Risoluzione Ministero Finanze n. 173/E del 05/08/1996 – Le concessioni cimiteriali

Risoluzione, Ministero Finanze, 1996
Risoluzione allegata

Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 2 di Decreto Presidente Repubblica n. 131 del 86
Art 6 di Decreto Presidente Repubblica n. 131 del 86
Art 8 di Decreto Presidente Repubblica n. 131 del 86

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 173/E del 05/08/1996 Dipartimento delle Entrate – Direzione centrale per gli Affari giuridici e per il Contenzioso tributario LE CONCESSIONI CIMITERIALI Registro – Atti amministrativi – Concessioni cimiteriali – Canone inferiore a lire 7.500.000 (ora, lire 12.500.000) – Registrazione – Modalità – Artt. 2, 6 e 8 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 Con istanza ……… l’organo comunale preposto all’igiene ambientale e servizi funebri per il Comune di T. aveva chiesto di conoscere il trattamento tributario, in materia di imposta di registro, da applicare agli atti di concessione di sepoltura privata recanti un canone inferiore a lire 7.500.000. In particolare detto organo aveva chiesto chiarimenti in ordine all’obbligatorietà o meno del caso in rassegna, della formalità della registrazione. Al riguardo la scrivente osserva che l’art. 2 del DPR n. 131 del 1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) prevede l’obbligo della registrazione per gli atti indicati nella Tariffa allegata allo stesso decreto. L’art. 5 del medesimo testo unico distingue poi il caso in cui ricorre l’obbligo della registrazione in termine fisso, con conseguente applicazione della parte prima della Tariffa in argomento, da quello in cui ricorrendo in caso d’uso, si rende applicabile la parte seconda della Tariffa. Poiché non v’è dubbio circa l’obbligo della registrazione nel caso in cui gli atti in questione siano redatti, ricevuti o autenticati da pubblici ufficiali nell’esercizio di funzioni pubbliche, è possibile limitare l’esame della fattispecie in questione al caso in cui l’atto assuma natura di scrittura privata non autenticata. In tal caso potrà verificarsi , così come ipotizzato dal Comune di T., che il canone globale della concessione risulti inferiore a lire 7.500.000 o meglio, stante la più recente normativa (DL 20 giugno 1996, n. 323), inferiore a lire 12.500.000. La particolare fattispecie. A parere della scrivente, ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della Tariffa, parte seconda, allegata al DPR n. 131 del 1986 ove è previsto il caso della registrazione delle scritture private non autenticate quando l’ammontare dell’imposta risulti inferiore all’importo previsto per la misura fissa. Ove, pertanto, l’imponibile costituito – così come già precisato dalla scrivente con nota IV-8-823/94 del 17 novembre1994 recepita dal Dipartimento del Territorio con successiva nota n. 55621 del 15 marzo 1995 – dal valore economico dell’atto risultante dall’ammontare del canone complessivo calcolato per l’intero periodo della concessione risulti attualmente inferiore a lire 12.500.000 e si configuri, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 131 del 1986, il caso d’uso o anche la fattispecie della registrazione volontaria, ex art. 8 del DPR n. 131 del 1986, l’atto portato alle registrazione verrà sottoposto ad imposta in misura fissa di lire 250.000.

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