Consiglio di Stato, Sez. V, 13 maggio 2014, n. 2453

Testo completo:
Consiglio di Stato, Sez. V, 13 maggio 2014, n. 2453
Consiglio di Stato, Sez. V, 13 maggio 2014, n. 2453
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 676 del 2014, proposto da:
EGO ECO S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, n. 50;
contro
COMUNE DI TORRE DEL GRECO, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti di
F.LLI BALSAMO S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n.2;
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 677 del 2014, proposto da:
COMUNE DI TORRE DEL GRECO, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Angelone, con domicilio eletto presso Alfredo e Giuseppe Studio Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
contro
F.LLI BALSAMO S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
nei confronti di
EGO ECO S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
entrambi per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, Sez. III, n. 6004 del 23 dicembre 2013, resa tra le parti, concernente integrazione canone mensile per il servizio di igiene urbana – declaratoria inefficacia del contratto;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in entrambi i giudizi della soc. F.lli Balsamo s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Gherardo Marone e Lorenzo Lentini Enrico Angelone e Lorenzo Lentini;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
1. L’amministrazione comunale di Torre del Greco, a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. I, n. 157 del 7 gennaio 2013, che ha annullato le informative interdittive atipiche di cui erano state destinatarie le società Ego Eco s.r.l. e F.lli Balsamo s.r.l., rispettivamente prima e seconda classificata della procedura di gara bandita per l’affidamento del servizio di igiene urbana per il periodo 21 maggio 2012 – 20 gennaio 2016, ha dapprima dichiarato la reviviscenza dell’originaria aggiudicazione in favore della Ego Eco s.r.l. (determinazione n. 160 del 1° febbraio 2013) e poi le ha affidato il servizio (giusta determinazione n. 264 del 25 febbraio 2013) con decorrenza 5 marzo 2013 e fino al 3 novembre 2016.
Successivamente con la delibera n. 197 dell’8 aprile 2013 la Giunta municipale ha proposto al consiglio di prendere atto della relazione, prot. n. 21256 del 28 marzo 2013, del dirigente del 4° Settore Igiene Urbana (con cui sono state ritenute meritevoli di favorevole considerazione alcune criticità rappresentate dall’aggiudicatario ai fini del regolare svolgimento del servizio oggetto di appalto) e, per l’effetto, di riconoscere alla Ego Eco s.r.l. un’integrazione mensile di €. 70.000,00 del corrispettivo per l’espletamento del servizio de qua: la proposta è stata approvata con la delibera n. 24 del 30 aprile 2013.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. III, con la sentenza n. 6004 del 23 dicembre 2013, accogliendo il ricorso proposto dalla società F.lli Balsamo s.r.l., ha annullato gli atti impugnati (delibere consiliari n. 22, 23 e 24 del 30 aprile 2013; delibera della giunta municipale n. 197 dell’8 aprile 2013; relazione prot. n. 21256 del 28 marzo 2013, del dirigente del 4° Settore Igiene Urbana) ed ha altresì dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato tra l’amministrazione resistente e la Ego Eco s.r.l.
Riconosciuta alla ricorrente l’interesse e la legittimazione ad agire quale operatore del settore ingiustificatamente escluso dalla partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica, con conseguente irrilevanza della mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, sul cui presupposto le parti intimate avevano fondato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, e ritenuta la propria giurisdizione (esclusiva) nella controversia de qua, il tribunale ha rilevato che i fatti che, secondo l’amministrazione appaltante, avevano giustificato l’aumento del corrispettivo mensile non potevano essere considerati nuovi e sopravvenuti rispetto al momento dell’accettazione da parte dell’aggiudicatario delle condizioni del servizio, così che attraverso gli atti impugnati si era determinata un’inammissibile ed illegittima variazione dell’oggetto dell’originario appalto e conseguentemente un affidamento diretto senza gara di un servizio diverso da quello oggetto della gara, in violazione della normativa interna e comunitaria posta a presidio della par condicio e dell’imparzialità delle procedure di gara; a ciò conseguiva anche la declaratoria di inefficacia del contratto e l’obbligo del Comune di indire una nuova gara.
