TAR Basilicata, Sez. I, 9 agosto 2016, n. 797

Testo completo:
TAR Basilicata, Sez. I, 9 agosto 2016, n. 797
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 754 del 2015, proposto dalla Nuova Cimitero di Potenza S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Marcello G. Feola, con domicilio eletto in Potenza Via Torraca n. 98 presso lo studio dell’avv. Vincenzo Basile;
contro
Comune di Potenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Brigida Pignatari D’Errico, con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro Palazzo della Mobilità presso la sede dell’Ufficio Legale dell’Ente;
per l’annullamento
della Del. G.M. n. 112 dell’11.5.2015, rubricata “Cimitero civico monumentale di San Rocco-Utilizzo di loculi tornati liberi per la restituzione prima della scadenza naturale del termine di concessione o per altri eventi imprevedibili”;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Potenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Giuseppe Marcello Feola e Brigida Pignatari D’Errico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Nuova Cimitero di Potenza S.r.l. è concessionaria in progetto di finanza della costruzione e gestione di durata trentennale del nuovo cimitero comunale Giovanni Paolo II, la cui convenzione, sottoscritta il 27.4.2009, prevede un investimento complessivo di circa 27 milioni di euro.
L’art. 33, lett. h, della convenzione prevede l’obbligo del Comune di Potenza di non realizzare altri cimiteri o l’ampliamento del vecchio cimitero di San Rocco, “salva l’eventuale realizzazione di dei loculi strettamente necessari a garantire le sepolture fino alla disponibilità dei manufatti previsti per la prima fase di realizzazione del nuovo impianto”.
Il Piano Economico Finanziario, predisposto dalla concessionaria, contemplava un equilibrio, basato su un numero mensile non inferiore di 26 tumulazioni in loculi e 16 inumazioni, determinato sulla previsione della futura popolazione comunale e sul suo tasso di mortalità.
Il nuovo cimitero è entrato in funzione il 12.10.2013 con la disponibilità di 2885 loculi e 3140 cellette, dopo che la concessionaria aveva realizzato parzialmente il citato programma di investimento, spendendo circa la metà della suddetta somma stimata.
Con Del. n. 112 dell’11.5.2015 la Giunta comunale, con riferimento al vecchio cimitero di San Rocco, ha stabilito che i loculi, “ancora non assegnati e/o tornati liberi per restituzione prima della scadenza naturale del termine di concessione ovvero per altri eventi imprevedibili, potranno essere assegnati in concessione per un periodo non inferiore ad anni 30” nei seguenti casi: “situazione amministrativa o giurisdizionale ancora non definita; il venir meno improvviso della disponibilità del loculo dato in uso da parenti che ne richiedano l’immediata restituzione; il ricongiungimento al coniuge nello stesso ambito cimiteriale”.
Con il presente ricorso, notificato il 10.7.2015 e depositato il 6.8.2015, la Nuova Cimitero di Potenza S.r.l. ha impugnato la predetta Del. n. 112 dell’11.5.2015, deducendo:
1) “violazione del DPR n. 285/1990, degli artt. 94 e segg. del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria (approvato con del. consiliare n. 81 del 15.4.1988 e successive modificazioni ed integrazioni) e dell’art. 33, lett. h, della convenzione di concessione del 27.4.2009, nonché eccesso di potere per falso presupposto e/o travisamento dei fatti”;
2) “incompetenza per violazione del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, sancito dall’art. 4 D.Lg.vo n. 165/201 e dall’art. 107 D.Lg.vo n. 267/2000”, in quanto l’impugnata delibera assumeva la configurazione di un atto gestionale per il suo “contenuto precettivo e dispositivo”;
3) “violazione del DPR n. 285/1990 e del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, nonché eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento”, in quanto con atto di indirizzo prot. n. 41606 del 12.6.2014 il Sindaco aveva previsto l’obbligatorietà delle tumulazioni nel nuovo cimitero di tutte le persone che non avevano un idoneo titolo di sepoltura nel vecchio cimitero.
Si è costituito in giudizio il Comune di Potenza, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
All’Udienza Pubblica del 22.6.2016 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di impugnazione la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure: a) il concessionario trentennale di un loculo cimiteriale non poteva restituire prima della scadenza il loculo, evidenziando che tale illegittima possibilità determinava, oltre ad un grave danno erariale, la violazione dell’art. 33, lett. h, della convenzione di concessione del 27.4.2009, che vietava l’ampliamento del vecchio cimitero; b) l’art. 95 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria prevedeva l’inumazione nel loculo del solo concessionario, per cui i loculi del vecchio cimitero non potevano essere ceduti a terzi anche se parenti; c) l’inerzia del Comune nel concludere i procedimenti relativi alle richieste concessioni cimiteriali del vecchio cimitero entro il termine ex art. 2 L. n. 241/1990 non poteva danneggiare la concessionaria del nuovo cimitero.
Tutte le predette censure vanno respinte.
Infatti, il provvedimento impugnato prevede le seguenti tre ipotesi: 1) il ricongiungimento al coniuge nello stesso ambito cimiteriale; 2) la situazione amministrativa o giurisdizionale ancora non definita; 3) ed il venir meno improvviso della disponibilità del loculo dato in uso da parenti che ne richiedono l’immediata restituzione.
La prima fattispecie contempla i loculi ritornati nella disponibilità del Comune per il trasferimento della salma al nuovo cimitero per ricongiungimento al coniuge, ivi sepolto.
