Volture su concessioni

Domanda

Un quesito relativo alla volturazione di concessione sulle quali sono state costruite tombe di famiglia.
L'Amministrazione Comunale ha regolarizzato alcune situazioni di concessioni (o donazioni) parziali o totali di tombe di famiglia i cui atti notarili sono avvenuti prima del 1996.
Anno in cui è stato adottato il regolamento di polizia mortuaria comunale.
Si tratta del caso in cui un privato chieda all'Amministrazione comunale la voltura di una concessione di porzione di cappella funeraria (effettuata con atto notarile datato 1990).
E si chiede se e quale percentuale di area cimiteriale possa essere intestata al beneficiario dell'istanza di volturazione.
Ovvero se la stessa deve essere proporzionale alla percentuale di loculi oggetto della volturazione stessa.

Risposta

Innanzitutto si distingue tra quanto succede alla concessione di area e quanto al costruito sull'area concessa (di proprietà del concessionario originario).
La concessione di area cimiteriale (ora limitata al massimo a 99 anni, salvo rinnovo a far tempo dal 10 febbraio 1976) è di una parte di bene demaniale (cimitero).
Per sua natura il bene demaniale è inalienabile e fuori commercio e si parla non di cessione di porzione di terreno, ma di concessione area.
Cioè del diritto di superficie per un certo periodo di tempo con l'obbligo di costruirvi una tomba.
La concessione è in capo all'originario concessionario e nella sua intestazione subentrano i nuovi concessionari se previsto dal regolamento di polizia mortuaria comunale.
In caso contrario non si prevede dalla norma statale voltura o subentro.
Pertanto per la voltura valgono le sole regole stabilite dal vigente regolamento di polizia mortuaria del Comune (dal momento in cui entra in vigore in poi).
Il costruito su un'area cimiteriale era ed è di proprietà di chi lo costruisce (in genere il concessionario originario).
E questo lo precisa - indipendentemente dal regolamento comunale - il regolamento di polizia mortuaria statale vigente: artt. 63 e 99 D.P.285/90.
Il Comune può divenire proprietario del costruito solo con la soppressione del cimitero.
Questo in caso di revoca della concessione dell'area sottostante (ma con indennizzo) o per decadenza della concessione di area.
E infine per rinuncia da parte dei concessionari.
La norma statale quindi fa riferimento al fatto che la proprietà del costruito segue la sorte dei concessionari.
Le norme statali intervenute in passato e poi abrogate valgono nel periodo in cui sono vigenti e cessano dal momento in cui sono abrogate.
Ma gli effetti passati (avuti nel corso di vigenza) permangono.
L'art. 71 del R.D. 1880/1942 non riguarda tanto la proprietà del costruito, quanto la cessione del diritto d'uso di sepoltura (che si poteva allora parzialmente o totalmente cedere a terzi).
Vi era una procedura specifica ed una previsione di legge (che poteva essere impedita se lo vietava il regolamento comunale o lo stesso atto di concessione originario).
Pertanto il lucro e la speculazione non erano e non sono possibili per le concessioni cimiteriali.
Ma era però consentita la vendita del diritto d'uso a particolari condizioni.
Fino al 10 febbraio 1976 - entrata in vigore del D.P.83/1975 - la proprietà seguiva la sorte della concessione di area cimiteriale quanto a titolarità.
Quindi per completa vendita per effetto di atto inter vivos o a seguito di eredità, per atto mortis causa.
In caso di cessioni parziali del diritto d'uso di una sepoltura, se accettate dal Comune, esse restavano in vigore e si esaurivano sostanzialmente nel tempo.
Ad esempio con la morte dell'acquirente il diritto di sepoltura e con il suo utilizzo.
Dal 10 febbraio 1976 in avanti la norma statale non contempla più la cessione inter vivos del diritto di sepoltura (a maggior ragione della intera concessione).
Le nuove concessioni sono al massimo di durata limitata (99 anni salvo rinnovo) e permangono in vigore le precedenti concessioni perpetue.
Da tale data, vista la mancanza di norma statale che deroga al divieto di cessione per atto inter vivos, resta la sola possibilità della trasmissione per atto mortis causa.
Oltre alla rinuncia a favore del Comune o, se regolamentato, a favore di altri aventi diritto a quella sepoltura.
Ciò premesso, si ritiene che sia possibile accogliere volture (o subentri nella intestazione) per effetto di morte di uno dei concessionari, se il concessionario era titolare di un diritto perfetto.
E cioè se la cessione con atto notarile era intervenuta prima della abrogazione della norma del R.D. 1880/1942 e cioè fino al 10 febbraio 1976 al massimo.
Se oltre tale data è rimasto in vigore il regolamento comunale con norme che consentivano la compravendita tra privati, tali norme sono da considerarsi abrogate.
Sia dapprima con l'art. 109 del D.P.803/1975 e confermate poi con la entrata in vigore del D.P.285/90 (che all'art. 108 dice la stessa cosa).
È comprensibile che qualche pratica possa essere stata trattata oltre la data di entrata in vigore dell'abrogazione con D.P.R..
Tra l'entrata in vigore di una norma statale e la modifica regolamentare comunale è possibile mettere in conto 1 o al massimo 2 anni.
MA certamente non è possibile mettere in conto che vi sia un mantenimento fino al 1996, a distanza di 20 anni dalla abrogazione.