Quesito pubblicato su ISF2006/1-c

In questo Comune, sito in Lombardia, il trasporto funebre all’interno del territorio comunale viene esercitato in privativa ed affidato in concessione a terzi fino al 31/12/2007. Cosa succede dopo il 10/2/2005: decade tutto e qualsiasi impresa in possesso dei requisiti potrà effettuare tale servizio?

Risposta:
Per effetto dell’art. 33, comma 1 del Regolamento regionale 6/04 il trasporto funebre può essere svolto, a partire dal 10/2/2005, oltre che dal soggetto concessionario comunale, anche da esercenti l’attività funebre. Nel periodo transitorio di 2 anni il trasporto funebre può essere svolto da impresa funebre avente i requisiti (autorizzazioni art. 115 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza e autorizzazione commercio in posto fisso per non alimentari), che non abbia motivi ostativi. I servizi di cui al comma 2 dell’art. 34 sono svolti fino al termine della concessione dall’impresa titolare della stessa. Sulla durata della concessione, ove la stessa non sia stata affidata con procedura ad evidenza pubblica, vige quanto stabilito dall’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni) e cioè il termine entro il 31/12/2006 fissato dal comma 15-bis dell’art. 113. (N.d.R. È intervenuta, successivamente alla risposta al quesito, la sentenza della Cassazione n. 11726 del 6/6/2005, contraria alla possibilità di mantenimento della privativa).

Norme correlate:
Art 115 di Regio Decreto n. 773 del 1931
Art 113 di Decreto Legislativo n. 267

Riferimenti:

Parole chiave:
IMPRESA_FUNEBRE-autorizzazioni,TRASPORTO_FUNEBRE-autorizzazione al trasporto,TRASPORTO_FUNEBRE-privativa


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