[Fun.News 3462] Sfalci e potature derivanti da parchi e aree cimiteriali: chiarimenti normativi

Nel 2016, con l’art. 41 della L. 154/2016, venne modificato l’art. 185 c. 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006 indicando che sfalci e potature da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali nonché da attività agricole e agro-industriali sono da considerarsi esclusi dalla disciplina dei rifiuti purché, tuttavia, venga comunque rispettato il requisito della specifica destinazione (“destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”).
Dopo poco tempo per l’Italia venne aperta una procedura di infrazione alla normativa Ue che considerava tale esclusione come una “non corretta gestione” dei rifiuti medesimi.
Il legislatore italiano ci ha messo una pezza, approvando la Legge 3 maggio 2019, n. 37 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018. (GU Serie Generale n. 109 del 11-05-2019), e in particolare con l’articolo 20:
Art. 20. (Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)
1. All’articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
« f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

Sfalci e potature, quindi, non sono rifiuti, ma a precise condizioni:
– non sono pericolosi;
– provengono da attività agricola o forestale
– se derivano da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali – sono utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa (con i criteri stabiliti in legge).

Sfalci e potature rimangono invece rifiuti speciali se derivano da un’attività economica, quale, ad esempio, l’attività di giardinaggio professionale.
Sfalci e potature da aree cimiteriali restano rifiuti urbani, se non sono utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa.
Le nuove norme sono in vigore dal 26 maggio 2019.
E’ però probabile che questo testo non sia in grado di essere accolto in sede europea, vista la sua inadeguatezza rispetto alle direttive vigenti (2018/851/Ue di modifica della direttiva 98/2008/CE) e quindi che la partita sia ancor aperta.

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