Tumulazione privilegiata: il Veneto modifica le regole.

Se l’Italia è (o, si diceva essere) un popolo di eroi, poeti, santi, navigatori, ecc., la tumulazione privilegiata (art. 341 TULLSS ed art. 105 dPR 10 settembre 1990, n. 285) considera proprio queste categorie. Si tratta di una forma di sepoltura “eccezionale” in considerazione della particolarità delle situazioni per cui può essere autorizzata (connotata da altra discrezionalità). A seguito del conferimento di funzioni di cui al dPCM 26 maggio 2000 (per le regioni a statuto ordinario, efficace dal 1° gennaio2001), la titolarità al rilascio di queste autorizzazioni è, oggi, delle regioni (a statuto ordinario; per le regioni a statuto speciale occorre fare riferimenti caso per caso). La regione del Veneto aveva regolato l’istituto con la DGR n. 1533 del 14 giugno 2002, indicazioni, in parte, modificate con la DGR n. 2051 del 3 luglio 2007 (in B.U.R. n. 64 del 20/7/2007 http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=198618 , prevedendosi ora che uno dei requisiti sia quello per cui siano passati almeno 5 anni dal decesso. Inoltre, il termine del procedimento è indicato in 120 giorni, con ipotesi di sospensioni nei casi di richiesta d’integrazione della documentazione o di chiarimenti. (Sereno SCOLARO)

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Sereno Scolaro

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23 thoughts on “Tumulazione privilegiata: il Veneto modifica le regole.

  1. Gent.mo Dott. Scolaro,la risposta al mio quesito postole in data 12 nov.
    ha forse centrato (non la risposta che volevo sentirmi dire)ma la risposta
    in linea con le norme e leggi vigenti , faro’ una ulteriore verifica ( con le
    mie limitate possibilita’anche delle leggi vigenti) mi riservo eventual =
    mente di ricontattarla. la sua risposta del 14 nov. mi ha forse risolto il
    problema,di questo la ringrazio sentitamente.

    silverio gennari.

  2. Poiche’ il Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente nel 2004, data del testamento e, oltretutto, successiva alla data di entrata in vigore del dPR 21/10/1975, n. 803, escludeva l’ipotesi della cessione, sia che avvenisse per atto tra vivi che per causa di morte, del sepolcro, si deve dedurre per l’inefficacia di quella clausola testamentaria, rimanendo il sepolcro nella titolarita’ delle persone appartenenti alla famiglia del c.d. fondatore del sepolcro.

    Questa situazione segnala, ancora una volta, come non possano mai affrontarsi i rapporti che si determinano attorno ad un sepolcro privato nei cimiteri in termini generali, richiedendo sempre una valutazione caso per caso e, possibilmente, disponendo di tutti gli elementi che, nel singolo caso, riguardino il rapporto di concessione.

