Il Comune di XY chiede quali sono le norme da applicare per un trasporto funebre dall’Italia ad un Paese fuori dall’Accordo di Berlino, indipendentemente che sia firmatario o meno della convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle salme.

Per il trasporto in Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino in Italia si applica l’art. 29 D.P.R. 285/1990 ed i chiarimenti applicativi della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24, paragrafo 8. Si noti che in Italia l’Autorità che ora emette l’autorizzazione al trasporto non è più il Prefetto, ma il Sindaco.
Per quanto concerne questi trasporti, indipendentemente dalle norme del Paese di arrivo, la regolamentazione italiana prevede (art. 29 D.P.R. 285/1990):
a) nulla osta, per l’introduzione, dell’autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
b) certificato dell’Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all’art.… ... Leggi il resto