Cassazione civile, Sez. V, 22 febbraio 2012, n. 2609

Norme correlate:
Art 26b Decreto Legge n. 415/1989
Art 1 Decreto Presidente Repubblica n. 633/1972
Art 4 Decreto Presidente Repubblica n. 633/1972
Art 1 Decreto Legge n. 417/1991

Riferimenti: Corte di Giustizia, 17/10/1989, n. 231

Massima:
Cassazione civile, Sez. V, 22 febbraio 2012, n. 2609
«2. Con l’unico motivo dedotto, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 412 del 1991, art. 1, comma 14, convertito nella L. n. 66 del 1992, e degli artt. 2, 4 e 13 della direttiva 17 maggio 1977 n. 77/388/CEE e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 2, 4 e 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la CTR ha escluso, in base alla disposizione di cui al D.L. n. 417 del 1991, art. 1, comma 14, l’assoggettabilità ad IVA della cessione di loculi cimiteriali effettuata dalla contribuente senza tenere conto che:
a) l’attività economica di cessione a privati di aree cimiteriali esercitata da soggetto “indipendente” rientra nel campo di applicazione dell’IVA;
b) gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività ed operazioni che esercitano in qualità di autorità pubbliche, anche se percepiscano canoni contributi o retribuzioni;
c) la Corte di Giustizia si era già pronunciata al riguardo, con la sentenza n. 231 del 17.10.1989, osservando che, per l’esenzione dall’imposta, devono essere congiuntamente soddisfatte due condizioni, vale a dire l’esercizio di attività da parte di un ente pubblico e l’esercizio di attività in veste di pubbliche autorità.
La ricorrente formula, in conclusione, il seguente quesito di diritto: “dica l’Ecc.ma Corte se l’attività di cessione a titolo oneroso di loculi cimiteriali posta in essere da una Parrocchia rientri nel campo di applicazione dell’IVA e vada pertanto assoggettata a imposta, non ostando a tale soluzione il disposto del D.L. n. 412 del 1991, art. 1, comma 14, che costituisce applicazione del principio di non assoggettamento di cui all’art. 4 par. 5 della 6^ direttiva CEE e va interpretato alla luce dei fondamentali principi di cui agli artt. 2 e 4 della direttiva stessa”. 3. Il motivo è fondato.
In base al D.L. n. 415 del 1989, art. 26 bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 33 del 1990, gli impianti cimiteriali, indicati al D.P.R. n. 803 del 1975, art. 54, sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria, e il D.L. n. 412 del 1991, art. 1, comma 14, convertito, con modificazioni, nella L. n. 33 del 1990, d’interpretazione autentica del predetto art. 26, dispone che l’aliquota dell’IVA, prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, “si applica agli immobili indicati al D.P.R. n. 803 del 1975, art. 54 e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché le aree destinate alla costruzione ed all’ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto”. Da tali norme si ritrae la regola dell’assoggettamento ad IVA delle operazioni relative a detti manufatti, salvo che costituiscano oggetto di “concessioni”. Il riferimento ai provvedimenti concessori indica, poi, che l’eccezione riguarda i manufatti per la sepoltura ed i cimiteri comunali, soggetti al regime demaniale, ex art. 824, cpv c.c., e che le operazioni esenti sono solo quelle poste in essere, tramite un atto autoritativo – la concessione, appunto, dal lato attivo dal Comune, titolare di tali beni e perciò unico possibile concedente, e non anche le convenzioni concluse, come nella specie, tra soggetti terzi.»

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