Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2003, n. 241

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Massima

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Norme correlate:
Decreto Presidente Repubblica n. 554/1999

Testo completo:
Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2003, n. 241
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 2268 del 2002 proposto da Zanetti S.r.l. Impianti Elettrici rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Adavastro ed Eugenio Merlino ed elettivamente domiciliata presso il secondo, in Roma, via A. Genovesi n. 3
contro
Comune di Lecce, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Rolando Marasco ed elettivamente domiciliato in Roma, P.za S. Cosimato n. 30 presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Montanini per l’annullamento e/o la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, n. 918 del 2.3.2002.
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 21 giugno 2002, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli avv.ti Merlino e Giuffrè (per delega dell’avv. Marasco);
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso dinanzi al Tar Puglia la S.r.l. Zanetti ha impugnato il bando di licitazione privata in data 28.9.2001 – indetto dal Comune di Lecce per l’affidamento in concessione della costruzione degli impianti delle luci votive nel cimitero cittadino e per la gestione del servizio – limitatamente al punto 10. 1., lett. d), il quale prescriveva, pena il mancato invito, che il concorrente dichiarasse la disponibilità di uno staff tecnico, ai sensi dell’art. 18, comma 17, del D.P.R. n. 34 del 2000, non inferiore a quattro unità, di cui almeno due laureati, assunti a tempo indeterminato.
Con successivi motivi aggiunti ha impugnato l’atto con il quale le è stato comunicato di non avere superato la fase di prequalifica della gara, non avendo dimostrato di possedere il requisito richiesto dalle prescrizioni del bando.
Per l’annullamento del bando ha dedotto due motivi di gravame con i quali ha lamentato: violazione dell’art. 1, commi 3 e 4 e dell’art. 18, comma 7, D.P.R. 34/2000, dell’art. 2, comma 4, e art. 8 L. 109/1994, dell’art. 98 D.P.R. 554/1999; eccesso di potere per sviamento, perplessità, illogicità e contraddittorietà manifesta; violazione dei principi di gara, sotto il profilo della necessaria proporzionalità e congruità dei requisiti di partecipazione; violazione del principio della concorrenza; violazione dell’art. 1 L. 241/1990.
Le stesse censure, oltre a quella di illegittimità derivata, ha dedotto per l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara.
L’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendone la reiezione.
Il Tar, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso.
La soc. Zanetti ha, pertanto, proposto il presente appello per l’annullamento della sentenza suddetta e per il conseguente accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado, reiterando la richiesta di condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza dell’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati.
Il Comune di Lecce si è costituito anche nel presente grado del giudizio e con successiva memoria ha illustrato i motivi di infondatezza dell’appello.
DIRITTO
Il Comune di Lecce ha bandito una licitazione privata per la concessione di costruzione degli impianti delle luci votive nel cimitero cittadino e per la gestione del servizio.
Il bando al punto 3) precisa:
– che le opere consistono nella progettazione definitiva ed esecutiva e nella relativa esecuzione e direzione dei lavori per l’adeguamento alla L. 46/90 degli impianti elettrici esistenti e nella realizzazione di nuovi impianti elettrici e nella successiva gestione e manutenzione degli impianti realizzati ed adeguati;
– che l’importo massimo presuntivo complessivo della concessione è di £. 3.132.000.000;
– che “l’intervento di che trattasi riguarda impianti elettrici interni – categoria prevalente OS 30 classifica IV (fino a £. 5.000.000.000 pari ad € 2.582.284) D.P.R. n. 34/90”.
