Detraibilità spese funebri: sempre meno convenienti se non cambiano le norme

Con l’articolo 12 del DDL stabilità (2013), presentato in prima lettura alla Camera e rubricato come AC 5534, riportato per estratto in calce alla presente comunicazione, si modifica profondamente il regime di detraibilità e di deducibilità.
Contrariamente alle richieste di tutte le Federazioni di categoria del comparto funebre e cimiteriale (che chiedevano un aumento della detraibilità delle spese funebri in occasione di un funerale a valori congrui) il Governo – e non certamente solo per questo settore – ha cambiato le regole:
a) Per chi ha un reddito superiore a 15.000 euro, inserendo una franchigia di 250 euro per ogni tipologia di spesa individuata all’articolo 14 comma 5
b) e poi, sempre per chi ha un reddito superiore a 15.000 euro, inserendo un limitatore massimo del monte di detraibilità (Art. 14 comma 8)

Diventa pertanto meno conveniente chiedere fattura per un funerale!
Prima le spese funebri erano integralmente detraibili, indipendentemente dal reddito, fino ad una spesa complessiva di 1.549 euro circa (i 3 milioni di lire), ovviamente per il 19%, il che garantiva uno sconto fiscale nell’anno di pagamento della fattura relativa al decesso (ovviamente a chi ne aveva titolo) di circa 294 euro.
Ora, con la franchigia di 250 euro, chi ha un reddito oltre i 15.000 euro, potrà detrarre in funzione di una spesa pari a 1299 euro (indipendentemente dal valore indicato in fattura) e se ha già altre detrazioni occorre valutare se queste spese funebri sommate alle altre detraibili sono superiori o meno a 3.000 euro. Se lo sono … ciccia!
Ovvero si può detrarre al massimo per spese fino a 3.000 euro.
Insomma ci perde da un minimo di 47,5 euro (19% di 250 euro) ad un massimo (se supera i 3.000 euro di detrazioni) dell’intera cifra prima riconosciuta cioè 294 euro (pari al 19% di 1.549). E così le spese funebri diventano sempre più pesanti, ma è anche un colpo splendido contro la trasparenza del mercato funebre!
E a questo punto il mantra del recupero dell’evasione sembra scricchiolare, a meno che non si pensi di operare soprattutto in maniera poliziesca sottoponendo tutte le categorie economiche ad un pesante sistema di controlli.
Ad ogni buon conto è un ulteriore salasso nelle tasche dei contribuenti e un invito ai furbi a farsi ancor più furbi.
Per i cittadini non resterà (a meno che nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate non scoprano immediatamente l’inghippo) ora che intestare le fatture funebri al parente avente diritto col reddito più basso di 15.000 euro l’anno .


Art. 12.
(Disposizioni in materia di entrate).
… omissis …
4. Gli oneri indicati nell’articolo 10, comma 1, lettere a), c), d), e-ter), f), g), h), l-bis), l-ter) e l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono deducibili dal reddito complessivo per la parte che eccede euro 250.
5. Gli oneri di cui all’articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, sono detraibili dall’imposta lorda per la parte che eccede euro 250. Tale franchigia non opera con riferimento agli oneri di cui al comma 1, lettere c), dal quarto all’ottavo periodo, c-ter) e i-septies), e al comma 1-quater del medesimo articolo 15.
6. Le franchigie indicate nei commi 4 e 5 trovano applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui deducibilità dal reddito complessivo e detraibilità dall’imposta lorda è riconducibile agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del primo periodo del presente comma, e quelle dei commi da 4 a 6 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
8. Gli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono detraibili dall’imposta lorda per un ammontare non superiore a euro 3.000 per ciascun periodo d’imposta. Ai fini della determinazione del predetto limite rilevano anche gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile all’articolo 15 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e non si tiene conto delle spese di cui all’articolo 15, commi 1, lettere c), c-ter) e i-septies), e 1-quater, del citato testo unico.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.
10. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
… omissis …

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11 thoughts on “Detraibilità spese funebri: sempre meno convenienti se non cambiano le norme

