TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 24 luglio 2017, n. 1669

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 24 luglio 2017, n. 1669

MASSIMA
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 24 luglio 2017, n. 1669
Le disposizioni in materia di esumazione non possono essere promiscuamente confuse con quelle in materia di estumulazione, attenendo a pratiche funerarie profondamente differenti. E’ fondata la motivazione di atto di rigetto dell’istanza di esumazione, straordinaria, in difetto di una delle condizioni indicate nell’art. 83 dPR 10 settembre 1990, n. 285.

NORME CORRELATE

Art.  83 dPR 10 settembre 1990, n. 285

Art. 88 dPR 10 settembre 1990, n. 285

SENTENZA

Pubblicato il 24/07/2017
N. 01669/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01536/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso 1536 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Lazar, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Bolzano 31;
contro
il Comune di Monza, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Giovanna Brambilla, Annalisa Bragante e Giancosimo Maludrottu, con domicilio eletto presso lo studio ATAP in Milano, piazza Cinque Giornate 10;
per l’annullamento della comunicazione 26 maggio 2017 – P.G. 0155692 – recante comunicazioni sul diniego alla riesumazione della salma di -OMISSIS-, e formata dal dirigente della direzione legale e appalti del Comune di Monza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. -OMISSIS-, madre di -OMISSIS-, odierno ricorrente, è morta il 25 marzo 2015 e nei giorni seguenti è stata inumata nel cimitero di Monza.
1.2. Dopo qualche mese, il solo -OMISSIS- dapprima, e anche il suo difensore in seguito, si sono rivolti in successione, tra l’altro, al Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell’A.T.S. Brianza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, all’Ospedale San Raffaele di Milano, al Comune di Monza, e finalmente a questo giudice, per ottenere l’esumazione della salma della defunta signora -OMISSIS-, così da procedere ad un esame autoptico della stessa, per acquisire elementi atti a dimostrare (così la relazione di parere medico legale di parte in atti) che, pur presentando la paziente un quadro clinico compromesso da una serie di patologie anamnesticamente rilevanti, se “avesse ricevuto un’assistenza più tempestiva … avrebbe presentato maggiori chances di sopravvivenza, ritardando l’esito infausto” occorso.
1.3.1. Secondo quanto si afferma nel ricorso, sarebbe illegittimo il diniego espresso dal Comune di Monza, e qui gravato (mentre la posizione dell’A.T.S. non è presa in considerazione): l’Ente avrebbe invero “titolo per disporre l’esumazione della salma… in base all’art. 88 del dpr 285 del 10.09.1990, ‘dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno’ quindi senza bisogno di attendere dieci anni dall’inumazione e senza che occorra un disposto dell’Autorità giudiziaria”.
1.3.2. La stessa Amministrazione comunale, prosegue il ricorrente, ha negato l’autorizzazione ritenendo che, in specie, “non si sarebbe di fronte ad un mero trasferimento della salma ma [ad] un’esumazione di carattere straordinario”.
1.3.3. L’opposta conclusione sarebbe tuttavia “suffragata dal Reg. Reg. Lombardia n. 6 del 19.11.2004, il quale recita all’art. 20 c. 13 che ‘Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l’ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s’intende favorevole’”.
1.3.4. Ebbene, seguita il -OMISSIS-, i 60 giorni di legge “sono in effetti passati, producendo un effetto di silenzio assenso”, ma il Comune di Monza ha eccepito che la norma in oggetto si riferisce ai soli casi di cremazione o di trasporto in diverso luogo di sepoltura”.
1.3.5. Viceversa, secondo il ricorrente, nel caso in esame non si sarebbe di fronte a una situazione straordinaria, “dal momento che la richiesta dell’odierno ricorrente può considerarsi – perlomeno latu sensu – quale una domanda di trasferimento, sebbene non in altro ambito cimiteriale ma in una struttura specializzata ove le cause del decesso della Sig, ra -OMISSIS- sarebbero accertate senza lasciare margini d’incertezza”; e, ciò posto, il limite alla potestà autorizzativa comunale non sarebbe costituito da un provvedimento della Magistratura, “ma semmai nell’assenso dell’Autorità sanitaria”.
2.1. Il Comune di Monza si è costituito in giudizio, ed ha sollevato svariate eccezioni preliminari, rilevando, in particolare, che il ricorso sarebbe inammissibile sia perché l’atto impugnato non avrebbe contenuto provvedimentale, sia perché, comunque, la motivata determinazione negativa dell’Ente, sulla richiesta di esumazione, sarebbe intervenuta già un anno fa, con le comunicazioni del 13 luglio e del 26 settembre 2016, formate dal responsabile dei Servizi demografici del Comune di Monza.
