Quesito pubblicato su ISF2020/3-d

Buongiorno, si chiede se, in caso di inumazione infettiva da Covid-19 si debba utilizzare lo zinco esterno a prescindere da quanto possa aver legiferato la Regione (specifico che opero in Piemonte).
Risposta:
Occorre vedere le disposizioni normative vigenti in ogni Regione. Molto spesso, per la situazione infettiva, le Regioni si sono limitate a richiamare il D.P.R. 285/1990 o a dire che per tutto ciò che non è contemplato nella normativa regionale vale quanto specificato dal regolamento nazionale di polizia mortuaria. Poiché lei opera in Piemonte, occorre, quindi, fare riferimento a quanto la regione Piemonte ha legiferato in proposito.
Il Ministero della Salute ha dettato indicazioni, da ultimo con circolare n. 12302 dell’8/4/2020, con cui esplicitamente dice: “è opportuno uniformare il comportamento sull’intero territorio nazionale, anche al fine di ridurre le possibilità di trasmissione del contagio tra aree diverse.”.
Per l’attuazione, il Ministero richiama l’adozione di ordinanza contingibile ed urgente da parte del Sindaco, in relazione al livello di problematicità epidemica locale, che deve uniformarsi a quanto stabilito in sede statale (ovviamente anche in contrasto con eventuali norme regionali/provinciali difformi). Si noti che per effetto dell’art. 3, comma 2 del D.L. 25/3/2020, n. 19 il sindaco non può emanare ordinanze contingibili ed urgenti difformi dalle indicazioni statali.
Però già in data 11 marzo, con nota di p.n. 12618, la regione Piemonte aveva precisato che per i defunti infetti sarebbe occorso seguire quanto specificato dal D.P.R. 285/1990.
Il Ministero dà l’indicazione di seppellire un defunto infetto con cassa di zinco, possibilmente interna al cofano di legno, in maniera che non si abbia a perdere del contenuto infetto durante il trasporto funebre, essendo lo zinco meno resistente dell’imballo in legno (quindi nulla di nuovo, tranne per la controcassa possibilmente interna). La novità è che, per garanzia di sicurezza dei lavoratori, il Ministero prevede che non si debba aprire il coperchio del feretro e squarciare la cassa di zinco, che, quindi, resta stagna (si rammenta che gli studi fino ad ora conosciuti specificano che il virus può rimanere vitale fino a 9 giorni dal decesso).
Il Ministero ha anche specificato che è consentito pure il sostitutivo dello zinco autorizzato ex articolo 31 D.P.R. 285/1990, ma ha pure chiarito che, al momento, non vi è alcun prodotto, a sua notizia, che sia autorizzato per inumazione di defunti infetti. Quindi è indicazione valida per il futuro; nel mentre si usa lo zinco.
Vi sono invece prodotti autorizzati ex art. 31 D.P.R. 285/1990 per inumazione di defunti non infetti e di defunti infetti da cremare.

Written by:

Meneghini Elisa

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