[Fun.News 3587] L’inumazione di feretro contenente un defunto infetto è d’obbligo con cassa di zinco

Circola in questo periodo la domanda se si debba o meno confezionare un feretro di deceduto con malattia infettivo diffusiva come previsto dagli articoli 18, 25, 30 e 31 del DPR 285/1990.
Salvo che non siano diffuse in futuro indicazioni diverse da parte di Organi nazionali competenti, la risposta è positiva e cioè ordinariamente il feretro va confezionato con doppia cassa, una di legno e una metallica. Conviene inserire la cassa metallica all’interno perché durante il trasporto, se fosse esterna, rischierebbe di danneggiarsi, con fuoriuscita di materiale infettivo.

Sempre a livello nazionale vale la norma di cui all’art. 31 del DPR 285/1990, che prevede la possibilità di sostituzione della cassa metallica in zinco con prodotti specificatamente autorizzati (dapprima dal Ministero della salute, ora dalla regione in cui ha sede il produttore).
Esistono, a nostra conoscenza, almeno due prodotti autorizzati di plastica biodegradabile.
E, a quanto ci risulta, nessuno è autorizzato per l’uso in caso di inumazione di cadavere morto con malattia infettivo diffusiva.
Laddove specificato sono autorizzati per avvio a cremazione di cadavere infetto.
Valutazioni tecniche sono in corso per comprenderne il comportamento laddove il periodo di sosta del feretro in attesa di cremazione sia particolarmente elevato.
Infine, risulta che alcune regioni abbiano specificatamente previsto, con provvedimenti di varia natura, la sostituibilità della cassa di zinco con involucro interno di plastica biodegradabile, se la destinazione è l’inumazione.
Nei casi in cui sia esplicitamente richiamata anche la conformità all’art. 31 del DPR 285/1990 nella norma regionale, non risultandoci alcuna autorizzazione d’uso per inumazione d’infetti, ne discende che in tali casi l’uso di sostitutivi dello zinco con plastica biodegradabile è vietato.
È invece permesso l’uso quando l’inumazione è di feretro di defunto non infetto.
Pertanto, non si può che ribadire l’obbligatorietà d’uso della cassa di zinco in caso di inumazione di defunto morto con malattia infettivo diffusiva.
Motivi di prudenza per la salvaguardia dei lavoratori consigliano di non effettuare lo squarcio della cassa di zinco, anche se ciò avrà effetti negativi sul livello di scheletrizzazione nel tempo.
Si rammenta che le esumazioni di feretri di persona defunta con malattia infettivo diffusiva non possono essere eseguite se non dopo 24 mesi dalla sepoltura, in base all’art. 84 comma 1, lettera b) del DPR 285/1990, che di seguito si riporta:

Art. 84.
1. Salvo i casi ordinati dall’autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
… omissis …
b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

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