[Fun.News 3001] Detrazione spese funebri: il 730 precompilato è una realtà: ora si può vederlo, se necessario coreggerlo e inviarlo all’Agenzia Entrate

E’ partita il 2 maggio 2016 la seconda fase del 730 precompilato ai fini delle detrazioni fiscali, tra cui quelle per spese funebri.
Dopo la prima fase scattata il 15 aprile, in cui l’Agenzia ha messo a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata per consentire loro di consultare i dati presenti e di verificarne l’esattezza, dai primi di maggio 2016 i contribuenti possono decidere se inviarla così com’è oppure con integrazioni o modifiche.
In ogni caso, fino al 7 luglio, il 730 può essere inviato, in autonomia o delegando un intermediario (Caf o professionista abilitato) o il proprio sostituto d’imposta, mentre il modello Unico precompilato può essere inviato direttamente online fino al 30 settembre 2016.

A ricordarlo è l’Agenzia delle Entrate che sottolinea come, nella fase uno, dal 15 aprile alla fine di aprile 2016, gli accessi per la sola visualizzazione della precompilata sono stati oltre 1 milione e 800mila, il 16% in più rispetto all’anno scorso.
Nello stesso lasso di tempo, nel 2015 gli accessi erano stati 1 milione e 564mila.
Per quanto riguarda gli accessi, il 55% dei contribuenti che si è collegato alla dichiarazione precompilata lo ha fatto tramite le credenziali dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline), mentre il 35,9% ha utilizzato il Pin dell’Inps. A seguire gli altri canali di accesso.
RIPASSO SULLA DETRAZIONE SPESE FUNEBRI
Nella dichiarazione dei redditi 2016 è possibile inserire le spese funebri al pari di altre spese detraibili come quelle sanitarie, veterinarie e scolastiche.
Tutti coloro che nel corso del 2015 hanno sostenuto dei costi per effettuare uno o più funerali hanno quindi diritto a detrarre le spese funebri tramite modello 730 o Unico 2016.
I contribuenti hanno potuto visualizzarle direttamente online, a partire dal 15 aprile 2016, dal proprio cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La novità relativa alle spese funebri è che potranno essere detratti i costi sostenuti per qualunque persona, anche se non si tratta di un parente.
Viene riconosciuta la detrazione del 19% per un importo non superiore a 1550€ per ciascun funerale. È quindi possibile detrarre le spese funebri per qualunque persona e non più soltanto per i familiari.
Per inserire le spese funebri nel modello 730/2016 si fa riferimento al quadro E, al rigo intitolato “Spese funebri”.
Per poter detrarre le spese funebri entro la scadenza della dichiarazione dei redditi 2016 i contribuenti devono procedere alla seguente compilazione:
Modello 730/2016: righi tra E8 e E12, codice spesa 14;
Modello Unico/2016: quadro RP da 8 a 14 della sezione I, codice spesa 14.
A prescindere dal modello utilizzato, ricordiamo che la detrazione delle spese funebri è ammessa solo per quanto riguarda i costi del funerale.
In pratica non sono detraibili le spese effettuate prima del funerale, come ad esempio l’acquisto di un loculo o di una tomba familiare, o quelle di esumazione e reinumazione di resti mortali, ma solo quelle sostenute in occasione del decesso (quindi ricevuta del versamento effettuato al comune per i diritti cimiteriali, fattura dell’agenzia di pompe funebri, fiori, necrologi…).
Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più contribuenti, la detrazione complessiva va suddivisa tra quelli che hanno contribuito alla spesa per il funerale.
Se la fattura emessa dall’agenzia funebre è intestata a una sola persona ma anche altri hanno messo la loro quota, bisogna riportare sulla ricevuta un’annotazione firmata dall’intestatario che certifichi che l’importo è stato pagato da più persone.
In tal modo chi vuole detrarre le spese del funerale dalla dichiarazione dei redditi 2016 dovrà ottenere copia della fattura e utilizzarla poi come documentazione di spesa.
Per quanto riguarda le tempistiche di pagamento, vale il criterio di cassa, per cui se il funerale è stato fatto a fine 2015 ma si è pagato nel 2016, andrà inserito nella dichiarazione dei redditi riguardanti il 2016, e quindi con 730/2017.

Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato.
Modello che può essere accettato o modificato.
Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all’ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli.
Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all’Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali).
Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.
Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (730 ordinario o modello Unico PF).

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