  1. Domanda:mio cognato è deceduto ad aprile 2018 e da allora mia sorella percepisce una pensione di reversibilità (circa 700 euro al mese). Al CAF le hanno detto che nel 730 non può chiedere la detrazione per spese funebri perché ha un reddito troppo basso. Mi sembra una cosa strana. Le cose stanno così? Ne ha diritto o no? In caso affermativo, cosa può fare mia sorella x tutelare i propri diritti? Grazie

    1. x Fausto Bianchi
      si faccia spiegare meglio dal CAF la motivazione. Visto che qualunque importo abbia speso per il funerale, la sorella avrebbe la detrazione possibile di circa 300 euro, cioé il 19% di 1550 euro. Ovviamente se ha capacità contributiva, se cioé ha un reddito che Le consente la detrazione. Sembra da quel che dice che il CAF abbia calcolato che non è necessaria la presentazione del 730 perché sotto le soglie economiche per l’obbligo di presentazione.

  2. x Redazione
    Anche se la risposta, purtroppo, ha confermato la mia opinione , vi ringrazio comunque per aver dato riscontro alla mia richiesta. Cordialmente, Antonia

  3. Per il decesso mia zia, nubile, le spese funebri sono state sostenute da mio papà in quanto mia mamma, sorella della defunta, non percepisce pensione ed è a carico di mio papà.
    Credendo di agire giustamente e chiedendo anche all’impresa funeraria, la fattura delle spese funebri è stata intestata a mia mamma.
    In fase di compilazione del 730, il patronato ha comunicato a mio papà che la spesa non è detraibile in quanto la fattura è intestata a mia mamma, soggetto che non possiede redditi propri (quindi non può fruire della detrazione). Cercando in internet, ho letto che effettivamente chi non possiede redditi propri non può fruire della detrazione ma che “la detrazione compete al soggetto che ha sostenuto effettivamente la spesa, anche se la fattura risulta emessa nei confronti di un altro soggetto”.
    A me sembra ovvio che, per un soggetto che non ha reddito, le spese siano sostenute da chi ce l’ha in carico (come peraltro succede per le spese mediche), di conseguenza è scontato che, seppur la fattura sia intestata a mia madre, sia mio padre che “materialmente” ha sostenuto la spesa.

    Se è legittima l’affermazione virgolettata, quali sono i riferimenti normativi che regolano tale diritto?

    1. x Antonia
      L’affermazione tra virgolette è giusta, ma si riferisce sempre a coloro che hanno titolo a detrarre le spese funebri.
      E inoltre non c’entra proprio nulla che una persona sia a carico di altre.
      La sua situazione è la seguente:
      la mamma è intestataria di fattura riguardante funerale di sua sorella.
      Suo padre, nei confronti della defunta è il cognato.
      Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate così dicono:
      Deducibilità spese funebri, i soggetti deceduti
      Le detrazioni spese funebri sono fruibili dal contribuente in caso di decesso delle persone indicate all’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati. In particolare essi sono:

      il coniuge
      i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali
      i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali
      gli adottanti
      i fratelli e le sorelle
      i generi e le nuore
      il suocero e la suocera.

      Poiché suo padre non è tra i vincoli di parentela per cui è ammessa la detrazione, non può detrarre alcunché (anche facendo dichiarazione della madre e del padre che dica che una quota rilevante ad es. il 90% della fattura è stata pagata dal padre).

  4. Buongiorno,
    dalle disposizioni del 730/2013 non si capisce chi sono gli ascendenti per cui detrarre le spese funebri.
    Chiedo: posso detrarre le spese per il decesso della sorella di mia mamma, cioè mia zia? e siccome le spese ammontano a 4150 euro indico solo la quota massima prevista, suppongo.
    Grazie,saluti

    1. x Claudio
      Con il divorzio, a differenza della separazione coniugale, si ottiene lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
      Conseguentemente si ritiene che non si possano detrarre le spese funebri dell’ex marito.

  5. facendo il 730 x detrarre gli interessi del mutuo che sono1223euro più spese sanitarie 179 euro più spese funebri 1549 quanto può essere l’importo totale?

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