Difetti del feretro

Domanda

Nell'attività di onoranze funebri siamo interpellati da parenti o direttamente dai servizi cimiteriali sulla perdita di liquidi organici dai cofani da noi forniti e tumulati presso i cimiteri.
Questi episodi si sono verificati sempre dopo almeno due/tre anni dalla tumulazione.
Chiediamo come poter valutare fino a che epoca estendere la garanzia, vale a dire la nostra responsabilità su quanto venduto - zinco e valvola di sicurezza.
Ciò alla luce della deteriorabilità del materiale stesso.
Difficile stabilire a causa di quale difetto si è verificato il problema: costruzione, confezionamento del cofano, mancata tenuta del muro di tamponamento, ecc.).
Chiediamo se la normativa si è espressa in merito e se è possibile avere una linea guida da seguire in questi casi così delicati.

Risposta

Si forniscono di seguito alcune considerazioni:
1) Il legislatore è pienamente consapevole che, nella cosiddetta tumulazione stagna, possono avvenire fatti che determinano percolazioni e cattivi odori.
Tanto che ha elaborato una serie di norme per contrastare questo fenomeno:
- partendo dalla cassa che è composta di due involucri (uno di legno e l'altro di metallo): artt. 30 e 77 D.P.285/90;
- prevedendo un confezionamento particolare del feretro e cioè inserendo tra la cassa di legno e quella di zinco un materiale assorbente: art. 30 comma 2 D.P.285/90;
- prevedendo l'impermeabilità ai liquidi e ai gas del loculo: art. 76 D.P.285/90;
- garantendo l'inclinazione del piano di posa feretro nel loculo verso l'interno, per evitare percolazioni esterne.
È quindi l'insieme di tali misure che riduce gli effetti di una situazione da considerare prevedibile, soprattutto quando vi sia alternanza tra caldo e freddo, tra il loculo assolato e non, ecc..
2) Un cittadino acquista delle forniture, un servizio di confezionamento a regola da parte di una impresa funebre.
Inoltre paga la concessione di un loculo che deve essere stato realizzato a regola d'arte e una tumulazione con relativo tamponamento a regola d'arte.
Egli è il concessionario dell'uso di un manufatto e lo sversamento esterno (di liquidi e gas) è immediatamente a lui imputabile.
Salvo rivalsa di quest'ultimo su tutti i soggetti che hanno provveduto a dargli le forniture sopra menzionate.
3) Il gestore del cimitero provvede al tamponamento del loculo.
Se il loculo non è realizzato come prescritto dalla norma si consiglia di fornire il servizio di bonifica senza oneri per il cittadino.
Sarebbe agevole il ricorso all'Autorità giudiziaria per ottenere il rimborso delle spese avute, con in più quelle legali.
Difatti in base all'art. 76, comma 3 D.P.285/90, il loculo stagno deve essere realizzato impermeabile ai liquidi e ai gas, con costruzione dopo la entrata in vigore del D.P.803/75.
Pertanto il mancato rispetto della impermeabilità ai liquidi è imputabile a difetti costruttivi e, in ultima analisi, al concedente.
4) Negli altri casi la mancata impermeabilità è una concausa, mentre il non corretto confezionamento della bara è difficile da dimostrare.
È infatti possibile che sussistano difetti nell'involucro di zinco (o nella saldatura).
In genere ciò avviene nelle parti metalliche che hanno subito uno stiramento (cioè agli angoli e sul fondo) dovuto alla piegatura.
È infatti nelle parti stirate che è più facile che parta l'effetto corrosivo dei liquami cadaverici.
Più raro il caso di saldature mal fatte.
Vi è anche uno studio che aggiunge una possibile causa nell'effetto "anodo sacrificale" della cassa di zinco in presenza di umidità e ferro del cemento armato.
Si propende, invece, per l'alternanza di temperatura fra giorno e notte, specie in loculi/tombe esposte al sole.
L'alternanza determina variazioni di pressione dei gas interni alla bara e l'applicazione della valvola può ridurre, ma non azzerare il problema.
Tra l'altro il rilascio di liquidi cadaverici interni alla bara è massimo attorno ai dodici mesi dalla morte.
Non esiste quindi una soluzione alla problematica posta.
Si può solo suggerire di comunicare, ai soggetti ai quali la bara viene venduta, che possono determinarsi (nel loculo stagno) determinati problemi.
E che la ditta risponde fino ai primi due anni (che è in genere il periodo temporale in cui ogni venditore in UE fornisce garanzia della merce venduta).
Poi, come si fa ad es. per altri prodotti, si può chiedere un pagamento di sovrapprezzo per estendere tale garanzia ad es. a 5 anni.
Un motivo in più per adottare il metodo dei loculi areati o la sottoposizione di vaschetta al feretro in quelli stagni.