[Fun.News 3446] Impugnata dal Governo la legge regione Lombardia in materia funeraria 4/2019

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi martedì 23 aprile 2019, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato e ha deliberato di impugnare la legge del Regione Lombardia n. 4 del 04/03/2019, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III ‘Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali’ del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis ‘Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre’”, in quanto varie norme in materia di polizia mortuaria e di attività funebre si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di “tutela della salute”, invadendo altresì la competenza statale in materia di ordinamento civile e in materia di Stato civile e di anagrafi, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. i) e l), e terzo comma, della Costituzione.
Si precisa che i commi dell’articolo 117 della Costituzione richiamati riguardano:

"2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
….
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
….
3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

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