3. Di tale sentenza, in quanto asseritamente erronea ed ingiusta, hanno chiesto la riforma:
a) la soc. Ego Eco s.r.l. (NRG. 676/2014), deducendo:
a1) “Error in iudicando. Violazione dell’art. 122 c.p.a. e 112 c.p.c. Ultra petita. Eccesso di potere per presupposto erroneo”, in quanto il contratto tra Ego Eco s.r.l. ed il Comune di Torre del Greco non era stato ancora stipulato, così che erroneamente ne era presupposta l’esistenza e ne era stata dichiarata l’inefficacia, laddove, se tale contratto fosse stato stipulato, la controversia de qua sarebbe appartenuta al giudice ordinario; ciò senza contare che, per un verso, la ricorrente in primo grado non aveva neppure chiesto l’annullamento del contratto, ma solo il subentro in quello stipulato, e, per altro verso, che in concreto non si era verificato alcun affidamento di un appalto diverso da quello oggetto della procedura di gara, essendo intervenuta soltanto una modifica di alcune modalità di esecuzione, il che rendeva inammissibile il ricorso per l’omessa impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, eccezione erroneamente respinta dai primi giudici;
a2) “Error in iudicando. Violazione dell’art. 311, d.P.R. 5.10.2010, n. 207”, atteso che le modifiche delle modalità di svolgimento del servizio oggetto dell’appalto erano state determinate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili;
a3) “Error in iudicando. Presupposto erroneo”, perché erroneamente i primi giudici avevano negato che nel caso di specie ricorressero i presupposti previsti dall’articolo 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e dell’art. 3 del Capitolato di appalto;
b) il Comune di Torre del Greco (NRG. 677/2014), deducendo:
b1) “Error in judicando. Violazione degli artt. 121 e 34 cod. processo amministrativo”, in quanto, per un verso, non essendo stato ancora stipulato il contratto tra il Comune di Torre del Greco e Ego Eco s.r.l., lo stesso non poteva essere dichiarato inefficace (tanto più che la ricorrente F.lli Balsamo s.r.l. difettava di legittimazione a ricorrere, avendo omesso l’impugnazione di qualsiasi atto di gara), mentre, per altro verso, la pronuncia giudiziale non avrebbe potuto riguardare l’originaria aggiudicazione ed il conseguente contratto, ma eventualmente solo l’implementazione del servizio oggetto degli atti impugnati ed il contratto aggiuntivo;
b2) “Error in judicando”, perché la ricorrente F.lli Balsamo s.r.l. difettava dell’interesse ad agire, non avendo provveduto ad impugnare gli atti di gara ed in particolare l’aggiudicazione in favore di Ego Eco s.r.l.;
b3) “Error in judicando”, giacché gli atti deliberativi impugnati erano del tutto legittimi alla stregua dell’art. 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e dell’art. 3 del Capitolato di appalto, i cui presupposti erano stati malamente apprezzati ed erroneamente ritenuti insussistenti dai primi giudici.
In entrambi i giudizi si è costituita la soc. F.lli Balsamo s.r.l., deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza degli avversi gravami, di cui ha chiesto il rigetto.
4. All’udienza in camera di consiglio del 18 febbraio 2014, fissata per la decisione della domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, presentata da entrambe le parti appellanti, la Sezione, informati i difensori dell’intenzione di definire gli appelli direttamente nel merito, dopo la rituale discussione, li ha trattenuti in decisione.
5. Gli appelli, in quanto rivolti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a..
Essi sono fondati nel merito alla stregua delle osservazioni che seguono, potendo essere trattati congiuntamente tutti i motivi di gravame in ragione della loro intima connessione e della sostanziale identità, oltre che per motivi di sinteticità e chiarezza espositiva.
