[Fun.News 3368] Prime reazioni dopo la pubblicazione in GU dell’impugnativa del Governo della legge funeraria della Calabria

Uno dei primi argomenti affrontati nella riunione di Commissione nazionale funeraria SEFIT dell’11/10/2018 è stata la valutazione degli effetti della impugnativa da parte del Governo, con ricorso n. 54/2018, pubblicato in G.U. il 3 ottobre 2018,  per illegittimità costituzionale alcune disposizioni della legge regione Calabria n. 22 del 26/06/2018 in materia funeraria, avanti la Corte Costituzionale.
Al termine dell’incontro, la Vice responsabile della SEFIT Dr.ssa Valeria Leotta, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, anticipando l’uscita di una specifica circolare SEFIt sull’argomento, in settimana:
"Riteniamo di particolare interesse tre motivi di impugnazione:
Il primo ha ad oggetto le norme relative all’impresa funebre che restringono indebitamente l’accesso al mercato: sicuramente servono requisiti certi per l’esercizio di impresa funebre per garantire trasparenza, correttezza e tutela del dolente, ma sulla materia della concorrenza il legislatore statale ha potestà esclusiva; pertanto si condivide la presunta illegittimità.
Il secondo riguarda le norme che disciplinano la tumulazione areata, secondo il quale le regioni non potrebbero legiferare in materia perché tale sistema di sepoltura non è previsto dal DPR 285/1990.
Non sembra, invece, condivisile questa considerazione del DPR quale limite invalicabile per la Regione, posto che si tratta di un regolamento che soccombe rispetto alla legge regionale.
Inoltre, trattandosi di tutela della salute, non ammettere norme regionali diverse da quelle del regolamento statale, nel senso anche di integrative, comporterebbe un’esclusione della potestà legislativa concorrente di cui è titolare la regione. Condivisibile, ed è il terzo motivo di interesse, è anche la parte della impugnativa che riguarda la incompetenza regionale ad intervenire in materia di regolamentazione della cremazione, quando riguardi compiti e autorizzazioni di stato civile, notoriamente competenza esclusiva dello Stato.
Ne deriverebbero effetti rilevanti per la quasi totalità delle regioni italiane che siano intervenute in materia, con ricadute importanti sullo sviluppo della cremazione nel nostro Paese, cosa che imporrebbe un intervento statale in tempi rapidissimi, per attuare l’articolo 3 e l’articolo 8 della L. 130/2001, che si attendono da oltre 17 anni.
Pertanto, si attende il pronunciamento della Corte Costituzionale, con l’ulteriore rilievo che si tratta della prima impugnazione da quando le regioni hanno iniziato a legiferare in materia funeraria e che se accolta dai giudici potrebbe avere ricadute sugli atti normativi e amministrativi regionali già in vigore.
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