2.2. L’Amministrazione ha comunque altresì ribadito le proprie decisioni quanto alla carenza dei presupposti sostanziali di legge per accogliere l’istanza del -OMISSIS-, negando altresì la sussistenza del silenzio assenso.
3.1. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, pur rilevanti e potenzialmente fondate, poiché il ricorso è nel merito palesemente infondato, e, comunque, auspicabilmente la singolarità della penosa fattispecie troverà in tal modo più comprensibile conclusione per l’interessato.
3.2.1. Invero, il citato art. 88 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante approvazione del vigente regolamento di polizia mortuaria, dispone che il sindaco può autorizzare, “dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica”.
3.2.2. Invero, la norma richiamata non è in sé pertinente, anzitutto perché disciplina l’estumulazione, cioè l’asporto di un feretro da un loculo e non l’esumazione – cioè il suo disseppellimento – tenuta distinta dal regolamento (v. ultra), e che consta essere la posizione in cui si trova la salma della defunta -OMISSIS-, secondo la documentazione in atti.
3.2.3. In ogni caso, la disposizione si riferisce al trasferimento di un feretro – cioè di una bara (e per palese sineddoche anche alla salma che contiene): il riferimento alla sua “perfetta tenuta”, e all’irrilevanza del tempo, indica come la norma voglia disciplinare esclusivamente il caso di traslazione ad un diverso luogo di conservazione – o di distruzione mediante cremazione – senza che sia consentita l’apertura della cassa, con gli intuibili rischi igienico-sanitari che ciò comporterebbe, e men che meno una ricognizione diretta di qualsiasi genere sulla salma.
3.2.4. Quanto appena esposto trova conferma nell’art. 20, VI comma, del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, in materia di attività funebri e cimiteriali, per il quale “I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2”, qui pacificamente non scaduti, “per: a) ordine dell’Autorità giudiziaria; b) trasporto in altra sepoltura; c) cremazione”. A parte l’accostamento tra esumazione e estumulazione, non cambia la regola per cui, salvo il caso di un ordine dell’Autorità giudiziaria, tali operazioni possono essere effettuate solo per ricollocare il feretro o per incenerirlo.
3.3.1. È dunque escluso che la disciplina sin qui richiamata potesse essere utilmente invocata dal ricorrente: presupposto perché l’Amministrazione – e segnatamente il sindaco – possa consentire la traslazione del feretro è che questo non debba essere aperto, e dunque una situazione esattamente opposta a quella per cui il -OMISSIS- chiede l’autorizzazione.
3.3.2. È poi del tutto inconferente il riferimento al XIII comma dello stesso art. 20 del regolamento citato, il quale stabilisce che “Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l’ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s’intende favorevole”.
3.3.3. È infatti evidente che la disposizione riferisce il silenzio assenso al parere sui criteri e non a singole autorizzazioni; del resto, non va dimenticato come l’art. 20, IV comma, della l. 7 agosto 1990, n. 241, escluda si applichi l’istituto del silenzio assenso per gli atti e i procedimenti riguardanti, tra l’altro, la salute e la pubblica incolumità, e sicuramente la fattispecie de qua vi rientra.
3.4.1. In conclusione, come affermato dall’Amministrazione comunale resistente, tanto a riscontro delle reiterate richieste della parte e del suo difensore, quanto in questo giudizio, trova qui applicazione – oltre al citato art. 20, VI comma – l’art. 83 del ripetuto d.P.R. 285/1990, secondo cui “Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle”.
3.4.2. Nel caso, come si è appena detto, il trasporto richiesto dal -OMISSIS- non è immediatamente finalizzato alla sepoltura ovvero alla cremazione; quanto all’ordine dell’Autorità giudiziaria (qui peraltro irrilevante), risulta invece soltanto una richiesta di archiviazione, da parte della competente Procura di Monza, dopo la denuncia presentata dal ricorrente.
4. Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione comunale resistente, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio addì 20 luglio 2017 con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Roberto Lombardi, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE (Angelo Gabbricci)
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Written by:

Sereno Scolaro

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