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TAR Campania, Sez. III, 30 agosto 2016, n. 4121
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5651 del 2009, proposto da:
MAIONE FRANCESCO e MAIONE VINCENZO, rappresentati e difesi dall’Avv. Pasquale Fornaro ed elettivamente domiciliati presso l’Avv. Tommaso Perpetua in Napoli, alla Via Chiatamone, n. 55;
contro
COMUNE DI SANT’ANASTASIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall’Avv. Antonietta Colantuoni, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via A. Villari n. 44;
per l’annullamento, previa sospensione
– del diniego-ingiunzione n. 62 del 12.6.2009, notificato ai ricorrenti in data 17.6.2009, con la quale:
– si respinge la richiesta di concessione edilizia in sanatoria prot. 4971 del 28.3.1986 (pratica 400-47) ai sensi della Legge 47/85, presentata da Maione Francesco;
– si respinge la richiesta di concessione in sanatoria prot. 23091 del 10.12.2004 (pratica 462-326) ai sensi della Legge 326/03, presentata da Maione Vincenzo;
– si ingiunge la demolizione dell’intero fabbricato sito in Sant’Anastasia, alla Via Somma n. 113, individuati al catasto al foglio di mappa n° 9 particella n° 561;
per quanto di ragione, di ogni atto conseguente, presupposto o connesso..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza n. 5532 del 19 novembre 2015 di questa Sezione;
Uditi – Relatore alla pubblica udienza del 17 maggio 2016 il dr. Vincenzo Cernese – i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato l’1.10.2009 e depositato il giorno 30 successivo, Maione Francesco e Maione Vincenzo impugnavano, innanzi a questo Tribunale l’ordinanza n. 6 del 12.6.2009 con la quale il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Sant’Anastasia respingeva la richiesta di concessione edilizia in sanatoria prot. 4971 del 28.3.1986, ai sensi della legge 47/85 (pratica 400-47), presentata da Maione Francesco, in quanto la costruzione ricade in zona sottoposta a vincolo cimiteriale, nella quale la Legge 47/85 all’art. 33 esclude la possibilità di sanatoria.
Viene respinta, altresì, la richiesta di concessione edilizia in sanatoria prot. 23091 del 10.12.2014. ai sensi della Legge 326/03 (pratica 462-326), presentata da Maione Vincenzo, in quanto la costruzione ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed in zona sottoposta a vincolo cimiteriale, nelle quali la Legge 326/03 all’art. 32 esclude la possibilità di sanatoria; inoltre, nel Comune di Sant’Anastasia le opere abusive aventi destinazione residenziale non sono suscettibili di sanatoria, ai sensi del comma d) dell’art. 3 della Legge Regionale n. 10/04.
Con il medesimo provvedimento, si ingiungeva a Maione Francesco e Maione Francesco, in quanto proprietari, la demolizione del fabbricato composto da piano terra, primo piano e secondo piano, realizzato in assenza di permesso di costruire e del Nulla Osta BB.AA., sul fondo di loro proprietà sito alla Via Somma n.113, individuato in catasto al foglio di mappa n. 9 particella n. 561.
All’uopo parti ricorrenti, a sostegno della impugnativa del diniego di condono, attraverso sette censure deducevano profili di violazione di legge (art. 32, L. 24.11.2003, n. 326, in relazione all’art. 33, L. 1150/1942 ed al T.U. 38072001 ed alla L.R. Campania n. 10/1982; art. 32, commi 24, 25, 26 e 27, L. n. 326/2003, in relazione agli artt. 31 e 35, L. 47/85; art. 6, co. 1, L. 127/97; artt. 24, 25, 26, 27, L. n. 326/2003, in relazione agli artt. 31 e 35, L. 47/85; art. 3, L. 7.8.1990, n. 241), violazione del giusto procedimento e del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. e di eccesso di potere (per difetto di motivazione e di istruttoria, simulazione procedimentale, (per erroneità e/o inesistenza dei presupposti, travisamento, perplessità), incompetenza e di incostituzionalità della legge della Regione Campania n. 10 del 18.11.2004 e n. 21 del 10.12.2003.
A sostegno dell’impugnativa della sanzione demolitoria parti ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 27 del d.P.R. 6.6.2001, n. 308 (già art. 4, L. n. 47/85) in relazione all’art. 3, L. n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
Si costituiva in giudizio l’intimato Comune chiedendo il rigetto del ricorso, sì come inammissibile, improcedibile ed infondato, in fatto ed in diritto.
Con l’ordinanza in epigrafe questa Sezione disponeva incombenti istruttori.