  3. Gent.mo Dott.Sereno Scolaro. la sua gentile risposta del 22 ottobre 2007
    non mi e’ ancora chiara, provo a ricapitolare in modo diverso il quesito
    postole.
    defunta mia cugina in data 30-12-2004 (nubile), con testamento olo=
    grafo datato 20-09-1993, ha lasciato in eredita’ a terzi il sepolcro genti=
    lizio privato perpetuo quale edificio manufatto costruito da nostro nonno
    nell’anno 1927 (quindi fondatore) noi aventi diritto alla tumulazione
    (con figli e nipoti siamo in -9-) quali successori “jus sanguinis”del fon=
    datore abbiamo richiesto al comune la voltura della concessione
    che ci e’ stata intestata con deliberazione della giunta, legittimazione
    intestata a noi tre fratelli ,per l’uso del terreno cimiteriale riconoscendolo
    perpetuo e sul quale nostro nonno aveva costruito la cappella gentilizia.
    non esistevano documenti ,perduti dal Comune durante l’ultima guerra.
    a questo punto il sepolcro cappella gentilizia perpetua inteso come
    manufatto edile e’ diventato proprieta’ di terzi oppure rimane per intero
    di nostra proprieta’.
    il regolamento comunale di polizia mortuaria del Comune (di Taglio di
    Po) aggiornato ein vigore dal 17-07-2005– all’art.53–4° comma,recita
    che il “DIRITTO D’USO” non e’ commerciabile ne’ trasferibile o comunque cedibile e ogni atto contrario e’ nullo, NULLA dice del patri=
    monio manufatto cappella privata perpetua se trasmissibile per testa=
    mento pur essendo in vita tanti aventi diritto.
    il regolamento di polizia mortuariadeliberato dal Commissario Straordi=
    nariodel 29-05-1945 ,aggiornato alla data 30-05-2002 all’articolo N.81
    cosi’ recita:
    1) le tombe private non possono essere cedute dal concessionario in forza
    della posizione del Comune quale proprietario del suolo e del conces=
    sionario quale titolare dell’uso del medesimo e solo per le opere sopra
    esistenti il diritto di proprieta’.
    2) tale divieto della cessionedelle tombe private e’ imposto a tutela della
    volonta’ dell’originario concessionario,della dignita’ del defunto e
    sopratutto a tutela di ogni e qualsiasi fine speculativo.
    LA SALUTO CORDIALMENTE E LA RINGRAZIO SE VORRA’ DARMI UNA
    RISPOSTA
    SILVERIO GENNARI.

  4. Con questo intervento, aggiunge un’indicazione, in precedenza non presente: quella per la quale l’attuale intestazione sussiste in capo ai discendneti del c.d. fondatore del sepolcro.
    Il che’ comporta che siano queste le persone che, nei limiti della capienza dello statto, godono del diritto di sepolcro.
    Non si indica, per altro, a quale titolo la cugina potesse vantare diritti (patrimoniali) sul sepolcro e, pur ammettendone (ma occorrerebbe verificare l’atto di concessione, congiuntamente alle previsioni dei regolamenti comunali di polizia mortuaria a partire da quello vigente al momento del sorgere della concessione) la sussistenza, l’eventuale successione testamentaria non puo’ che avere avuto effetti sulla componente ‘patrimoniale’, il che’ si traduce nel fatto che terzi si verrebbero a trovare nella condizione di dover sostenere gli obblighi di manutenzione sul sepolcro.

  5. spett. dott.Sereno Scolaro,la sua risposta del 22 ottobre non mi e’ ancora chiara.provo a ricapitolare.
    defunta mia cugina in data 30-12-2004,con testamento ha lasciato a in
    eredita’ a terzi il ns. sepolcro gentilizio privato perpetuo ,quale edificio
    manufatto. noi successori “jus sanguinis” del fondatore abbiamo chiesto
    al comune la voltura della concessione,il comune ha provveduto con la
    intestazione a noi tre fratelli (gli altri aventi diritto a questo sepolcro
    sono i ns. figli e nipoti,in tutti,con noi siamo in 10). A questo punto il
    l’edificio manufatto sepolcro e’ diventato proprieta’ di terzi, oppure
    rimane di nostra proprieta’ per intero? il regolamento comunale di polizia mortuari aggiornato al 2006 parla solo della non trasmissibilita’ della
    concessione a terzi finche’ in vita un avente diritto alla tumulazione e
    nulla dice del manufatto sepolcro.
    in attesa di un suo gentile riscontro la ringrazio e la saluto.
    silverio gennari