Con riferimento a tale fattispecie il ricorso risulta, oltre che inammissibile per difetto di interesse, in quanto il trasferimento della salma avviene nel nuovo cimitero gestito dalla ricorrente, anche infondato, attesocché sia l’art. 88 DPR n. DPR n. 285/1990, sia gli artt. 82 e 96 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria (approvato con Del. consiliare n. 81 del 15.4.1988 e successive modificazioni ed integrazioni) contemplano la possibilità dell’estumulazione ed il trasferimento dei feretri e da tale possibilità consegue automaticamente la facoltà di riassegnare il loculo liberatosi in seguito al predetto trasferimento.
Pertanto, nel caso di trasferimento della salma presso il nuovo cimitero per ricongiungimento al coniuge, risulta ingiusto non restituire agli eredi del concessionario la quota parte del canone concessorio già versato, relativo al periodo di mancato godimento del loculo corrispondente in proporzione al periodo residuo decorrente dalla restituzione fino alla scadenza naturale”, e contemporaneamente imporre ad essi il pagamento dell’intera concessione, relativa al loculo del nuovo cimitero.
La seconda fattispecie si riferisce ai quei soggetti, che hanno presentato una domanda di sanatoria relativamente al possesso di un loculo, non ancora esaminata, o che per lo stesso motivo hanno attivato una lite giudiziaria con il Comune e che, nelle more, hanno la necessità di disporre immediatamente di un loculo.
In tali casi risulta ingiusto che tali soggetti debbano subire le conseguenze dell’illegittima inerzia del Comune e/o della lunghezza del processo e, comunque, risulta opportuno assegnare ad essi uno dei loculi ancora liberi del vecchio cimitero, in quanto, in caso di accoglimento delle suddette istanze di sanatoria, il trasferimento delle salme avviene sempre all’interno del vecchio cimitero con conseguente contenimento dei costi, evitando così anche la corresponsione di somme a titolo di risarcimenti danni.
Per quanto riguarda la terza fattispecie, va precisato che la censura, relativa all’invocato art. 95 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, non coglie nel segno, in quanto tale norma disciplina i loculi, esclusivamente destinati alla sepoltura del concessionario, mentre il provvedimento impugnato si riferisce ai sepolcri privati a concessione perpetua o 99ennale oppure a concessione trentennale, che, ai sensi dell’art. 89 dello stesso Regolamento comunale, possono essere adibiti alla sepoltura, oltre che del concessionario, anche del coniuge, dei discendenti in linea retta senza limitazione di grado di parentela, dei parenti in linea collaterale fine al quarto grado e degli affini fino al terzo grado.
Tutte tre le predette fattispecie non violano il suindicato art. 33, lett. h, della convenzione di concessione del 27.4.2009, attesocché non possono essere assimilate alla diversa fattispecie dell’ampliamento del vecchio cimitero, vietata dalla predetta disposizione convenzionale, in quanto rientrano nell’ambito della “corretta ed ordinaria gestione” del vecchio cimitero.
Pertanto, deve ritenersi che il mancato avverarsi della previsione, contemplata dal Piano Economico Finanziario predisposto dalla concessionaria, della media mensile nel nuovo cimitero di almeno 26 tumulazioni in loculi e 16 inumazioni, non è dipeso dall’impugnata Del. giuntale n. 112 dell’11.5.2015, potendo la concessionaria ricorrente soltanto chiedere, ai sensi degli artt. 39 e 40 della convenzione del 27.4.2009, un prolungamento della durata della concessione.
In ogni caso, va rilevato che le somme, derivanti dall’assegnazione dei loculi ancora liberi del vecchio cimitero, risultano necessarie sia per la manutenzione del vecchio cimitero, sia per rimborsare i concessionari che hanno optato per il ricongiungimento al coniuge nel nuovo cimitero.
Va disatteso anche il secondo motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto il vizio di incompetenza per la violazione del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa ex artt. 4 D.Lg.vo n. 165/201 e 107 D.Lg.vo n. 267/2000”, attesocché il provvedimento impugnato costituisce un atto di indirizzo politico ex art. 4, comma 1, lett. a), D.Lg.vo n. 165/2001 che travalica la mera gestione amministrativa, in quanto attiene all’indirizzo interpretativo ed applicativo della normativa comunale relativa al vecchio cimitero. Peraltro, con l’impugnata delibera è stata integralmente approvata la proposta e/o la relazione istruttoria/illustrativa del competente dirigente comunale, per cui deve ritenersi che quest’ultimo sia sostanzialmente l’autore del contestato provvedimento e da ciò discende anche il sostanziale rispetto del suindicato principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.
Risulta infondato anche il terzo motivo di impugnazione, relativo al vizio dell’eccesso di potere per contraddittorietà, sia perché il precedente atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 41606 del 12.6.2014, nel prevedere l’obbligatorietà delle tumulazioni nel nuovo cimitero di tutte le persone che non avevano un idoneo titolo di sepoltura nel vecchio cimitero, non comprendeva le tre sopra descritte fattispecie, oggetto della controversia in esame, sia perché con successivo atto di indirizzo prot. n. 338 del 24.10.2014 il Sindaco di Potenza ha anticipato l’efficacia delle disposizioni, contenute nell’impugnata Del. giuntale n. 112 dell’11.5.2015.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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