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2016 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Al riguardo è a dir subito che l’impugnato provvedimento di diniego condono – ingiunzione n. 62 del 12.6.2009 reca la seguente plurima motivazione: quanto:
“- la costruzione ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed in zona sottoposta a vincolo cimiteriale, nelle quali la Legge 326/2003 all’art. 32 esclude la possibilità di sanatoria;
– nel Comune di Sant’Anastasia le opere abusive aventi destinazione residenziale non sono suscettibili di sanatoria, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge Regionale n. 10/04”.
Orbene, nel caso in cui l’atto amministrativo si fondi su una pluralità di ragioni, ognuna delle quali abbia autonoma sufficienza, risulta pacifico in giurisprudenza che esso è legittimo anche quando lo sia una sola di esse, di per sé idonea a sostenere l’atto (cfr. C. di S., Sez. VI, 24.12.1982, n. 724, T.A.R. Salerno, 19.4.2000, n. 275).
In buona sostanza allorquando un atto si regge su una pluralità di motivi tutti autonomamente in grado di sostenerlo è sufficiente la fondatezza anche di uno solo di essi a ritenere non infirmata la legittimità dell’atto.
Nella fattispecie in esame con la quarta censura, premesso che l’Amministrazione assume (tra l’altro) la non accoglibilità delle istanze di sanatoria in quanto l’intero fabbricato “ricade in zona di rispetto cimiteriale”, si deduce la radicale infondatezza di siffatto presupposto fondante il provvedimento di diniego atteso che l’apodittica affermazione su cui poggerebbe l’intero costrutto logico giuridico del predetto provvedimento sarebbe priva di alcun riscontro tecnico.
Come si desumerebbe dalla perizie tecniche depositate, l’immobile si troverebbe ben oltre la zona di rispetto cimiteriale, la qual cosa smentendo chiaramente l’assunto della insanabilità delle contestate opere; inoltre lo stato dei luoghi e la misurazione delle distanze dal cimitero convincerebbero dell’inesattezza delle conclusioni dell’Amministrazione, anche considerando che dal cimitero all’immobile dei ricorrenti insisterebbero una strada provinciale ad alto scorrimento ed una linea ferroviaria.
La censura è infondata.
Questa Sezione con l’ordinanza n. 5532 del 19 novembre 2015, premesso che: << – a motivo del respingimento delle richieste di concessione edilizia in sanatoria prot. 4971 del 28.3.1986, ai sensi della Legge 47/85, (pratica 400/47) presentata da Maione Francesco e prot. 23091 del 10.12.2004, ai sensi della Legge 326/03 (pratica 462 – 426) presentata da Maione Vincenzo, nell’impugnato provvedimento si adduce (tra l’altro) che “la costruzione ricade in zona sottoposta a vincolo cimiteriale, nelle quali la Legge 47/85 all’art. 33 esclude la possibilità di sanatoria”; – tuttavia, Maione Vincenzo con la nota prot. 13364 e Maione Francesco, con la nota prot. 13365, entrambe dell’8.6.2009, nel controdedurre, in sede procedimentale, alle comunicazioni, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis, L. n. 241 del 1990, dei motivi ostativi alle istanze di condono, prot. 23091/04 e prot. 4971/86, presentate, rispettivamente da Maione Vincenzo e da Maione Francesco, dichiarano testualmente che: ”il manufatto non ricade in vincolo cimiteriale in quanto tra l’immobile ed il cimitero intercorre uno spazio maggiore di quello che la legge impone per il rispetto cimiteriale , l’immobile si trova fuori del vincolo paesaggistico e del Parco Nazionale del Vesuvio e sono ultimati prima dell’entrata in vigore della Legge della Regione Campania n. 21/03”, ribadendo in gravame che l’immobile de quo si troverebbe ben oltre la zona di rispetto cimiteriale, risultando separato dal cimitero da una strada provinciale ad alto scorrimento ed una linea ferroviaria >>, oltre ad ordinare all’intimato Comune la documentazione ivi indicata, considerava la necessità << sin da subito, di disporre apposita verificazione al fine di acclarare se l’immobile per cui è causa ricada o meno nella fascia di rispetto cimiteriale e, conseguentemente, se l’intervento sia assoggettato o meno al rispetto del vincolo cimiteriale e misurare l’esatta distanza dell’immobile de quo dal perimetro del Cimitero del Comune di Sant’Anastasia >>.
A tal fine, l’ing. Massimiliano Martone, dipendente dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale -Territorio Napoli, delegato dal Direttore dell’ufficio Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, designato quale verificatore con la suddetta ordinanza, in esecuzione della stessa, in data 5.2.2016, depositava la relativa Relazione di verificazione.
Dopo aver premesso che il Comune di Sant’Anastasia, a partire dal 3 settembre 1974 si è dotato di P. di F. (Piano di Fabbricazione) che, alla Tav. 3a “Zonizzazione Particolareggiata”, riporta la rappresentazione dell’area cimiteriale e della connessa fascia di rispetto, rappresentata con linea tratto-punto, la Relazione prosegue precisando che “Il limite della fascia cimiteriale, a tale epoca e con tale strumento urbanistico, era stabilita in metri lineari 200 dal confine cimiteriale, desumibile graficamente.
