[Fun.News 3571] Antitrust: As1644, si a convenzioni comunali per calmierare prezzi funerali, ma a precise condizioni

Pubblichiamo, di seguito, il comunicato dell’Autorità per la conconcorrenza, a proposito della segnalazione AGCM AS1644 – COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI) – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE E LE IMPRESE FUNEBRI PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONVENZIONATI PER IL TRIENNIO 2017-2020.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 4 febbraio 2020, ha deliberato di non impugnare davanti al Tribunale amministrativo regionale competente la delibera della Giunta comunale di Cinisello Balsamo (MI) del 23 novembre 2017, n. 262, avente ad oggetto l’approvazione dello schema di convenzione tra l’amministrazione e le imprese esercenti l’attività
funebre per l’esecuzione di servizi funebri a prezzi convenzionati per il triennio 2017-2020.
Infatti, l’Autorità ha ritenuto che sono venuti meno i presupposti per il ricorso previsto dall’art. 21- bis della legge n. 287/1990.
Nel parere motivato deliberato nella riunione del 27 novembre 2019 ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità ha rilevato che alcune delle previsioni della citata delibera della Giunta comunale integrassero una violazione dei principi nazionali ed europei a tutela della concorrenza.
In particolare, lo schema di convenzione approvato dalla delibera prevede la fissazione di un prezzo convenzionato dei servizi funebri offerti, nonché consente l’adesione alla convenzione solo alle imprese del settore dotate di una sede commerciale nel territorio comunale. A riguardo, l’Autorità ha osservato: da un lato, che la previsione di tariffe fisse inderogabili al ribasso nell’ambito di una convenzione per l’offerta di servizi commerciali appare in contrasto con l’art. 41 della Costituzione, con la libertà di prestazione dei servizi ex art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché con l’art. 2 della l. n. 287/1990; dall’altro lato, che la circoscrizione del novero delle imprese disposte ad aderire alla convenzione tra quelle aventi sede commerciale nel territorio comunale limiti ingiustificatamente l’esercizio della libertà d’iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione, nonché la libertà di prestazione dei servizi ex art. 56 del TFUE.
A seguito del ricevimento del parere motivato, il Comune di Cinisello Balsamo – con comunicazione pervenuta all’Autorità il 29 gennaio 2020 – ha trasmesso la Deliberazione della Giunta Comunale n 16 del 28 gennaio 2020 (“Approvazione nuovo schema di convenzione tra l’amministrazione comunale e le imprese esercenti l’attività funebre per l’esecuzione di servizi funebri a prezzi convenzionati per il biennio febbraio 2020-febbraio 2022”) in grado di risolvere le perplessità concorrenziali sollevate dall’Autorità con il suddetto parere motivato.
Infatti, l’Amministrazione locale ha annullato la deliberazione oggetto del parere e, recependo i rilievi sollevati dall’Autorità, ha in tal senso introdotto delle conformi previsioni nel nuovo schema di convenzione. A riguardo, si richiamano l’art. 3 (Servizi funebri a prezzi convenzionati) secondo cui “Il prezzo citato è esente da IVA e da intendersi come tetto massimo derogabile al ribasso da
parte delle imprese funebri” e l’art. 7 (Requisiti delle imprese) in forza del quale “L’adesione alla presente convenzione è libera e aperta a tutte le imprese autorizzate ai sensi della vigente Legge Regionale n. 4 del 4 marzo 2019 e del vigente Regolamento della Regione Lombardia 9 novembre 2004 n. 6 e ss. mm. “Regolamento in materia di attività funebre e cimiteriale. Tutti i requisiti per
l’adesione al Servizio devono permanere per tutta la durata della convenzione, pena la cancellazione dall’elenco”.
Preso atto del nuovo schema di convenzione approvato dal Comune rispetto al parere motivato formulato ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, nella propria riunione del 4 febbraio 2020, l’Autorità ha deliberato l’archiviazione del procedimento, ritenendo che le circostanze comunicate siano suscettibili di rimuovere i dubbi concorrenziali espressi nel parere del 27 novembre 2019.

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