5.1. In punto di fatto è pacifico che:
a) l’amministrazione comunale di Torre del Greco ha bandito con determina dirigenziale n. 1937 del 20 dicembre 2011 una procedura aperta per l’appalto del servizio di igiene urbana per la raccolta differenziata relativamente al periodo 21 maggio 2012 – 20 gennaio 2016;
b) l’appalto, giusta determina dirigenziale n. 304 del 21 marzo 2012, è stato aggiudicato alla società Ego Eco s.r.l., mentre la soc. F.lli Balsamo s.r.l. (precedente affidataria del servizio, in regime di prorogatio) si è classificata seconda;
c) essendo pervenuta dall’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli informativa interdittiva atipica in danno sia della Ego Eco s.r.l. (in data 8 giugno 2012) che dalla F.lli Balsamo s.r.l. (in data 28 giugno 2012), l’amministrazione, dopo averle dichiarate decadute dall’aggiudicazione, ha disposto l’assunzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e di spazzamento alla società Leucopetra S.p.A., società a totale capitale pubblico, a decorrere dal 24 settembre 2012 e fino al 24 marzo 2013 (agli stessi patti e condizioni in essere con la precedente affidataria, soc. F.lli Balsamo s.r.l.);
d) annullate poi le informative interdittive atipiche, giusta la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. I, n. 157 del 7 gennaio 2013 (che ha dichiarato anche tardiva l’impugnazione da parte della F.lli Balsamo s.r.l. dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore di Ego Eco s.r.l.), l’amministrazione, come già ricordato, ha dapprima (con determina dirigenziale n. 160 del 1° febbraio 2012) dichiarato la reviviscenza e l’efficacia della originaria aggiudicazione definitiva in favore della soc. Ego Eco s.r.l. e poi le ha affidato il servizio (giusta determina dirigenziale n. 264 del 25 febbraio 2013) con decorrenza 5 marzo 2013, sino al 3 novembre 2016;
e) con nota prot. 20042 del 22 marzo 2013 la società Ego Eco s.r.l., ai sensi del punto 3.2. del capitolato d’appalto (a mente del quale l’impresa deve segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti rilevanti nell’espletamento del servizio che ne possano impedire il regolare svolgimento), ha rappresentato alcune criticità nell’espletamento del servizio, proponendo alcune modifiche e/o integrazioni del servizio stesso;
f) con la delibera di Giunta municipale n. 197 dell’8 aprile 2013 e con la successiva delibera consiliare n. 24 del 30 aprile 2013 l’amministrazione ha approvato la relazione del dirigente del 4° Settore Igiene Urbana (prot. n. 21256 del 28 marzo 2013), accogliendo in parte le osservazioni e le proposte formulate dalla Ego Eco s.r.l., cui ha riconosciuto un’integrazione del corrispettivo del servizio pari a €. 70.000,00 mensili.
5.2. Ciò precisato, la Sezione è dell’avviso le diverse modalità di esecuzione del servizio di igiene urbana, prospettate della Ego Eco s.r.l. per ovviare alle criticità manifestatesi nel concreto espletamento del servizio, in parte approvate dall’amministrazione attraverso gli atti impugnati (la cui cognizione appartiene certamente alla giurisdizione del giudice amministrativo), non hanno modificato l’oggetto del servizio posto a base della originaria gara d’appalto, essendo state determinate da fatti imprevedibili e sopravvenute ricollegabili al lungo lasso di tempo (oltre un anno), intercorso tra l’indizione della gara e l’effettivo affidamento dell’appalto alla società risultata aggiudicataria.
