Domanda
Nel nostro territorio esiste da tempo una querelle tra le agenzie di onoranze funebri sull’applicazione del D.Lgs. 626/94.
Il riferimento è sul numero degli addetti che devono seguire la cerimonia funebre.
La L.R. Emilia Romagna 19/04 dispone che ci sia un numero minimo di addetti per ogni agenzia (assunti, qualificati e formati).
Mentre per le operazioni si invita al rispetto della legge anti-infortunistica.
A mio giudizio una disposizione che obbliga la presenza di quattro operatori in ogni funerale è da considerarsi una prevaricazione.
Esistono casi, come i decessi in abitazione e residenze condominiali, in cui anche quattro addetti sono pochi.
Altri funerali (il classico ospedale-chiesa-cimitero) dove, anche grazie a carrelli, pianali estraibili, ecc. la movimentazione del cofano è ridotta.
Per altro la legge in materia di movimentazione è riferita ai lavoratori che effettuano questo lavoro in modo continuativo, per tutto l’orario di lavoro.
Mentre nel nostro settore la movimentazione è limitata e occasionale.
Ecco perché penso che la normativa comunale, in questo senso, dovrebbe essere più flessibile e non categorica. Cosa ne pensate?
Risposta
Per dare risposta compiuta al quesito occorre attendere l'emanazione del regolamento regionale della Emilia Romagna sui requisiti per svolgere l’attività funebre.Quelle da Lei poste sono due questioni differenti:
1) L’obbligo di riferimento a responsabile dell’impresa e ad un numero di persone minimo stabilito tra i requisiti vale per poter avere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività e quindi del trasporto funebre;
2) L’obbligo di presenziare ad ogni funerale con un minimo di persone può derivare da due diverse esigenze:
a) la prima di rispetto del D.Lgs. 626/94, che non prevede un minimo di personale.
Essa – in funzione delle situazioni, dei mezzi tecnologici usati e della tipologia di sforzo (continuato, saltuario) – individua delle prescrizioni a cui attenersi.
Queste sono sanzionate nell’ambito dei poteri ispettivi di chi è preposto al controllo della applicazione di detta legge;
b) la seconda, del tutto opzionale per il Comune, che per uniformità di esecuzione del servizio – in termini di qualità media prestata sul proprio territorio – chiede vi sia un numero di portatori minimale (ad esempio 4).
Questa norma è alla stregua di quella che chiede che il personale impiegato debba essere in uniforme che possegga particolari caratteristiche, ecc..
Si conferma quindi sostanzialmente quanto da Lei specificato, anche se si ritiene importante che il personale utilizzato debba essere in regola dal punto di vista contributivo.
- del: 2005 su: Attività funebre e casa funeraria per: Emilia-Romagna Tag: Impresa Funebre | Quesiti in: ISF2005/2-g Norma: D.L. n. 626/1994, artt. 4 e 47