  6. Il sepolcro e, conseguentemente, i diritti che lo riguardano presentano una duplice valenza, quella patrimoniale, avente per oggetto il sepolcro come manufatto eretto sull’area avuta in concessione (e ciò a prescindere dal fatto che la concessione abbia durata a tempo determinato od indeterminato (c.d. concessione perpetua) e quella personale, afferente al titolo di essere sepolti in capo a determinate persone, cioè a quelle che si trovano ad essere destinatarie della “riserva” di cui all’art. 93, comma 1 dPR 10 settembre 1990, n. 285 (in quanto concessionari o appartenenti alla famiglia del concessionario). L’appartenenza alla famiglia del concessionario (ricordando, per inciso, che spetta al Regolamento comunale di polizia mortuaria l’individuazione delle famiglia o, se si voglia, delle persone da considerare come appartenenti alla famiglia del concessionario) costituisce un dato per molti versi oggettivo, derivando dalla presenza di rapporti giuridici (quali il rapporto di coniugio, i rapporti di parentela, affinità, adozione), che sussiste indipendentemente dalla volontà.
    Per quanto riguarda l’aspetto patrimoniale esso è correlato, strettamente, alla finalità del sepolcro, cioè alla sua capacità di accogliere, nei limiti della capienza dello stesso, i feretri contenenti i defunti che hanno titolo ad esservi sepolti e si estrinseca nell’adempimento degli obblighi della manutenzione, ordinaria e straordinaria, del sepolcro (art. 63 dPR 10 settembre 1990, n. 285) per tutta la durata del sepolcro, nonché, se del caso, di consentire l’esercizio del diritto di sepolcro primario (titolo ad esservi sepolti), nonché del diritto di sepolcro secondario (titolo a svolgere le funzioni rituale e commemorative in memoria dei defunti sepoltivi).
    Un sepolcro familiare (o, gentilizio; ma si tratta di un sinonimo), cioè sorto a favore degli appartenenti ad una determinata famiglia, può divenire sepolcro ereditario nel caso in cui non vi siano persone che, appartenenti alla famiglia del concessionario, abbiano titolo a subentrare nella posizione del concessionario fondatore del sepolcro.
    A partire dal 10/2/1976 (data di entrata in vigore del dPR 21 ottobre 1975, n. 803), i sepolcri, seppure concessi in precedenza, non sono ulteriormente suscettibili di atti di disposizione tra vivi o per causa di morte (testamento), come effetto della qualificazione dei cimiteriali quali soggetti al regime dei beni demaniali (parte, per altro, minoritaria della dottrina, sosterrebbe che tale effetto dovrebbe farsi risalire al 28 ottobre 1941, data di entrata in vigore del Libro III del c.c., con il quale è stata introdotta, intenzionalmente, la qualificazione della demanialità dei cimiteri; in ogni caso, a prescindere, da tali orientamenti, in ogni caso – a partire dall’entrata in vigore del testé citato dPR 21 ottobre 1975, n. 803 – tale ipotesi (in precedenza ammessa dall’art. 72, commi 2 e segg. R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880) non è più ammissibile.
    Per come posta la questione, sembrerebbe che il testamento sia successivo a tale data. Se così sia, la parte che ha disposto con testamento, non può che avere disposto se non per la parte di cui era titolare e – in ogni caso – limitatamente alla componente patrimoniale del sepolcro, Si tratta, a questo punto, di vedere se la parte testatrice fosse titolare esclusiva della componente patrimoniale del sepolcro (proprietà del manufatto) oppure se essa concorresse con altre persone nelle titolarità sul sepolcro, aspetto che dovrebbe essere verificato sulla base di due “fonti”: a) l’atto di concessione e b) il Regolamento comunale di polizia mortuaria.
    In ogni caso, la disposizione testamentaria (se e per quanto ammissibile e, limitata (se successiva all’entrata in vigore del dPR 21 ottobre 1975) alla componente patrimoniale del sepolcro, non può incidere sul titolo di sepoltura delle persone che ne erano già titolari in quanto appartenenti alla famiglia del concessionario.

