Trasporto urna

Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.

 

Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo.
Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.
Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.
Non si fa cenno all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad osservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.
L’urna dovrà essere opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.
Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.
La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.
Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
L’urna cineraria è generalmente costituita da due componenti (si veda a tal proposito anche l’Art. 2 comma 1 lettera (3 e comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002).

  • la parte interna di metallo (come in Germania) o materia plastica (secondo la consuetudine inglese) che racchiude le ceneri e viene sigillata dal gestore dell’impianto crematorio alla fine del processo di cremazione, ovvero quando i resti siano stati polverizzati. Essa deve riportare necessariamente gli estremi identificativi del de cuius.
  • l’involucro rigido esterno, spesso realizzato con materiali pregiati (cristallo, marmo, argento, ceramica, legno scolpito), in cui è apposta solo una targhetta identificativa.

Il contenitore interno è il cosiddetto sistema di raccolta delle ceneri, previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale.
Esso è compreso nel prezzo del servizio.
Non è, invece, contemplato nella tariffa il costo:

  • per il trasferimento del feretro verso il crematorio.
  • per la spedizione dell’urna.

Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).
I trasporti funebri o, meglio, i luoghi (il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario presentano la caratteristica della tipicità, perchè preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un morale).
In Italia per consentire l’entrata nel territorio nazionale di un feretro, di un’urna, una cassetta ossario provenienti dall’Estero non viene richiesta la conferma al gestore del cimitero competente circa il loro legittimo accoglimento per la sepoltura, solamente quando il de cuius, in vita, avesse avuto residenza nel Comune di sepoltura (o di sistemazione delle ceneri) oppure avesse vantato il diritto ad essere sepolto in una tomba (sepoltura privata) in un qualunque cimitero italiano.
Detta autorizzazione è, invece, necessaria in ogni altra situazione.

275 thoughts on “Trasporto urna

  1. Posso trasportare la cassetta contenete i resti di mio marito col corriere postale o altro corrierr privato? Grazie

    mi risponda gentilmrnte se può Isa

    1. X Isa,

      …E perché no? Si tratta solo di applicare, con un po’ di fantasia giuridica e in via estensiva, l’Art. 34 comma 2 del Regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, laddove il corriere di spedizione (poco importa se sia pubblico o privato) agisce in qualità di “VETTORE”, ad esso verrà affidato, in consegna, il titolo di viaggio, benchè egli non ne sia necessariamente titolare ultimo.

      E’ una possibilità molto comoda già prevista dalla Legge, senza addentrarci in ulteriori astruserie normative, in effetti, la disciplina sui trasferimenti mortuari, per fortuna, pare ancora abbastanza omogenea e riconducibile all’alveo della normazione statale di polizia mortuaria (la polizia mortuaria – PURTROPPO –, almeno per i puristi del diritto funerario, è divenuta materia oggetto di legislazione regionale).

      Tra l’altro, ancorché sempre dietro previo rilascio di autorizzazione amministrativa, il trasporto delle ossa (purchè si tratti sempre di sole “ossa”, ossia resti umani completamente scheletrizzati e raccoglibili in cassetta ossario di zinco) è libero e non soggetto alle misure precauzionali di ordine igienico-sanitario dettate per il trasferimento dei feretri, secondo il dettato dell’art. 36 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

      Per il trasporto, infatti, è necessario solo che la cassetta sia debitamente sigillata, rechi in modo indelebile gli estremi anagrafici identificativi del de cuius e sia accompagnata dal cosiddetto decreto di trasporto, ossia dalla documentazione approntata dalle autorità amministrative locali del luogo da cui il trasporto stesso muoverà.

  2. Salve, volevo un aiuto su un problema che mi sta molto a cuore.

    Io vivo in un comune della provincia di Catania, il mio papà è morto 40 anni fa e si trova nel cimitero di Torino. Adesso è arrivata la scadenza del suo oculo quindi dovra essere spostato o in ossaio privato oppure cremato e messu in una urna. Il mio desiderio sarebbe quello appunto della cremazione e di portarlo a casa nel mio domicilio. Il cimitero di Torino dice che la cosa non è possibile in quanto seconda sepoltura queste cose non possono avvenire. Per me sarebbe un sogno averlo con me in casa nella sua urna. Volevo sapere se esiste una leggie qualcosa per far si che questo avvenga. Grazie di cuore per chi potrà aiutarmi in questo o darmi qualche notizia in merito.

