TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 18 febbraio 2019, n. 263

TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 18 febbraio 2019, n. 263

MASSIMA
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 18 febbraio 2019, n. 263

Il provvedimento di “revoca”, , a prescindere dalla denominazione a esso dato, e da come concretamente inteso, costituisce in realtà un provvedimento di “decadenza” e, come è noto, la qualificazione data dall’Amministrazione al provvedimento non vincola il giudice, dovendosi avere riguardo alla natura sostanziale del potere esercitato (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 27/09/2012 n. 5117).

NORME CORRELATE

Art. 92 dPR 10/9/1990, n. 285.

Pubblicato il 18/02/2019
N. 00263/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00716/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2016, proposto da
Giovanni S., rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Caldarera, Antonio Sottile, Alessio Papa, con domicilio eletto presso lo studio Arena Navarria in Catania, via Firenze, 20;
contro
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Sidoti, domiciliato presso la Segreteria del TAR, e dall’avvocato Antonino Giunta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Maria Nunziata A., rappresentato e difeso dall’avvocato Silvestro Rosario Saja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Venuto in Catania, via Androne, 34;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Maria Nunziata A., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvestro Rosario Saja, Rodolfo Campo, con domicilio eletto presso lo studio Silvestro Rosario Saja in Barcellona Pozzo, Segreteria;
per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 12436 del 7.3.2016, emesso dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto – Ufficio Tecnico Comunale Servizio Cimitero, con il quale è stata revocata in autotutela la convenzione per concessione cimiteriale dell’8.9.2015, stipulata con il ricorrente, nonché l’autorizzazione n. 48 del 2.10.2015, ed è stato intimato l’immediato ripristino dei luoghi;
– dell’ordinanza sindacale n. 40 del 18.4.2016;
– della non conosciuta relazione del Servizio Arredo Urbano, Strade, Ville e Cimitero del VII Settore Tecnico Comunale prot. n. 385/CIM del 15.4.2016;
– della non conosciuta convenzione per concessione cimiteriale stipulata l’8.2.2013 con la sig.ra A. Maria Nunziata e della relativa autorizzazione n. 55 del 15.10.2015;
e per l’accertamento
del diritto di uso di sepoltura del Sig. Giovanni S. del loculo ubicato nel viale A., lato destro n. 14 del Cimitero di Barcellona P.G., giusta concessione cimiteriale dell’ 8.9.2015 rilasciata dal Comune di Barcellona P.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e di Maria Nunziata A. e di Comune Barcellona Pozzo di Gotto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna i provvedimenti con cui, rispettivamente, il Comune ha “revocato” in autotutela la concessione cimiteriale a lui rilasciata per l’utilizzo di una porzione di terreno sottostante due tombe ubicate nel cimitero del Comune resistente, intimandogli l’immediato ripristino dei luoghi, e gli ha in seguito ordinato l’esumazione della salma da lui ivi sepolta, appartenente a suo figlio.
Il provvedimento è stato adottato perché, a seguito di esposto della attuale controinteressata, si è accertato che il ricorrente, nonostante avesse dichiarato, nell’istanza di concessione, “di essere l’unico avente diritto a richiedere ed ottenere il terreno sottostante ai loculi esistenti, in cui sono tumulate le defunte D. Maria, deceduta il 03.11.1917, e G. Salvatora, deceduta il 26.02.1903”, in realtà non aveva alcun titolo a ottenere tale concessione.
Secondo il ricorrente, i provvedimenti sarebbero illegittimi:
A) “perché non sussistono i presupposti legittimanti la revoca della concessione cimiteriale”;
B) “per la violazione dello jus sepulchri vantato dal ricorrente”;
C) “laddove fondati sulla precedente concessione cimiteriale:
a. in quanto adottati in violazione del diritto d’uso del ricorrente prevalente rispetto all’asserito diritto della controinteressata, per intervenuto conseguimento del godimento;
b. per difetto di istruttoria al fine della verifica dell’effettiva legittimità della pretesa della controinteressata all’ottenimento della concessione cimiteriale;
c. per l’illegittimità della presunta concessione cimiteriale della A., che deve intendersi:
1) revocata implicitamente dal rilascio della concessione in favore del ricorrente;
2) decaduta per violazione dell’art. 59 del Regolamento Comunale di Barcellona P.G.”.
Alla pubblica udienza del 13.02.2019 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.
Nella parte in cui il ricorrente pretende di censurare la concessione rilasciata alla controinteressata, il ricorso è anche inammissibile, per difetto di legittimazione, proprio perché il ricorrente non è stato in grado di provare, neanche in corso di giudizio, la sua legittimazione a chiedere la concessione.
La controinteressata ha invece dimostrato di essere nipote di una delle persone tumulate in uno dei loculi de quibus.
I motivi con cui si censura il provvedimento di “revoca”, per violazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. 241/90, sono infondati, perché tale provvedimento, a prescindere dalla denominazione a esso dato, e da come il Comune l’ha concretamente inteso, è in realtà un provvedimento di “decadenza” e, come è noto, la qualificazione data dall’Amministrazione al provvedimento da essa adottato non vincola il giudice, dovendosi avere riguardo alla natura sostanziale del potere esercitato (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 27/09/2012 n. 5117).
Infatti, il provvedimento di “revoca” della concessione è stato adottato sul presupposto che il ricorrente, nel dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, “di essere l’unico avente diritto a richiedere ed ottenere il terreno sottostante ai loculi esistenti…”, aveva dichiarato il falso.
Ma l’art. 75 del DPR 445/2000, relativo alla “decadenza dai benefici”, prevede che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76” (che punisce con sanzioni penali le dichiarazioni false), “qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Poiché risulta accertato che il ricorrente non aveva alcun titolo a chiedere la concessione, il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori, in favore di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dauno Trebastoni Daniele Burzichelli
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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