5.2.1. Al riguardo deve osservarsi, sotto un primo profilo, che l’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto precisava nel paragrafo “Avvertenza” che l’appalto aveva ad oggetto l’espletamento dei servizi di igiene urbana per la raccolta differenziata integrata all’interno del territorio comunale, ivi compresa la fornitura degli accessori (buste, cassonetti ove occorrono, etc,); lo smaltimento della frazione umida e dei materiali ingombranti raccolti su tutto il territorio comunale, il diserbamento delle strade, piazze e aree comunali, etc.; lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali; la raccolta e smaltimento di carogne giacenti sul suolo pubblico; la raccolta, conferimento e smaltimento toner; la raccolta, conferimento a discarica e smaltimento materiali provenienti da lavorazioni edili; centri di raccolta rifiuti differenziati, non pericolosi, provenienti da utenze domestiche, compresi cassoni a tenuta stagna; raccolta rifiuti porta a porta (per i rifiuti non stoccati presso centri di raccolta “isole ecologiche” e rifiuti derivanti dal riassetto); la raccolta e smaltimento di pile e accumulatori esausti, di farmaci scaduti,
Venivano peraltro specificamente elencati i servizi affidati in appalto: raccolta frazione secca indifferenziata su tutto il territorio, scuole pubbliche e private, strutture comunali e pubbliche, caserme, commissariato ecc.; raccolta frazione umida, compreso interno alle scuole comunali e private, tutti i ristoranti, bar e pub, pizzerie del territorio e tutte le attività commerciali che producono tale rifiuto differenziato; raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, farmaci e medicinali scaduti, pile esauste, con contenitori presso i rivenditori (farmacie, negozi sanitari, ecc.); raccolta del verde e degli sfalci, provenienti da tagli, diserbi e potature piante di proprietà dell’A.C.; raccolta materiali ingombranti abbandonati sul territorio; raccolta plastica, alluminio e banda stagnata; raccolta carta e cartoni; erano inoltre previsti i servizi di pulizia e raccolta di rifiuti abbandonati; pulizia e raccolta rifiuti (riassetto); diserba mento strade, piazze, parchi, ville, strutture e aree comunali; raccolta deiezioni animali con pulizia e disinfestazione delle zone di giacenza; raccolta, selezione e trasporto e conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta attraverso i “Centri di raccolta rifiuti non pericolosi provenienti da utenze domestiche e attività commerciali”, denominati isole ecologiche; spazzamento, con il ricorso a mezzi meccanici e manuali di tutte le strade, marciapiedi, slarghi, piazze e scale comunali, aree e viali interne del Cimitero comunale e annesse aree esterne, ecc.; svuotamento, pulizia e sanificazione dei cestini portarifiuti, compreso l’onere della fornitura del sacchetto a perdere; bonifiche discariche e abusive su aree pubbliche compreso gli alvei; prelievo rifiuti e spazzamento di aree mercatali puntualmente indicate; trasporto dei rifiuti alle auree autorizzate; fornitura di “kit sacchi a perdere” (anche attraverso la fornitura di apparecchi automatici da istallarsi nelle isole ecologiche); campagna informativa – promozionale su radio, TV locali, manifesti, siti internet, pubblicità sui centri di raccolta comunali; raccolta, selezione, trasporto e smaltimento dei rifiuti dell’area cimiteriale, provenienti da esumazioni e estumulazioni; smaltimento frazione umida (domestico e non domestico); smaltimento materiali ingombranti; rimozione, conferimento e smaltimento materiali provenienti da lavorazioni edili; raccolta, conferimento e smaltimento rifiuti provenienti da processi di stampa (cartucce e toner di stampanti, fax, fotocopiatori, ecc.); rimozione, trasporto e smaltimento carogne all’impianto di incenerimento; lavaggio, disinfezione cassonetti/bidoncini carrellati; corretta gestione dei centri di raccolta rifiuti differenziati comunali, comprensiva di pulizia quotidiana di cassoni, mediante lavaggio e disinfezione degli stessi con idonei disinfettanti, svuotamento dei cassoni almeno due volte al giorno e comunque a seconda della necessità, manutenzione del verde e degli alberi intorno alle isole, spazzamento delle piazzole delle isole ecologiche.
