in brevis: contro queste presunte angherie e prepotenze, del tutto ingiustificate, si tratta di far valere, in giudizio, avanti il giudice ordinario, ossia in sede civile, il cosidddetto “DIRITTO SECONDARIO DI SEPOLCRO”. Esso è un principio pretorio, vale adire non è norma inserita nello jus positum, ma è frutto di un’omogenea e costante elaborazione giurisprudenziale sorta, apunto, per dirimere gli spesso dilaceranti conflitti endo-famigliari sul diritto di sepolcro, laddove la litigiosità pare sempre più divenire endemica.
Circa il configurarsi del diritto secondario di sepolcro, un’opinione abbastanza strutturata, nel dibattito giuridico ed accademico, lo considera jus in re aliena, gravante sulla tomba, seguendone gli eventuali trasferimenti (art. 98 D.P.R. 285/1990?), se ipotizziamo una (improbabile?) soppressione del cimitero; sicché gli acquirenti della cappella (non familiare, ma ereditaria) sarebbero tenuti ope legis a rispettarlo. Si tratterebbe di un diritto reale, poiché, pur essendo il culto dei defunti una pratica pia, esso si estrinseca nel passaggio al sepolcro e nel potere di fatto sulla tomba e su tutte le opere che servono ad ornamento della stessa, come le statue, le lapidi, nonché nel potere di controllare il rispetto delle tumulazioni già date alle salme seppellite nella cappella e, conseguentemente, di avversare, anche giudizialmente, atti che comportino turbativa delle sistemazioni stesse. In realtà, sembra doversi escludere la natura reale, mancando anche il potere di uso (art. 1021 Cod. Civile) che caratterizza, invece, il diritto primario e rappresenta il fondamento di ogni diritto reale. Può, perciò, concludersi come esso sia un diritto personale, o sin anche personalissimo, di godimento, il cui potenziale esercizio dura fino a quando permanga la sepoltura. Non manca, comunque, l’idea che vi vede una figura di natura ibrida, personale e reale.
sono vedova con due bambini piccoli, ho sepolto mio marito nel cimitero di marano in campania mia cognata, sorella di mio marito, ed i mei suoceri mi impediscono di ornare la tomba a mio piacimento non potendo spostare nulla di quanto da lei posizionato che a me non piace. ciò lo fa con prepotenza di fatto impedendo ogni mia azione. cosa posso fare?
X Raffaella,
in brevis: contro queste presunte angherie e prepotenze, del tutto ingiustificate, si tratta di far valere, in giudizio, avanti il giudice ordinario, ossia in sede civile, il cosidddetto “DIRITTO SECONDARIO DI SEPOLCRO”. Esso è un principio pretorio, vale adire non è norma inserita nello jus positum, ma è frutto di un’omogenea e costante elaborazione giurisprudenziale sorta, apunto, per dirimere gli spesso dilaceranti conflitti endo-famigliari sul diritto di sepolcro, laddove la litigiosità pare sempre più divenire endemica.
Circa il configurarsi del diritto secondario di sepolcro, un’opinione abbastanza strutturata, nel dibattito giuridico ed accademico, lo considera jus in re aliena, gravante sulla tomba, seguendone gli eventuali trasferimenti (art. 98 D.P.R. 285/1990?), se ipotizziamo una (improbabile?) soppressione del cimitero; sicché gli acquirenti della cappella (non familiare, ma ereditaria) sarebbero tenuti ope legis a rispettarlo. Si tratterebbe di un diritto reale, poiché, pur essendo il culto dei defunti una pratica pia, esso si estrinseca nel passaggio al sepolcro e nel potere di fatto sulla tomba e su tutte le opere che servono ad ornamento della stessa, come le statue, le lapidi, nonché nel potere di controllare il rispetto delle tumulazioni già date alle salme seppellite nella cappella e, conseguentemente, di avversare, anche giudizialmente, atti che comportino turbativa delle sistemazioni stesse. In realtà, sembra doversi escludere la natura reale, mancando anche il potere di uso (art. 1021 Cod. Civile) che caratterizza, invece, il diritto primario e rappresenta il fondamento di ogni diritto reale. Può, perciò, concludersi come esso sia un diritto personale, o sin anche personalissimo, di godimento, il cui potenziale esercizio dura fino a quando permanga la sepoltura. Non manca, comunque, l’idea che vi vede una figura di natura ibrida, personale e reale.
sono vedova con due bambini piccoli, ho sepolto mio marito nel cimitero di marano in campania mia cognata, sorella di mio marito, ed i mei suoceri mi impediscono di ornare la tomba a mio piacimento non potendo spostare nulla di quanto da lei posizionato che a me non piace. ciò lo fa con prepotenza di fatto impedendo ogni mia azione. cosa posso fare?