    1. X Michele,

      veramente molto strano ed inquietante. Ora io ho pochi elementi base per giudicare correttamente io caso da Lei prospettato e fornirLe qualche consiglio, tuttavia mi premono queste poche osservazioni di diritto:

      1) so, con certezza che Torino adotta una politica molto rigida e restrittiva sull’affido delle urne cinerarie, in parte giustificata dalla precisa volontà di prevenire abusi da parte di chi voglia accedere a tale istituto senza aver reale contezza delle responsabilità precise che questo implica.

      2) se il regolamento comunale di Torino (non lo conosco e non ho ancora avuto occasione di consultarlo) non stabilisce con disposizione tassativa e categorica l’improcedibilità dell’affido delle ceneri risultanti da cremazione di resto mortale proveniente da esumazione/estumulazione ordinaria (e, onestamente dubito che la fonte regolamentare comunale possa sancire questo divieto, in quanto contravverrebbe a regole di grado superiore, per il principio logicissimo di gerarchia tra le norme dell’Ordinamento Giuridico Italiano) io, personalmente dato il rapporto di extraterritorialità sussistente (= Torino ha giurisdizione solo nel proprio distretto amministrativo, mentre qui l’affido avverrebbe in Sicilia) applicherei la sola normativa statale sulla custodia delle ceneri (Legge n. 130/2001) tra l’altro recepita, nel suoi passaggi fondamentali, anche se diversamente declinata, nel dettaglio, pure dalla Regione Sicilia.

      In buona sostanza, l’ufficio della Polizia Mortuaria di Torino autorizza unicamente la cremazione delle spoglie mortali di Suo padre ed il trasporto nel Comune in provincia di Catania, in ossequio alle procedure dettate dalla disciplina statale sui trasporti funebri, preliminarmente il Comune siciliano rilascia il titolo autorizzativo per l’affido delle ceneri. Torino non ha diritto ad intervenire su un atto proprio di un Comune Siciliano, per altro, sottoposto ad una diversa normativa regionale.

      Sulla scorta di questo atto di affido, formante il titolo di legittimazione a conservare presso un domicilio privato l’urna cineraria si perfezione tutto l’iter burocratico ed il trasporto, avendo certa e sicura destinazione può esser effettuato. Rimango molto perplesso dal diniego, che comunque DEVE NECESSARIAMENTE esser motivato, oppostole dal Comune di Torino; è sicuro di aver ben spiegato la situazione tutta ed i Suoi propositi ultimi?

      Attenzione, però: In Sicilia la norma regionale prevede che l’affidamento urna sia possibile solo per espressa scelta del defunto in vita a quel determinato affidatario.

      Per cui se il tizio è morto e sepolto a Torino evidentemente non c’è stata la scelta di cremazione al momento della morte e tanto meno la scelta di affidare l’urna cineraria.

      Quindi Torino legittimamente non permette l’affido, anche fuori del suoi confini, perché manca l’elemento centrale del desiderio espresso e scritto da parte del de cuiusm ma la “colpa” non è del capoluogo piemontese, bensì della Legge Regionale siciliana, concepita a maglie molto strette.

  3. Buon pomeriggio sono Pietro , vorrei sapere se è possibile trasportare le ceneri di un defunto, dalla casa di residenza a quella di montagna. Tutte le volte che vado in vacanza? Ci possono essere delle sanzioni per chi effettua il trasporto? Ringraziando saluto Pietro

    1. X Claudio Pietro,

      Senza sapere da quale contesto geografico Lei scriva è difficile risponderLe compiutamente ed in modo esaustivo, se non limitandosi a considerazioni di ordine generale.

