Quesito pubblicato su ISF2001/4-k

L’Ufficio di Polizia mortuaria del Comune di … desidera conoscere il comportamento da adottare nei confronti di un argomento non normato, ovvero sulla possibilità di immettere sostanze biodegradanti all’interno o nelle vicinanze del cofano per risolvere il problema dei terreni saturi.

Risposta:
Premesso che stiamo parlando di “salme” o meglio di cadaveri, e quindi non siamo nel caso regolato dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998, è utile scindere in due la questione: 1) Addizione di sostanze biodegradanti nel terreno, comunque al di fuori del feretro; 2) Addizione di sostanze biodegradanti dentro il feretro. Il trattamento del terreno non solo è consentito, ma è addirittura richiesto dal comma 2 dell’art. 82, per ottenere le condizioni previste dall’art. 57 (in particolare dal comma 6), del DPR 285/90. È quindi del tutto legittima la realizzazione di riporti di altri terreni (con o senza addizione di sostanze capaci di migliorare la struttura, tra cui ovviamente le sostanze biodegradanti). Più problematica la questione dell’addizione di sostanze biodegradanti dentro il feretro. Attualmente è applicabile il comma 2 dell’art. 30 del DPR 285/90, ovvero è del tutto lecito usare sostanze biodegradabili, assorbenti, per casse di legno in unione con casse di zinco. Ma in questo caso lo scopo è quello di assorbire le eventuali perdite di liquidi (e se addizionati di batteri ed enzimi, di biodegradare detti liquidi), per rottura della cassa di zinco. Circa l’uso di sostanze biodegradanti dentro il feretro (sia esso di legno o di zinco), come già avviene da anni in Spagna, Portogallo, Germania, ecc., non si trova una norma nel DPR 285/90 che lo vieti esplicitamente. Quindi si propende per l’uso “invisibile”, come fanno appunto negli altri Paesi: fra l’imbottitura ed il fondo del feretro, sotto il cadavere. Del resto non si comprenderebbe come un prodotto ammesso proprio per facilitare la scheletrizzazione degli inconsunti con circolare ministeriale non possa essere utilizzato per ottenere lo stesso scopo fin dall’inizio del processo.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo10 di

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
VARI-sostanze biodegradanti


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