Al successivo punto 10 lett. c) e d) richiede ai concorrenti di allegare alla domanda di invito alla gara, pena il mancato invito, la dichiarazione di essere in possesso dell’attestato SOA per la categoria OS 30 e per l’importo non inferiore al 60% dell’importo di £. 3.000.000.000 al netto della quota obbligatoria di appalto a terzi pari al 40% (lett. c) e di disporre di uno staff tecnico, ai sensi dell’art. 18, comma 7, D.P.R. n. 34/00, non inferiore a quattro unità di cui almeno due laureati (lett. d).
Secondo la società appellante le lett. c) e d) del suddetto punto 10 sono tra loro contraddittorie, in quanto per la categoria OS 30 e per l’importo non inferiore al 60% di £. 3.000.000.000, corrispondente, ex art. 3 D.P.R. n. 34/00, alla III classifica (dalla stessa posseduta), il medesimo D.P.R., all’art. 18, comma 7, nel prevedere i requisiti cui devono attenersi le SOA nel valutare gli elementi di qualificazione, ritiene sufficiente la presenza di almeno due unità, di cui una laureata.
Né tale contraddittorietà potrebbe ritenersi sanata dalla precisazione contenuta nella lettera di invito (successivamente inviata ai concorrenti prequalificati ed impugnata con altro ricorso) – nella quale, al punto e2), si precisa che l’impegno a dimostrare di disporre di uno staff tecnico di quattro unità, di cui due laureate, è richiesto per l’attività di progettazione – trattandosi di un requisito non desumibile dal bando e, comunque, non conforme all’ordinamento.
Le suesposte argomentazioni difensive non possono essere condivise.
La ratio delle disposizioni che precedono è nel senso che, ferma restando la riconducibilità dei lavori nel loro insieme alla categoria prevalente OS 30 classifica IV, sarebbe stato, comunque, sufficiente, al fine di dimostrare la capacità economica, il possesso dell’attestato SOA per la categoria OS 30 e per l’importo non inferiore al 60% dell’importo di £. 3.000.000 (corrispondente alla III classifica che prevede uno staff tecnico di due unità), posto che l’art. 2 della L. n. 109 del 1994 impone al concessionario di subappaltare una quota di lavori non inferiore al 40% e che l’art. 31 del D.P.R. n. 34 del 2000 esige, per i bandi pubblicati entro il 31.12.2001, che il concorrente dimostri di avere eseguito lavori della categoria prevalente oggetto dell’appalto non inferiore al 60% dell’importo da affidare; mentre ai fini della dimostrazione della capacità tecnica non si poteva logicamente prescindere dalla disponibilità di uno staff tecnico non inferiore a quattro unità, di cui almeno due laureati, tenuto conto che i lavori da affidare comprendevano non solo l’attività di costruzione, sicuramente frazionabile, ma, a monte, l’attività di progettazione che, in linea di massima, non è frazionabile e, comunque, non lo era nella specie, trattandosi di progettare un organico ed unitario impianto di illuminazione.
In altri termini la società appellante avrebbe ben potuto concorrere con la sua III classifica per il 60% dei lavori di costruzione, purché si fosse dotata di uno staff tecnico idoneo alla progettazione della totalità dei lavori.
Né appare un controsenso chiedere ad una impresa qualificata fino alla III classifica, di disporre di uno staff superiore alle due unità previste per tale classifica dall’art. 18, settimo comma, del D.P.R. 25.1.2000 n. 34, in quanto la norma non prescrive tassativamente un staff di due unità, ma di un numero minimo di due unità, e, quindi, non esclude che l’impresa disponga o che, in ogni caso, possa dotarsi di uno staff con un maggior numero di componenti, come richiesto dall’impugnato bando di gara.
D’altra parte, va in linea generale anche considerato che, proprio perché le norme in materia di appalti si preoccupano di assicurare i requisiti minimi che i concorrenti devono possedere, non è precluso alle amministrazioni di valutare, caso per caso, se ricorra l’esigenza di chiedere requisiti tecnici o economici superiori a quelli previsti dalla legge, senza che, peraltro, occorra una specifica indicazione delle ragioni dell’aggravamento delle condizioni di gara, qualora esso venga mantenuto nei limiti della ragionevolezza e sia comunque assicurata la par condicio.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va, pertanto, respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2002 con l’intervento dei Signori:
Agostino ELEFANTE – Presidente
Corrado ALLEGRETTA – Consigliere
Goffredo ZACCARD – Consigliere
Filoreto D’AGOSTINO – Consigliere
Nicolina PULLANO – Consigliere est.