      In linea di massima, poiché l’affidamento altro non è se se non il momento iniziale, legittimante, di un’azione continuata nel tempo, ossia di una conservazione dell’urna in luogo diverso dal cimitero, le relative autorizzazioni ad una tale custodia non potrebbero che spettare se non al soggetto istituzionale, dotato di potere autorizzativo, a cio’, competente nel luogo in cui debba esservi una tale conservazione.
      Questo comporta, la concreta possibilità di autorizzare il trasporto dell’urna nel comune in cui sia prevista una tale conservazione, ovviamente sempre che in tale comune possa attuarsi l’art. 3 Legge 130/2001, per quanto riguarda le “destinazioni” delle urne cinerarie (in altri termini, se tale comune si trovi in regione che preveda l’istituto).

      Laddove (territorialmente e, purtroppo con regole diverse o, peggio ancora conflittuali da regione a regione) l’affidamento dell’urna cineraria (é apprezzabile che si parli di custodia, siccome questa è effettivamente l’attività oggetto dell’autorizzazione) ai familiari sia ammissibile , la stessa può aversi nell’abitazione d’elezione stabilita nell’atto d’affido anzi, si dovrebbe dire che essa avviene principalmente in casa, cioé in contesto in cui il familiare affidatario possa assicurare sia la coerente e stabile conservazione delle ceneri sia la loro tutela, in apposito manufatto confinato e chiuso, da ogni profanazione ai sensi dell’Art. 343 comma 1 Testo Unico Leggi Sanitarie.

      Di solito è consentito, nell’unità di spazio e tempo l’affido presso un solo domicilio.

      Il trasporto dell’urna rimane, comunque, soggetto alle normali procedure d’autorizzazione necessarie per ogni trasporto funebre (occorre, sempre, in altre parole il decreto comunale), in mancanza del quale, o in sua difformità, le sanzioni amministrative pecuniarie saranno quelle contemplate dall’Art. 339 o dall’Art. 358 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934 (con l’importo aggiornato dall’Art. 16 D.Lgs n. 196/1999, dai tre ai diciotto milioni delle vecchie Lire, naturalmente da convertire in Euro, obliabili in sessanta giorni nella misura più favorevole per il trasgressore, con le modalità di elevazione dettate dalla Legge n. 689/1081, implementata, poi, dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

      Opinione personalissima: lascia un po’perplessi l’idea dell’urna affidata, in alternanza, in una doppia abitazione, perché si renderebbe indispensabile un duplice atto d’affido, tra l’atro in Comuni diversi e soprattutto in quanto questa sistemazione altalenante contraddirebbe il principio di stabilità della sepoltura stessa, conviene documentarsi bene sulle istruzioni opertaive contenute in ogni singolo atto d’affido ed, in particolare, sulle norme di eventuale Legge Regionale o regolamento comunale di polizia mortuaria.

  4. Buona sera Carlo, mia suocera è morta in Inghilterra mentre era in vacanza. È stata cremata e il consolato italiano di Londra ha i documenti pronti per il rimpatrio a Vicenza. Mi dicono che non è possibile spedire l’urna con un corriere di spedizioni, è vero? Grazie e cordiali saluti. Debora

    1. X Debora,

      In primis chi dice non sia possibile ed in base a quale norma attualmente in vigore motiva questo diniego? Con quale legittimazione parla? Si tratta, forse, del locale ufficio della polizia mortuaria o dell’impresa di pompe funebri commissionata all’espletamento del servizio funebre? Quali soluzioni alternative ha prospettato?

      …E perché no? Si tratta solo di applicare, in via estensiva, l’Art. 34 comma 2 del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, laddove il corriere di spedizione agisce in qualità di “VETTORE”. E’ una possibilità molto comoda già prevista dalla Legge, non capisco come mai non se ne possa pienamente approfittare. Tra l’altro, ancorché sempre dietro autorizzazione, il trasporto delle ceneri è libero e non soggetto alle misure precauzionali dettate per il trasferimento dei feretri, secondo la Legge n. 130/2001 in tema di cremazione e successiva destinazione delle urne. Per il rimpatrio, infatti, è necessario solo che l’urna sia debitamente sigillata, rechi gli estremi anagrafici identificativi del de cuius e sia accompagnata dal cosiddetto titolo di viaggio, ossia dalla documentazione approntata dal Consolato.

  5. X Franca,

    sì, la procedura è corretta, si tratta di applicare estensivamente l’Art. 102 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, il quale – residualmente – è l’unica normativa davvero applicabile quando sussistanto rapporti di extraterritorialità, cioè da Regione a Regione.