Nessuno di tali servizi risulta modificato nella sua oggettiva consistenza, nè tanto meno diminuito o peggio ancora eliminato per effetto delle nuove determinazioni assunte dall’amministrazione con gli atti impugnati, giacché le modifiche apportate comportano soltanto delle modifiche relative ad alcune modalità di espletamento di quei servizi, con particolare riferimento: 1) alla modifica dell’orario di lavoro ovvero alla diversa articolazione del servizio di raccolta in orario notturno; 2) all’implementazione del personale occorrente per il regolare svolgimento del servizio (peraltro determinato anche dalla mancata realizzazione di un consistente numero delle c.d. “isole ecologiche”, 7 su 20); 3) alle diverse caratteristiche dei sacchetti a perdere (contenute nel relativo kit da fornirsi dalla società che gestisce il servizio); 4) alla riduzione (da 2 a 4) delle macchine spazzatrici; 5) al conferimento, quanto alla selezione dei rifiuti della raccolta differenziata, ai consorzi del CONAI di materiali privi di impurità.
5.2.2. Sotto altro concorrente profilo deve poi rilevarsi che, come si ricava dall’attento esame della relazione del dirigente del 4° Settore Igiene Urbana (prot. n. 21256 del 28 marzo 2013), posta a fondamento degli atti deliberativi impugnati, le ricordate modifiche risultano essere ragionevolmente ed adeguatamente giustificate, ricollegandosi non già ad una presunta soggettiva incapacità dell’impresa aggiudicataria di far fronte alle obbligazioni assunte con l’accettazione del capitolato ovvero all’inadeguatezza dell’offerta presentata, quanto piuttosto a fatti, circostanze ed esigenze (dell’amministrazione), di natura oggettiva, non sussistenti – e neppure astrattamente prevedibili, con l’ordinaria diligenza – al momento dell’indizione della gara (20 dicembre 2011) e della sua originaria aggiudicazione (21 marzo 2012) e manifestatisi come fonte di rilevanti criticità, ostative ad un corretto svolgimento del servizio, solo quando quest’ultimo ha preso effettivamente l’avvio (nel marzo del 2013, dopo la conclusione della vicenda giudiziaria che aveva inizialmente condotto all’annullamento della originaria aggiudicazione a causa della informativa interdittiva atipica in danno della soc. Ego Eco s.r.l.).
Invero carattere di imprevedibilità oltre che di sopravvenienza rispetto al momento della indizione della gara ed alla stessa originaria aggiudicazione, è da riconoscere alla esigenza – di natura assolutamente oggettiva e pubblica – di anticipare il servizio di raccolta in orari notturni, dalle ore 24.00 alle ore 6.00, invece che dalle ore 04.00 alle ore 10.00, per non creare disagi alla cittadinanza e al traffico veicolare (apertura delle scuole, degli uffici e delle attività): tale modifica delle modalità (temporali) di raccolta dei rifiuti si ricollega evidentemente non già a deficienze oggettive della gestione dell’appalto da parte dell’aggiudicataria, ma più che ragionevolmente a profili attinenti allo svolgimento del servizio in questione, di cui l’amministrazione appaltante non aveva tenuto conto adeguatamente nella predisposizione degli atti di gara o che quanto meno sono emersi nella loro criticità a causa del lungo tempo intercorso tra la originaria aggiudicazione e l’effettivo avvio del servizio.
Analogamente è a dirsi per la questione concernente la denunciata insufficienza del personale da utilizzare per il servizio: sul punto non può peraltro sottacersi che la stessa relazione ammette, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la problematica prescinde del tutto dal fatto che il servizio sia gestito dalla società Ego Eco s.r.l., atteso che essa era già emersa nel corso della gestione provvisoria del servizio affidata alla società Leucopetra (tant’è che l’amministrazione aveva assunto i costi dell’assunzione diretta di ventinove unità addette allo spazzamento utilizzate da detta società) e aveva indotto l’amministrazione a “…rimodulare l’intero piano di raccolta sul territorio alla luce di nuove sopravvenute esigenze ritenendo quello esistente non più confacente alle reali esigenze della Città e, alla luce dell’attestata carenza di personale, non più congruo”; la predetta relazione dà atto ancora che con delibera n. 395 del 17 dicembre 2012 (quindi successivamente all’originaria aggiudicazione dell’appalto in favore della società Ego Eco s.r.l.) la Giunta comunale aveva proposto al consiglio l’approvazione di un elaborato tecnico (redatto da un professionista esterno appositamente incaricato) sulle “linee guida preliminari al piano operativo per la raccolta differenziata”, in cui era previsto un significativo aumento della dotazione organica dalle 80 unità attualmente esistenti a 121, di cui 20 addette al solo spazzamento.
