[Fun.News 3328] Riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici

Il 31 dicembre 2016 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio che riguarda la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.
Gli Stati membri dovevano recepire le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° luglio 2018.
In Italia ciò è avvenuto con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri il 29 maggio 2018, in esame definitivo, di uno specifico decreto legislativo, in via di pubblicazione in G.U.
Per conseguire livelli di qualità dell’aria che non comportino impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l’ambiente, la direttiva stabilisce gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3) e particolato fine (PM2,5) applicabili dal 2020 al 2029 e successivamente, a partire dal 2030.
Nell’allegato II della Direttiva sono stabilite le % di riduzione delle emissioni da applicare per ciascun inquinante e per ciascun Stato Membro.
Gli Stati Membri dovranno adottare ed attuare i rispettivi programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico, per limitare le emissioni antropogeniche e di contribuire a raggiungere gli obiettivi di riduzione fissati dalla direttiva.
I programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico dovranno contenere le misure obbligatorie di riduzione delle emissioni di ammoniaca e di particolato fine descritte all’allegato III, parte 2.
Gli Stati membri dovranno trasmettere i loro primi programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico alla Commissione entro il 1° aprile 2019.
Per gli inquinanti di cui all’allegato I della Direttiva, gli Stati membri elaborano inventari nazionali delle emissioni annue, proiezioni nazionali delle emissioni, inventari nazionali delle emissioni adattati, se necessario, e relazioni d’inventario in conformità all’allegato IV della Direttiva.
L’articolo 9 della Direttiva richiede inoltre agli Stati Membri di monitorare gli impatti negativi dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi utilizzando una rete di siti di monitoraggio rappresentativa degli habitat di acqua dolce, naturali e seminaturali e di ecosistemi.

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