    Agli effetti concreti, deve sempre esser accertato il titolo di accoglimento in cimitero o presso altra destinazione atipica (affido dell’urna o dispersione in natura) prima di autorizzare il trasporto delle ceneri. Vale sempre la regola della tipicità del trasporto mortuario (= luogo di partenza, arrivo oggetto e trasportatore debbono esser preventivamente individuati ed identificati).

  6. x Carlo
    per primo…. spero hai trascorso una buona PASQUA visto che ti scrivo in ritardo.
    in effetti mi hanno già fatto inoltrare un nulla osta al comune di destinazione delle ceneri per l’entrata in cimitero delle ceneri.
    forse è questo l atto che serve allora???
    saluti

  7. X Franca,

    1) auguri sinceri di Buona Pasqua di Resurrezione, in primis!
    2) nessun problema a rispondere….quindi, rewind, riavvolgiamo il nastro e ricominciamo da capo.
    3) nel caso precedente, l’impresa funebre ha pasticciato grossolanamente ed in modo pacchiano, spiace sottolinearlo, ma se non si conoscono le norme è facile sbattere il muso contro al muro impenetrabile della burocrazia.
    4) Le ceneri derivanti dalla cremazione delle ossa saranno custodite presso un domicilio privato?
    5) Se è così non sussistono difficoltà di sorta, perché il Piemonte ammette questa forma di “sepoltura” così atipica delle ceneri.
    6) i passaggi da compiere sono i seguenti:

    – a il comune piemontese dove materialmente saranno deposte le ceneri rilascia l’autorizzazione all’affido, sulla base di apposita istanza in bollo, da cui emerga la precisa volontà di attuare l’affido.
    – b sulla base di questo titolo autorizzativo, che deve già esser formato, il comune della Regione Campania accorda la semplice autorizzazione al trasporto, secondo la vigente normativa nazionale, individuando l’incaricato del trasporto e ne dà comunicazione al comune piemontese di destinazione del trasporto stesso.

    Le ceneri sono sempre trasportabili, fuori ed entro i confini nazionali, si tratta solo di perfezionare prima il titolo d’accoglimento dell’urna nel suo “sepolcro”, da intendersi, qui, estensivamente, in senso anche lato, o comunque molto dilatato.

  8. x CARLO
    Carlo scusa l’ignoranza ma allora…….
    se faccio cremazione in campania posso poi portarmele in Piemonte ???
    agenzia funebre mi dice che per la lombardia ci sono stati problemi in passato
    mi puoi dire che faccio?????

  9. X Franca,

    senza addentrarci troppo nell’impianto normativo diverso (PURTROPPO!) per ciascuna Regione chiarisco solo alcuni passaggi:

    1) IL rilascio dell’autorizzazione al trasporto concerne sempre il Comune dove si trovano le ossa o, a questo punto, le ceneri.
    2) competente ad accordare l’autorizzazione all’affido è, invece, il Comune dove le ceneri fisicamente saranno deposte e custodite.

    E’ un principio generale dell’Ordinamento Giuridico Italiano, la titolarità ad emetter atti autorizzativi è, infatti, su base territoriale e la polizia mortuaria è articolata sui singoli Comuni.

    Esempio banale, ma almeno ci capiamo: cremazione nel comune di X e affido delle ceneri nel distretto amministrativo dello stesso comune: è la soluzione più semplice: ad autorizzare è sempre lo stesso ufficio cittadino della polizia mortuaria.

    Per converso: cremazione presso il comune di X ed affido nel comune di Y, la faccenda si complica, perché si segue un doppio binario: X autorizza il trasporto ed Y l’affido, dirò di più: per la regola della tipicità cui soggiace ogni singolo trasporto funebre, quindi anche di ceneri (= ogni luogo di partenza ed arrivo del trasporto mortuario deve esser preventivamente autorizzato e ben individuato) X non perfeziona il decreto di trasporto senza aver prima avuto da Y un feed-back, cioè un riscontro circa il nuovo titolo di accoglimento, agli effetti concreti: bisogna saper prima di autorizzare il trasporto quale sarà la destinazione finale e dimostrabile, con tanto di pezze d’appoggio, delle ceneri.