Anche la parziale realizzazione delle c.d. “isole ecologiche”, 7 rispetto alle 20 previste nel capitolato speciale, ha costituito una non irragionevole ed obiettiva causa di criticità e può essere considerata un evento imprevedibile e sopravvenuto non ricollegabile a presunta inadeguatezza o incapacità dell’aggiudicataria: la stessa citata relazione del resto addebita espressamente tale mancata realizzazione a “…motivi e/o impedimenti sopravvenuti (diniego da parte della Sovrintendenza, difficoltà gestionali per il recupero della frazione umida e differenziata, proteste e segnalazione all’A.G. da parte dei cittadini circa i disagi e i possibili rischi di natura igienico – sanitaria per la presenza, spesso prolungata, di grosse quantità di rifiuti in prossimità o a ridosso di civili abitazioni)”.
5.2.3. Tenuto conto poi che le altre modifiche, come pure emerge inconfutabilmente dalla lettura della relazione, non hanno neppure determinati costi aggiuntivi per lo svolgimento del servizio, ma addirittura un risparmio per l’amministrazione (quanto alla riduzione delle spazzatrici, €. 10.000,00 mensili; alla diversa fornitura del kit per la differenziata, €. 4.000,00 e alle deleghe ai consorzi Conai, €. 8.000,00 mensili), la Sezione è dell’avviso che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, pur volendo qualificare le predette modifiche delle modalità di svolgimento del servizio in questione come varianti, esse siano da ricomprendere nella categorie delle varianti ammesse ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come dedotto dalle parti appellanti.
Esse infatti risultano essere state introdotte, sia pur su segnalazione (doverosa) del gestore del servizio, nell’esclusivo interesse della’amministrazione appaltante e risultano finalizzate alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto; non hanno comportato modifiche sostanziali dei servizi oggetto dell’originaria gara di appalto e sono adeguatamente giustificate in ragione di motivate ed obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili,
E’ appena il caso di sottolineare che la concomitanza verificatasi tra la denuncia dei fatti posti a fondamento delle modifiche delle modalità di svolgimento del servizio e l’inizio del servizio stesso, su cui ha suggestivamente fatto leva la parte appellata, è stata in realtà determinata esclusivamente dal lungo lasso di tempo intercorso tra l’originaria aggiudicazione e l’effettivo avvio del servizio (per fatti non addebitabili direttamente né all’amministrazione, né all’aggiudicataria del servizio); non è pertanto implausibile ritenere, secondo l’id quod plerumque accidit, che se il servizio in questione fosse stato assunto dall’aggiudicataria, come originariamente previsto, già nel mese di marzo 2012, quella suggestiva concomitanza non vi sarebbe stata e che in ogni caso sarebbero state pur sempre necessarie le modifiche delle modalità di svolgimento del servizio.
6. Alla stregua di tali rilievi, che consentono di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione e/o dell’interesse a ricorrere della soc. F.lli Balsamo s.r.l., gli appelli, previa riunione, devono essere accolti e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dalla società F.lli Balsamo s.r.l..
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando degli appelli proposti da Ego Eco s.r.l. (NRG. 676/2014) e dal Comune di Torre del Greco (NRG. 677/2014) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. III, n. 6004 del 23 dicembre 2013, li riunisce e li accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza respinge il ricorso proposto in primo grado dalla società F.lli Balsamo s.r.l.
Condanna la soc. F.lli Balsamo s.r.l. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in €. 4.000,00 (quattromila in favore del Comune di Torre del Greco (€. 2.000,00 per ogni grado di giudizio) ed in altrettanti €. 4.000,00 (quattromila) in favore di Ego Eco s.r.l., (€. 2.000,00 per ogni grado di giudizio), per complessivi €. 8.000,00 (ottomila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Doris Durante, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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