TAR Sicilia, Sez. III, 7 gennaio 2016, n. 26

Testo completo:
TAR Sicilia, Sez. III, 7 gennaio 2016, n. 26

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2060 del 2015, proposto da:
Carmelo La Sala, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Martorana e Giorgio Milone, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo, Via Alfonso Borrelli n. 50;
contro
Comune di Marineo in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Giuseppe La Sala, Francesca La Sala, Isidoro La Sala, Ciro La Sala, Francesco Antonino La Sala, Innocenza La Sala, non costituiti in giudizio;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio inadempimento mantenuto dal Comune di Marineo in ordine alla richiesta di sgombero del posto occupato nella cappella gentilizia di famiglia sita nel cimitero comunale ed oggetto di requisizione – per la durata di un anno – in forza di ordinanza sindacale n. 22 del 31.10.2013; nonché in relazione alla richiesta contenuta nella medesima nota di liquidazione dell’indennità di requisizione della sepoltura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno gravame, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente impugna il silenzio serbato dal Comune di Marineo in relazione alla richiesta di liberazione della sepoltura gentilizia datagli in concessione e oggetto di requisizione per la durata di un anno a seguito di un’ordinanza sindacale.
Nell’istanza, presentata al Comune il 28 gennaio 2015, chiedeva che, essendo scaduto il termine annuale di occupazione, l’Amministrazione comunale liberasse il posto oggetto di requisizione; formulava, altresì, una richiesta di liquidazione di un’indennità per l’occupazione del sepolcro.
In assenza di riscontro, ha incardinato il presente giudizio, chiedendo che venga accertato l’obbligo del Comune intimato a provvedere a fronte delle richieste formulate, nonché la condanna del Comune al risarcimento del danno conseguente al protrarsi della occupazione del sepolcro oltre il termine annuale.
Alla camera di consiglio del 9 dicembre 2015, il difensore di parte ricorrente ha fatto presente, come riportato in verbale, che il ricorso è finalizzato alla dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di dare una formale risposta all’istanza presentata.
Il ricorso merita di essere accolto, nei limiti di seguito indicati.
Il rito del silenzio previsto dall’art. 117 c.p.a. presuppone, oltre all’inerzia della stessa Amministrazione, anche la sussistenza dell’obbligo per l’Amministrazione di provvedere sull’istanza.
L’art. 2, comma 1, della legge 241/1990, ha sancito l’obbligo per ogni Amministrazione di concludere ogni procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “l’obbligo giuridico di provvedere sussiste anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione” (cfr. Cons. St., sez. IV, 13 dicembre 2013 n. 5994, che richiama Id., sez. V, 3 giugno 2010 n. 3487, e Id., sez. IV, 24 aprile 2012 n. 2468).
Deve, pertanto, essere accolto il ricorso, nella misura in cui mira a ottenere una pronuncia espressa del Comune sulle richieste formulate; conseguentemente va dichiarato l’obbligo del Comune di Marineo di provvedere, positivamente o negativamente, in ordine alla istanza presentata dal ricorrente, assegnando, a tal fine, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Non può, invece, trovare accoglimento l’ulteriore richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa del protrarsi del termine di occupazione annuale del sepolcro, trattandosi di domanda risarcitoria genericamente formulata e che esula dall’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato, oggetto di impugnazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Marineo al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in misura pari a € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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