborso di quanto pagato per oneri di urbanizzazione costo di costruzione.
I motivi così sinteticamente riassunti non meritano accoglimento.
Giova preliminarmente puntualizzare che nella fattispecie non è configurabile un’ipotesi di silenzio in senso proprio, in quanto l’istanza di rimborso proposta dal sig. Lubrano non costituisce atto propulsivo di un procedimento amministrativo, ma si inquadra nell’ambito di un rapporto paritetico incentrato sull’accertamento di pretese patrimoniali costitutive di diritti soggettivi di credito (Cons. Stato, Sez. VI, 24/3/2003, n. 1521).
Né consegue che non è ipotizzabile in capo al Comune alcun obbligo di pronunciarsi esplicitamente sull’istanza di rimborso.
In casi come quello di specie l’inerzia potrà, al più, configurare, sussistendone i presupposti, un inadempimento di un’obbligazione.
Ciò posto, nel merito la pretesa restitutoria dell’appellante è palesemente infondata, atteso che – come risulta incontrovertibilmente dalla documentazione depositata in giudizio – la somma reclamata è stata a suo tempo versata unicamente quale corrispettivo della concessione cimiteriale effettivamente rilasciatagli.
Ne discende che le ragioni per le quali poi sull’area concessa non è stato possibile edificare (ragioni che oltretutto il Comune addebita al contegno della stessa parte appellante), sono del tutto irrilevanti sulla pretesa di rimborso azionata.
Del tutto inconferente risulta, quindi, il richiamo fatto dall’appellante ai condivisibili principi enunciati dalla giurisprudenza in materia di restituzione di quanto pagato a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione per il mancato utilizzo del titolo edilizio.
L’appello va, in definitiva, respinto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidandole forfettariamente in complessivi € 3.000/00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente FF
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Alessandro Maggio)
IL PRESIDENTE (Claudio Contessa)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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