Domanda
A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale 9/11/2004, n. 6, alcune ditte locali site in diversi Comuni lombardi, ma operanti anche sul territorio di altri Comuni lombardi, hanno costituito con atto notarile una associazione di agenzie funebri.
Diverse sono le ditte associate, ognuna delle quali ha i requisiti previsti dal regolamento regionale fatta eccezione la disponibilità numerica degli addetti al trasporto, l'associazione è stata costituita nei primi mesi del 2007.
Lo scopo dichiarato dell'associazione è quella di sopperire al disposto dell'arti. 32, lett. e) del Regolamento Regionale di cui sopra, che prevede la disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori.
Requisito che, individualmente, manca ad ogni ditta associataria.
In pratica ogni ditta mette a disposizione dei soci proprio personale, senza compenso alcuno in una sorta di mutuo soccorso, con libertà per ognuno di essi di operare in modo autonomo (usando ciascuno il proprio carro funebre).
Si può autorizzare all'esercizio di attività funebre?
Risposta
È necessario partire dalla legge regionale L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 e succ. mod.L'art. 8, comma 2 individua, quali soggetti legittimati a svolgere l'attività funebre le ditte individuali, le società o altre persone giuridiche, in possesso dei requisiti a ciò necessari.
Dato che si è in presenza di un'associazione, occorre ricordare che le associazioni acquistano personalità giuridica con il riconoscimento ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2001, n. 361.
Pertanto, laddove l'associazione ottenga, dai competenti organi regionali, il riconoscimento della personalità giuridica, sarebbe l'associazione a poter richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.
Se non fosse per il fatto che (sulla base degli elementi forniti) sarebbe l’associazione ad essere priva dei requisiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. a), lett. b), lett. c) e lett. d) del Regolamento regionale Lombardia n. 6/2004, quale modificato dal Regolamento regionale Lombardia n. 1/2007.
Si osserva inoltre come sembri poco sostenibile che le ditte interessate mettano a disposizione di altre ditte proprio personale a titolo gratuito.
Ciò in considerazione del fatto che tali prestazioni presentano comunque degli oneri.
Questo non consentirebbe una normale tenuta della contabilità, ai fini tributari, alla luce dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore (TG 55U -Servizi di pompe funebri ed attività connesse), con una promiscuità di oneri non agevolmente contabilizzabili.
Si tratta di prestazioni in sé onerose, anche se assolte, ove le aziende interessate lo ritengano, a titolo di liberalità.
Per questo il requisito ex art. 32, lett. e), laddove non sussistente in capo alla singola azienda, comporta che il contratto di cui un'azienda si avvalga preveda tali prestazioni.
E ciò a prescindere dal fatto che uno dei soggetti vi adempia a titolo di liberalità, restando, giuridicamente e fiscalmente, a titolo oneroso.
Per cui tale contratto è oggetto di registrazione (art. 9 Tariffa, Parte I D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e succ. modif.).
Laddove non sussistano i requisiti o non sia stata rilasciata autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, non sussistono le condizioni per l'esercizio dell’attività funebre.
Almeno fino a che non avvenga il rilascio di tale autorizzazione, caso in cui troverebbe applicazione l'art. 10.bis, comma 1, lett. e) ed f) L.R. 22/03 e succ. modif. Ciò in relazione a ciascuna singola prestazione effettuata, in difetto della quale si determinerebbe la fattispecie ex art. 93 D.Lgs. 267/00 e succ. modif.
- del: 2008 su: Attività funebre e casa funeraria per: Italia Tag: Impresa Funebre | Quesiti in: ISF2008/3-h Norma: D.Lgs. 267/00, art. 93