L’uso della valvola non è consentito in caso di morte con malattia infettivo diffusiva. Questa l’avvertenza che è da controllare nella autorizzazione al commercio del singolo prodotto.
Spesso però non sono riportate le avvertenze al momento della vendita o nessuno le legge.
Questa della malattia infettivo diffusiva è una evenienza ordinariamente rara e pochi impresari funebri sono a conoscenza di questo divieto.
Per cui è bene darne informativa o ribadirlo.
A nostra conoscenza il divieto era riportato già nelle autorizzazioni ministeriali e ora dovrebbe esserlo anche in quelle regionali (spesso per rinnovo quinquennale), visto che le indicazioni statali alle regioni, contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 34678 del 13/12/2016 ‘Chiarimenti in merito alla circolare n. 36158 dell’11/12/2015 in materia di ‘Autorizzazioni previste dal Regolamento di polizia mortuaria di cui agli artt. 31, 75 e 77, terzo comma del DPR 10 settembre 1990, n. 285’, esplicitamente dicono:
“Ulteriori requisiti per le valvole o altri dispositivi atti a fissare o neutralizzare il gas della putrefazione di cui all’articolo 77 del DPR 285/90
È opportuno rappresentare preliminarmente che il Consiglio Superiore di Sanità ha più volte evidenziato i limiti di funzionamento e di efficienza dei dispositivi in argomento, considerando la variabilità del processo di decomposizione ed i fattori intrinseci di ciascuna salma, la costituzione dei reflui, i fattori climatici.
Pertanto nei procedimenti di autorizzazione in argomento bisogna considerare quanto segue in merito ai suddetti dispositivi:
1. non sono da ritenersi obbligatori ai sensi dell’art. 77 del vigente D.P.R. 285/90;
2. sono vietati nei casi di deceduti di malattie infettivo-diffusive;
3. possono essere autorizzati solo per installazioni su manufatti in doppia cassa (esclusivamente cassa interna in zinco e cassa esterna in legno), con materiali contemplati dal vigente D.P.R. 285/90;
4. devono essere tarati per una sovra-pressione interna (differenziale di pressione) massima di 0.03 bar;
5. in ogni caso è da escludere l’uso della valvola di sfiato per cofani realizzati in materiali diversi da zinco/legno (cassa interna in zinco) e/o assemblati diversamente.
Il divieto in caso di malattia infettivo diffusiva è contenuto al punto 2).
Il testo completo della circolare ministeriale è reperibile come d’uso all’interno del sito www.funerali.org nell’apposita Area Normativa
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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