Esaminando tale tavola grafica si evince in maniera evidente che il manufatto in oggetto ricade all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, come evidenziato sugli allegati.
E tale situazione era nota anche al sig. Maione Francesco: infatti, dall’esame dell’istanza di condono edilizio, firmata dal suddetto ed acquisita al protocollo del Comune in data 28 marzo 1988 prot. 4971, si riscontra che tra gli allegati a corredo dell’istanza risulta presente uno stralcio di P. di F. (Programma di Fabbricazione) con evidenziata la fascia di rispetto cimiteriale e dalla quale si evince che il manufatto rientra all’interno di tale fascia di rispetto.
In seguito, nell’anno 1988 il Comune si è dotato del P.R.G. (Piano Regolatore Generale) con il quale, tra l’altro,viene programmato l’ampliamento del cimitero comunale con collegata riduzione della fascia di rispetto cimiteriale che passa dai precedenti 200 metri lineari agli attuali 100 metri lineari.
In realtà però la linea di delimitazione della fascia di rispetto cimiteriale non viene variata in quanto la riduzione della fascia di rispetto viene assorbita dall’ampliamento.
Quanto appena detto risulta ancora più semplicemente evidente confrontando la tavola di P. di F. con quella corrispondente al P.R.G. In seguito, viene inoltrata al Comune di S. Anastasia istanza di condono acquisita al protocollo in data 10 dicembre 2004 prot. 23091 a nome del richiedente Maione Vincenzo.
Ed anche in tal caso, si ha che il fabbricato oggetto dell’istanza di condono ricade all’interno della fascia di rispetto cimiteriale fissata dal nuovo strumento urbanistico.
In sintesi, il lotto sul quale nel corso degli anni sono state realizzati i manufatti oggetto in seguito di istanze di condono da parte del signor Maione Francesco e Vincenzo ricade da sempre all’interno della fascia di rispetto cimiteriale”.
Risulta allegata alla suddetta verificazione stralcio del Piano di Fabbricazione con allegato grafico da cui risulta che il limite della fascia cimiteriale era stabilita in metri lineari 200 dal confine cimiteriale.
La legge 28 febbraio 1985, n. 47, all’art. 33 (“Opere non suscettibili di sanatoria”), prevede che: << Le opere di cui all’articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna; d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree. Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I >>.
Relativamente al vincolo cimiteriale, secondo condivisa giurisprudenza: << La salvaguardia del rispetto dei duecento metri prevista dal comma 1 dell’art. 338, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (“Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”) costituisce un vincolo assoluto di inedificabilità, che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale. Esso è tale da precludere il rilascio della concessione, anche qualora essa sia richiesta in sanatoria, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo >> (Consiglio di Stato sez. VI, 09/03/2016, n. 949); ed, ancora: << In materia di vincolo cimiteriale, la salvaguardia del rispetto dei duecento metri prevista dall’ art.338, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, tale da imporsi anche a contrastanti previsioni di p.r.g., valevole per qualsiasi manufatto edilizio anche ad uso diverso da quello di abitazione, che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili con il vincolo medesimo, e tanto in ragione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità dei luoghi destinati alla sepoltura e nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale >> (T.A.R. Lecce sez. III, 4/07/2015, n. 2245).
La infondatezza della quarta censura, per la circostanza di afferire ad un singolo ed autonomo profilo motivazionale addotto con l’impugnato provvedimento, esime il Collegio dalla disamina delle restanti censure che anche se ritenute fondate, non potrebbero condurre all’annullamento del provvedimento impugnato.
Alla ritenuta legittimità dell’impugnato provvedimento di diniego di condono, consegue la legittimità anche della ordinanza di demolizione, quale atto meramente vincolato al predetto diniego, senza che residui alcun margine di discrezionalità per verificare la conformità urbanistica sostanziale dell’opera, ovvero di applicare una sanzione pecuniaria alternativa, come pure dedotto dai ricorrenti.
In definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il compenso da corrispondere al Verificatore, da liquidare con separato decreto, è posto a carico dei ricorrenti ex art. 66, co. 4 c.p.a., artt. 49 e ss. del DPR n. 115/2002 e DM 30/5/2002.
L’eccessiva stringatezza della difesa del resistente Comune suggerisce di compensare integralmente fra le parti le spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe (n. 5651/2009 R.G.) proposto da Maione Francesco e Maione Vincenzo, così dispone:
a) lo respinge.
b) pone a carico dei ricorrenti il compenso in favore del Verificatore, da liquidare con separato decreto;
c) compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore
Gianmario Palliggiano, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenzo Cernese Fabio Donadono
IL SEGRETARIO