[Fun.News 3455] Leggi regionali funerarie al vaglio della Corte Costituzionale. La Calabria ritira il suo provvedimento, la Lombardia ricorre

I nostri lettori ricorderanno che con Fun.News 3367 venne data notizia del fatto che il Governo aveva impugnato davanti alla Corte Costituzionale la L.R. Calabria 22/2018 in materia funeraria, per  una serie di motivi che sostanzialmente erano l’aver invaso competenze parziali o esclusive dello Stato.
Il giudizio della Suprema Corte era molto atteso perché avrebbe potuto incidere pesantemente sia su leggi già in essere da anni in molte regioni italiane, sia sui contenuti della riforma del settore funerario per la quale si è appena aperta la discussione in Commissione XII alla Camera.
Con un colpo di scena imprevisto la Regione Calabria si è sottratta al giudizio della Corte, previsto per il 7 maggio 2019, approvando con L.R. 2 maggio 2019 n. 7 l’abrogazione della legge 22/2018 impugnata.
E il fatto la dice lunga sulla insostenibilità di molti dei contenuti di quella legge regionale.

Non è finita!
Lo stesso Governo ha deciso di impugnare pure la recente L.R. Lombardia  4/2019 sempre in materia funeraria (vedi Fun.News 3449).
Per dovere di cronaca, secondo lo stesso Governo, i motivi di impugnativa per la legge lombarda erano inferiori a quelli della legge calabrese.
Per la Lombardia, oltre le questioni già note per l’intervento in materia di stato civile (per autorizzazioni alla cremazione e dispersione ceneri, contestate come debordanti – per talune previsioni normative – rispetto alla Legge 130/2001), si citano principalmente due altri motivi di possibile incostituzionalità:
– l’aver previsto le case funerarie non presenti in alcuna norma di principio statale, stesso dicasi per i loculi aerati e altre materie attualmente non disciplinate o disciplinate diversamente dal DPR 285/1990.
– la normativa sulla sepoltura di animali d’affezione, possibile in Lombardia anche all’interno dei cimiteri per umani, per la Regione.
Il nodo principale del contendere è se in assenza di una norma statale la Regione, in materia concorrente, possa emanare proprie leggi (e la cosa fino ad ora era considerata pacificamente legittima, salvo uniformarsi a norme statali successive di principio contrastanti).
Altro nodo del contendere è se si possa considerare una norma regolamentare di rango secondario, come il DPR 285/1990, norma di principio statale che impedisce la legiferazione regionale.
Anche in questo caso si tratta di una posizione governativa del tutto innovativa.
E’ rilevante l’allarme che si è prodotto soprattutto in ambito funebre, vista la possibile bocciatura della esistenza delle case funerarie, nonché dei trasporti di salma non autorizzati espressamente e preventivamente dal Comune.
E anche l’attività dei centri di servizio funebre risulta azzoppata.
E’ stato annunciato dall’assessore lombardo competente che la regione Lombardia ricorrerà contro la decisione del Governo.
Ci si domanda poi che succede nel frattempo.
La legge regionale lombarda 4/2019, per le parti immediatamente applicabili è da osservare, fino a che la sentenza della Suprema Corte verrà pubblicata. Ci si domanda però se abbia un senso la emanazione nei termini previsti dalla legge del regolamento attuativo prima della sentenza della Corte Costituzionale.
Parallelamente anche la riforma legislativa per il settore funebre e cimiteriale diventa, alla luce di questa impugnativa, particolarmente importante, visto che potrebbe diventare la nuova norma di settore, risolvendo diversi dei problemi in discussione.
Resta da vedere se sia utile attendere l’espressione della Corte Costituzionale (in genere prevista nell’arco di 7-8 mesi) e adeguare i testi conseguentemente o rischiare di lavorare in questi mesi per un testo che è soggetto comunque ad essere rivisto dopo la sentenza.
Di sicuro sembra opportuno attivare un tavolo di confronto tra i maggiori attori a livello nazionale del settore funebre e cimiteriale per riflettere sulle migliori azioni per poter affrontare la situazione di incertezza normativa che si è creata.

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