  7. Buongiorno Sig. Scolaro, le pongo un quesito:quali sono le leggi o i regolamenti
    e le differenze legali inerenti la proprieta’ del manufatto sepolcro gentilizio
    o famigliare e sepolcro ereditario. sappiamo che le concessioni perpetue di un lotto di terreno per costruirvi il proprio sepolcro erano concesse fino al 1975.
    il caso:deceduta una mia cugina (3° grado avente diritto alla tumulazione nel
    sepolcro di famiglia) nel testamento ha lasciato in eredita’ detto manufatto sepolcro a lontani parenti (non aventi diritto alla tumulazione) noi che siamo diretti discendenti(nonno fondatore,ns.padre tumulati nel sepolcro) perdiamo
    la proprieta’ del manufatto? conservando il solo diritto alla tumulazione , oppure
    il manufatto sepolcro rimane per intero in proprieta’ nostra?

  8. È curioso osservare come i dati tecnici dettati dalla Delibera 2051 del 3 luglio 2007 siano stati stati
    tratti da fonti differenti e ricalchino perfettamente quelli stabiliti dallo Stesso Dicastero della Salute (Dipartimento della prevenzione – Ufficio VIII) così come riportato anche dalla Circolare SEFIT n. 4427 del 28/2/2001).

    Per i cm. 70 di altezza loculo, il riferimento è costituito
    dalla circolare del Ministero della Sanità n.
    24/93 (6), che li riporta come misura minima consigliata,
    assieme ad altre misure relative a larghezza
    e profondità (una circolare non è forse lo strumento idoneo per fissare parametri così importanti e lo stesso Ministero ricorre alla formula linguistica “E’preferibile”, quasi si trattasse di una semplice esortazione e non di un comando.).

    Per i restanti requisiti si risale invece a regolamenti
    non più vigenti. Gli spessori di cm. 40 per le pareti
    e di cm. 10 per le solette ed i tramezzi erano stabiliti
    dall’art. 55 del R.D. 1880/1942 (7), mentre lo
    spessore di cm.15 per la chiusura era imposto
    dall’art. 76 del DPR 803/1975 (8).
    Il criterio seguito nel R.D. 1880/1942 e nel DPR
    803/1975, basato sulla fissazione dei minimi di
    spessore a seconda dei materiali impiegati, fu poi
    abbandonato con il DPR 285/90.
    Non conosco i motivi che hanno portato il Ministero
    della Sanità (ora Ministero della Salute) a recuperare
    requisiti da disposizioni non più in vigore,
    assemblandoli con altri tratti da disposizioni attuali.

    Forse si è considerato che le operazioni di tumulazione
    privilegiata avvengono generalmente in manufatti
    di vecchia data?

    Ma se la spiegazione è questa,
    allora sarebbe stato più semplice prescrivere la
    conformità del loculo alla normativa vigente al
    momento della costruzione.

  9. Si tratta di una scelta.
    Per altro, piu’ che da ragioni “tecniche” o “tecnico-costruttive”, sembra essere motivata dalle medesime ragioni che in altri ambiti (es.: intitolazioni di strade, monumenti, ecc.; RDL 10 maggio 1923, n. 1158 convert. in L. 17 aprile 1925, n. 473; L. 23 giugno 1927, n. 1188) prevedono che passi un certo tempo tra la morte e il riconoscimento di particolari meriti per speciali onoranze (per citare l’art. 341 TULLSS). Cio’ al fine di sottrarre l’istituto della tumulazione privilegiata dalle influenze che si possano determinare a ridosso del decesso e consentire una maggiore ponderazione complessiva. (Sereno SCOLARO)

  10. Non si capisce il limite di almeno 5 anni dal decesso, nè si ravvisa analogia alcuna con altre norme. Se partiamo dall’ipotesi di una tumulazione difficoltosa perchè magari la cella sepolcrale è ricavata in una massa muraria priva di diretto accesso al feretro (Art.76 DPR 285/90) e la movimentazione del feretro diviene oggettivamente difficoltosa le procedure da seguire sdovrebbero essere quelle di “deroga” dettate dal paragrafo 16 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 (in sostanza: cassa di zinco rinforzata e realizzata come una monoscocca salvo i casi di “fuori misura”, valvola depuratrice, vaschetta con sostanze assorbenti…)

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