    Certo: un comune della Campania non potrà mai, per difetto di potere, autorizzare un affido che materialmente si consumerà in altra località o, peggio ancora, in altra Regione, laddove magari viga una diversa legislazione funeraria.

    Egli si limiterà ad autorizzare il singolo trasporto funebre, sulla scorta della vigente normativa nazionale, tutt’ora applicabile.

  10. X Franca,

    un vecchio slogan molto edonistico, stile anni ’80, così recitava: “Tutto si può fare, quanto può costare?”. Ebbene lo stesso principio – ‘stavolta più seriamente – è applicabile al caso in esame, non sussistono, infatti, problemi procedimentali di sorta, è solo questione di soldi da investire: le ossa sono sempre cremabili su istanza degli aventi diritto a disporne ai sensi del D.M. 1 luglio 2002 inerente, appunto, alle tariffe applicabili alla cremazione, in termini di diritti personalissimi di pietas, basta pertanto formulare – in bollo – la relativa istanza, debitamente sottoscritta, al comune nel cui cimitero le ossa sono tumulate. Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni (all’estumulazione, al trasporto ed alla cremazione vera e propria) si procederà alla cremazione con conseguente raccolta delle ceneri in apposita urna cineraria, dopo si provvederà al trasporto verso la destinazione scelta per le ceneri e non mi spingo oltre, perché le possibili sistemazioni definitive delle stesse possono variare molto in base alla legislazione regionale.

    Per la logistica non è obbligatorio, ma conviene, appoggiarsi all’impresa funebre di fiducia, anche per il materiale disbrigo delle pratiche amministrative, benché i vari passaggi burocratici, in caso di sole ossa, siano molto più facili e snelli, tali da poter esser espletati anche dal privato cittadino. Tutte le operazioni sono, comunque, a titolo oneroso.

    1. X Carlo
      grazie in primo luogo…
      però ti dico il mio dubbio da dove veniva.
      tempo fà un mio zio fu cremato in campania dove ebbe un incidente stradale e dove mi pare aveva pure residenza, ebbene so di sicuro che al momento della rilascio autorizzazione alla cremazione non fu possibile avere la consegna delle urna alla moglie per poi portarsela in lombardia dove la stessa viveva infatti la consegna fu fatta alla moglie ma per la residenza o abitazione che avevano in campania stessa.
      grazie

      1. Salve sono il custode dell’urna di mio figlio che custodisco in casa nella provincia di Ferrara. vorrei trasferirmi a Berlino oppure a Tenerife ma non so se è possibile e come fare grazie

        1. X Michele,

          l’atto di affido esaurisce i suoi effetti fuori dell’ambito comunale da cui è stato emanato, ed a maggior ragione oltre i confini nazionali, di conseguenza sarà necessaria opportuna comunicazione all’ufficio della polizia mortuaria di Ferrara, le autorità cittadine, preso atto della Sua volontà, si limiteranno a rilasciare il passaporto mortuario valido per l’espatrio delle ceneri, una volta giunti a destinazione in Germania o a Tenerife si provvederà ad un nuovo affido in base alla normativa di polizia mortuaria di quel determinato Stato, laddove l’Ordinamento Straniero ammetta l’istituto dell’affido.

          Si rappresenta come l’Italia per autorizzare il trasporto funebre internazionale in uscita dal territorio della Repubblica non richieda la verifica preventiva del titolo d’accoglimento (in cimitero o anche presso un domicilio privato), obbligatoria, invece, per i trasporti in entrata.

          Il trasporto di ceneri non è soggetto alle normali misure precauzionali dettate dalla normativa sanitaria per il trasferimento di feretri, è pertanto da considerarsi libero, seppur sottoposto ad autorizzazione amministrativa.

          La Germania è firmataria della Convenzione Di Berlino del 10 febbraio 1937 sui trasporti mortuari, mentre la Spagna non aderisce a detto accordo, così se l’urna sarà trasferita nel Paese Iberico occorrerà un preliminare Nulla Osta Consolare all’introduzione dell’urna. Le consiglio di informarsi bene presso l’autorità diplomatica spagnola.

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