Quesito pubblicato su ISF2012/1-c

Il Comune di … , di circa 60.000 abitanti, da alcuni mesi è rientrato in possesso degli impianti di luce elettrica votiva dell’appaltatore, a seguito di concessione scaduta nel 2001.
In via transitoria, in quanto in attesa di indire nuova gara ad evidenza pubblica, l’Amministrazione Comunale ha deciso, attraverso delibera di G.M., di dare continuità al servizio e di riscuotere direttamente dai cittadini il canone annuale (solo però per le lampadine accese).
Attualmente non vengono eseguiti nuovi allacci e quasi giornalmente si ricevono lamentele sul non funzionamento delle luci votive.
Premesso che nella struttura cimiteriale si hanno solamente 6.000 utenze, si chiede se sia possibile eseguire nuovi allacci e riscuotere direttamente il canone, aumentandolo per parificarlo a quello dei cimiteri limitrofi. Oppure se sia obbligati indire gara d’appalto ad evidenza pubblica.


Risposta:
In linea generale, l’affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica, tra i quali rientra anche quello afferente all’illuminazione elettrica votiva, può aversi nelle forme dell’art. 23.bis, comma 2, lett. a) oppure lett. b) D.L. 112/08 e s.m.i. (n.d.r. all’epoca in vigore, poi abrogato per via referendaria), oppure eccezionalmente (in deroga) con le modalità del comma 3 (c.d. in-house providing).
Nel quesito, si trae spunto dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 5^, 26/1/2011, n. 552 con cui è stata riformata la sentenza del TAR Emilia-Romagna secondo cui una gestione diretta sarebbe non più sostenibile.
Il Consiglio di Stato ha infatti affermato – tra l’altro con una formulazione decisamente netta: -… Appartiene, in realtà, alla dimensione dell’inverosimile immaginare che un Comune di non eccessiva grandezza non possa gestire direttamente un servizio come quello dell’illuminazione votiva cimiteriale, ….” ” che possano aversi del tutto legittimamente gestioni dirette, anche dopo l’art. 23.bis e suo regolamento, quando ciò rientri nelle “scelte” dell’amministrazione titolare del servizio, specie quando si tratti di servizi e prestazioni di ridotta entità.
Se ne trae la conclusione, che il Comune può scegliere se gestire il servizio d’illuminazione elettrica votiva in economia diretta oppure se affidarlo a soggetti terzi (in quest’ultimo caso dovranno osservarsi le disposizioni del comma 2, lett. a) oppure lett. b) del già ricordato art. 23.bis D.L. 112/2008 e succ. modif.).


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Riferimenti:

Parole chiave:
GESTIONE-proventi,GESTIONE-reddito,GESTIONE-tariffa,GESTIONE-altri


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